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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Credito di imposta sulle commissioni per il POS. Codice tributo.

Uncategorised Posted on Tue, September 01, 2020 20:14:15

POST 196/2020

Con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il codice da utilizzare per poter utilizzare tramite compensazione in F24 il credito di imposta relativo alle commissioni sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, per i pagamenti elettronici (pagamenti POS) previsto dall’articolo 22 del DL 124/2019.

Il codice tributo da utilizzare sarà il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

Si ricorda che il credito di imposta in commento spetta per un importo pari al 30% delle commissioni dovuteper le transazioni effettuate tramite carte di debito (bancomat), carte di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili. 

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione su modello F24 a partire dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta e dovrà essere presentato solo tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Il “bonus”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 DL 124/2019, spetta esclusivamente per le commissioni sostenute in relazione alla cessione di beni e servizi:

  • effettuate da esercenti che nell’anno di imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro;
  • rese nei confronti di consumatori finali (sono quindi escluse le “carte aziendali”).

Per i fornitori dei servizi POS è poi previsto uno specifico obbligo informativo per cui gli stessi dovranno:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta;
  • trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte tramite notifica via PEC ovvero mettendo a disposizione le stesse in una apposita area nell’online banking del cliente.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Bonus pubblicità: prenotazioni a partire dal 1° settembre 2020.

Uncategorised Posted on Tue, September 01, 2020 19:58:07

POST 195/2020

A partire dal 1° settembre e fino al 30 settembre 2020 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità) effettuati o che saranno effettuati nel 2020.

Questa finestra eccezionale non compromette la validità della comunicazione “ordinaria” prevista tra il 1° marzo e il 31 marzo di ogni anno. Coloro che avessero presentato la comunicazione ordinaria infatti possono alternativamente:

  • Attendere la rideterminazione del credito di imposta secondo le regole straordinarie previste per il 2020;
  • Presentare una nuova comunicazione sostituiva di quella di marzo 2020.

Si precisa che è stato specificato come l’ordine cronologico di presentazione delle domande risulterà irrilevante rispetto al diritto alla fruizione del “bonus”Nel caso le risorse dovessero esaurirsi sarà invece previsto un riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

Si ricorda che il Decreto cura Italia prima e il DL Rilancio poi hanno previsto per il 2020 un regime straordinario per accedere al bonus in commento in quanto:

–           è stato abrogato il requisito di investimento incrementale;

–        il credito di imposta viene stabilito con aliquota unica pari al 50% dell’importo speso.

In riferimento all’abrogazione del requisito della spesa incrementale rispetto all’anno precedente, per il 2020, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/2020, potranno quindi avere accesso al “bonus pubblicità” anche:

–           I soggetti che hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 inferiori a quelli del 2019;

–           I soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;

–           I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020.

Il credito di imposta pari al 50% del valore degli investimenti complessivamente sostenuti o che saranno sostenuti entro la fine del 2020 potrà essere fruito nel rispetto dei seguenti limiti:

–           Limiti del regime “de minimis”;

–           Limite delle risorse stanziate per il 2020 pari a 60 milioni di euro.

Si ricorda inoltre che il bonus potrà essere fruito in relazione alle spese di pubblicità sostenute sui seguenti mezzi di informazione:

–           Giornali quotidiani e periodici, anche on line;

–           Emittenti radiotelevisive locali e nazionali (non su quelle a partecipazioni statale).

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione rimane invece invariato e pertanto possono fruire del credito di imposta:

–           I titolari di reddito di impresa;

–           I lavoratori autonomi;

–           Gli enti non commerciali.

La nuova comunicazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate accedendo con le credenziali Fisco On line, Entratel, SPID o CNS.

Successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 la dichiarazione sostituiva delle spese effettivamente sostenute nel 2020.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Credito d’imposta locazioni anche per il mese di giugno 2020.

Uncategorised Posted on Sun, August 23, 2020 16:39:22

POST 194/2020

Come è noto il Decreto rilancio ha previsto un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili (ad uso non abitativo) per le imprese ed i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 a condizione che, nel mese di riferimento, gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. 

Con la conversione del predetto decreto è stata prevista l’estensione del credito alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, anche se in misura ridotta: 20 per cento (in luogo del 60 per cento) e 10% negli altri casi, ad esempio affitto d’azienda, (in luogo del 30 per cento). 

L’art. 77 del Decreto agosto, oltre ad una serie di misure a favore del turismo (vedi post precedente), ha previsto – in linea generale – che il credito d’imposta in esame è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento (non solo a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio ma) anche al mese di giugno 2020.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto di agosto: misure per il settore turistico.

Uncategorised Posted on Thu, August 20, 2020 17:22:34

POST 193/2020

Gli articoli 77, 78 e 79 del Decreto di agosto prevedono alcune misure a favore del settore turistico e dello spettacolo.

Credito di imposta per canoni di locazione:

In primo luogo, con una modifica al Decreto Rilancio, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (ex articolo 28 predetto Decreto) spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche alle “strutture termali” (oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator).

Inoltre, il predetto credito di imposta è esteso – in generale – anche al mese di giugno 2020. Per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale è esteso anche al mese di luglio 2020.

NOTA: Si ricorda che il bonus spetta nella misura generalizzata del 60% o del 30% in caso di affitto di azienda. Per tutti è condizionato alla diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente con l’eccezione delle strutture turistiche – e ora anche termali – che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.

Moratoria bancaria:

Per le imprese del comparto turistico la moratoria sui finanziamenti bancari (prevista all’articolo 56 del Decreto Cura Italia) per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021

L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

IMU:

Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi e Pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu’, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita’ di  allestimenti  di  strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche  gestori delle attivita’ ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate. 

L’imposta municipale propria (IMU) non e’ dovuta altresì per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di alla precedente lettera d). 

Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

Il Decreto di agosto ripropone, con alcune novità, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

Sono interessate alla normativa le strutture alberghiere tra le quali rientrano:

– gli alberghi;

– i villaggi;

– le residenze turistico-alberghiere;

– gli alberghi diffusi;

– le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi e gli stabilimenti termali: queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

Rispetto al passato, il credito d’imposta:

– e’ riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;

– e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione.

– è riconosciuto senza la ripartizione in quote annuali.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%, per un importo massimo di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento dovrà esser emanato un apposito decreto attuativo per l’applicazione operativa del suddetto credito d’imposta.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Contributo a fondo perduto per il settore della ristorazione.

Uncategorised Posted on Thu, August 20, 2020 09:33:53

POST 192/2020

Il Decreto di agosto (D.L. 104 de 14 agosto 2020, art. 58) stanzia 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività del settore della ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto finalizzato all’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari. 

Il contributo spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:

56.10.11 – Ristorazione con somministrazione; 

56.29.10 – Mense; 

56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale. 

Possono accedere al contributo le sole imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto di agosto (15 agosto 2020) e che abbiano avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (in sostanza, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei correspettivi medi del 25 per cento). 

Fanno eccezione i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i quali non è richiesta la verifica della riduzione del fatturato.

Il contributo deve destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P, valorizzando la materia prima del territorio. 

L’ammontare del contributo spettante, le modalità di presentazione della istanza e i criteri di attribuzione saranno stabiliti solo da un successivo decreto attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto di agosto.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita istanza, secondo le modalità che verranno successivamente stabilite, i documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche se non ancora pagati, e un’autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo. 

All’accettazione della domanda, il contributo sarà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento, mentre il restante 10 per cento a saldo sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento. 

I pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabile (non quindi tramite contante).

Segnaliamo che il suddetto contributo:

– viene erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis; 

– non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini irap;

– è alternativo al contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici turistici previsto dall’articolo 59 del Decreto di agosto.

L’indebita percezione del contributo viene punita, salvo che il caso costituisca reato, oltre al recupero dello stesso, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



“Decreto Agosto”: contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici.

Uncategorised Posted on Wed, August 19, 2020 18:33:43

POST 191/2020

L’articolo 59 del DL 104 del 14 agosto 2020 (cd. “Decreto Agosto”) introduce delle misure di sostegno finanziario alle attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico che operano nei centri storici turistici attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.

La misura mira ad attenuare la massiccia perdita di presenze turistiche straniere a seguito delle restrizioni introdotte dal governo ai fini del contenimento del contagio da coronavirus.

Le attività sopra indicate che possono beneficiare del contributo sono quelle ricomprese, ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento, nelle aree urbane individuate come Zona A o equipollenti ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444.

Tale misura si riferisce a:

  • Comuni capoluogo di provincia che, prima dell’emergenza COVID-19, hanno registrato (dati osservatorio ISTAT) presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti;
  • Comuni di capoluogo di città metropolitana che, prima dell’emergenza COVID-19, hanno registrato presenza di turisti stranieri in numero almeno pari a quello dei residenti.

Il contributo è previsto qualora l’attività commerciale che lo richiede abbia registrato nel corso del mese di giugno 2020 un fatturato inferiore ai due terzi rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2019.

Per quanto riguarda inoltre le attività che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni sopra richiamati.

Qualora siano rispettati i requisiti l’ammontare del contributo è previsto in misura percentuale rispetto alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata a giugno 2020 rispetto a giugno 2019 secondo le seguenti regole:

–           pari al 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i solari corrisponde all’esercizio chiuso al 31.12.2019);

–           pari al 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto;

–           pari al 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto.

A prescindere delle predette percentuali il contributo non potrà comunque essere inferiore a mille euro per i soggetti persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo viene inoltre garantito anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.

In ogni caso l’ammontare massimo del contributo non potrà superare i 150 mila euro.

Quanto alla presentazione dell’istanza e alle altre condizioni la norma rimanda alle regole già previste in sede di contributo a fondo perduto introdotte dal Dl 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”) le quali, in estrema sintesi, prevedevano che:

  • il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
  • la richiesta dovrà avvenire attraverso la presentazione di una apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento;
  • trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.

Ciò detto dovrebbero quindi valere anche i chiarimenti già forniti dall’Agenzia Entrate nella circolare 13/2020.

In ultimo la norma in commento precisa, al suo comma 6, come questo contributo non sia cumulabile con il contributo previsto dall’articolo 58 dello stesso “Decreto Agosto” riservato alle imprese della ristorazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Agosto: prorogato al 15 ottobre 2020 lo stop della riscossione.

Uncategorised Posted on Wed, August 19, 2020 16:26:24

POST 190/2020

Il Decreto Agosto posticipa dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie effettuate dell’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione – ex “Equitalia”).

Sulla base delle modifiche apportate quindi dall’articolo 99 del Dl Agosto agli articoli 68 del DL Cura Italia e 152 del Dl Rilancio si segnalano le seguenti novità.

Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020

Per quanto riguarda invece i piani di rateazione in essere ovvero per i piani di rateazione le cui istanze saranno presentate entro il prossimo 15 ottobre 2020 la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate ordinariamente previste.

Con la proroga al 15 ottobre 2020 viene quindi ulteriormente differito il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. 

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL Rilancio, di chiedere la dilazione ordinaria del pagamento per le somme ancora dovute. 

Si precisa, a tale riguardo, che il DL Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

Per i contribuenti che vi hanno aderito il termine “ultimo” entro il quale possono pagare, se in regola con i pagamenti per il 2019, in unica soluzione le rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative rimane fissato al 10 dicembre 2020termine che non gode (è utile ricordarlo) della possibilità di pagamento in lieve ritardo contenuto nei cinque giorni di tolleranza.

Infine vengono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari e pensioni.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Autotrasportatori – agevolazioni fiscali 2020

Uncategorised Posted on Wed, August 19, 2020 10:42:46

POST 189/2020

Ieri, 18 agosto 2020, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha comunicato ‘che, in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale’.



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