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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Acquisto immobili con liberalità indirette: non spettano le detrazioni fiscali “bonus acquisti” edilizia.

Uncategorised Posted on Fri, June 20, 2025 18:20:08

POST 62/2025

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 165 del 19 giugno 2025 ha affermato che nel caso di acquisto di immobile in cui il pagamento del prezzo non avviene direttamente con disponibilità dal soggetto acquirente (nel caso il figlio), ma tramite utilizzo di provvista di denaro messa a disposizione da soggetti terzi enunciata nell’atto di compravendita come “liberalità indiretta” (nel caso il genitore), al soggetto acquirente non spettano le detrazioni previste per il “sisma bonus acquisti” ex art. 16 comma 1 septies del DL 63/2013, in quanto il proprietario dell’immobile non ha sostenuto alcuna spesa. 

Il Parere espresso della Agenzia delle Entrate, pur essendo relativo al sisma bonus acquisti, dovrebbe trovare applicazione anche per il tradizionale “bonus acquisti” ex art. 16 bis del Tuir. 

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Proroga al 21 luglio 2025 per i versamenti di imposte per soggetti ISA e forfetari

Uncategorised Posted on Fri, June 20, 2025 09:17:06

POST 61/2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2025 il D.L. 84/2025, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale”.

Una delle novità più rilevanti è la proroga al 21 luglio 2025 dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i contribuenti interessati dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e coloro che applicano il regime forfetario o di vantaggio (minimi).

Il versamento potrà avvenire:

  • senza maggiorazione entro il 21 luglio 2025 (il 20 luglio cade di domenica);
  • con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse, dal 22 luglio al 20 agosto 2025.


La proroga si applica a:

  • soggetti che esercitano attività per cui sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi entro i limiti previsti;
  • contribuenti in regime forfetario o di vantaggio;
  • soggetti esclusi dagli ISA per cause specifiche (es. inizio o cessazione attività);
  • partecipanti a società, associazioni o imprese trasparenti che rientrano nei requisiti.

La proroga riguarda i versamenti “risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto”, relativi a:

  • saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF, IRES, IRAP;
  • saldi di addizionali regionali e comunali;
  • saldo e acconto della cedolare secca sulle locazioni;
  • saldo e acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dai contribuenti “minimi”;
  • altre imposte sostitutive (imposta sul reddito concordato, maggiorazioni per società di comodo, addizionali…);
  • IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
  • IVA dovuta su maggiori ricavi/compensi dichiarati per migliorare il proprio punteggio ISA;
  • saldo IVA 2024, se non versato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025, con interessi mensili dello 0,4% fino al 30 giugno 2025;
  • contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni;
  • diritto annuale per l’iscrizione al Registro delle imprese.

Sono esclusi i soggetti IRES con scadenze ordinarie successive al 30 giugno 2025 in ragione della data di approvazione del bilancio o della chiusura dell’esercizio non coincidente con l’anno solare.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Decreto fiscale: novità in tema di cessione di quote di studi associati e STP

Uncategorised Posted on Fri, June 20, 2025 09:12:51

POST 60/2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 84/2025, viene chiarito un tema che aveva generato diversi dubbi negli ultimi mesi: il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di studi associati, società tra professionisti (STP) e altre società che esercitano attività professionali regolamentate.

La modifica recepisce le osservazioni sollevate dalla categoria professionale e si pone in linea con le indicazioni già avanzate dal CNDCEC.

Il quadro normativo previgente

Prima di questa modifica, il trattamento fiscale della cessione di tali partecipazioni era poco chiaro:

  • in base al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, tali plusvalenze erano talvolta considerate componenti del reddito professionale;
  • l’art. 17, comma 1, lett. g-ter), del TUIR prevedeva per alcune fattispecie una tassazione separata;
  • le cessioni di partecipazioni in STP con veste di società di capitali erano invece già ricondotte ai redditi diversi, soggetti all’imposta sostitutiva del 26%.

Le novità del decreto fiscale

Il decreto fiscale, all’art. 1, chiarisce definitivamente il regime fiscale applicabile:

  1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in:
    • associazioni professionali (di cui all’articolo 5 del TUIR),
    • società semplici tra professionisti,
    • STP (società tra professionisti),
    • altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (art. 177-bis del TUIR),

sono ora espressamente qualificate come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c e c-bis, del TUIR).

  1. È stato introdotto un nuovo comma 3-ter nell’art. 54 TUIR, che esclude tali plusvalenze dal reddito di lavoro autonomo, facendo venir meno l’applicazione del principio di onnicomprensività.
  2. È stata abrogata la precedente previsione della tassazione separata per tali operazioni (art. 17, comma 1, lett. g-ter, TUIR).

Inoltre, è stato aggiunto all’art. 177-bis il comma 4-bis, che esclude dal giudizio di abuso del diritto (ex art. 10-bis, L. 212/2000) “le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute”.

Di conseguenza:

  • le plusvalenze da cessione di quote di studi associati, STP e analoghe partecipazioni non concorreranno più al reddito di lavoro autonomo del professionista cedente;
  • verranno tassate come redditi diversi, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%, in linea con quanto già previsto per la cessione di altre partecipazioni;
  • vengono ridotti i margini di incertezza interpretativa e viene favorita l’equiparazione del trattamento fiscale tra le diverse tipologie di società professionali.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai redditi prodotti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Conferimento dello studio professionale in una società: il nuovo regime di neutralità fiscale.

Uncategorised Posted on Mon, June 16, 2025 15:54:49

POST 59/2025

Con l’introduzione dell’articolo 177-bis del TUIR, a seguito del D.Lgs. 192/2024 attuativo della riforma fiscale, è stato sancito il principio di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

Grazie alla nuova previsione normativa, a partire dal periodo di imposta 2024, il conferimento di uno studio professionale (inclusi beni materiali, immateriali, contratti, clientela e passività) in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate non genera plusvalenze o minusvalenze e:

  • il soggetto conferente assume, come valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite;
  • il soggetto conferitario subentra nella posizione fiscale del conferente;
  • vi è l’obbligo di predisporre un apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

Con un recente interpello, il n. 148/2025 del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche il conferimento di studi odontoiatrici in srl odontoiatriche (costituite ex art. 1, comma 153, L. 124/2017) rientra nel regime di neutralità fiscale.

Nella risposta all’interpello l’Amministrazione Finanziaria ha infatti definito il richiamo della relazione illustrativa alle società tra avvocati come meramente esemplificativo e non esaustivo con la conseguenza che tutte le società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali – generalità dell’ambito applicativo – possono beneficiare del regime di neutralità.

Con specifico riferimento alla professione odontoiatrica l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

  • la professione odontoiatrica è regolamentata nel sistema ordinistico (L. 409/1985);
  • le srl odontoiatriche, se dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo, rientrano tra i soggetti ammessi al regime;
  • il conferimento deve riguardare un complesso unitario destinato esclusivamente all’attività odontoiatrica.

Rispetto a questo ultimo punto non è tuttavia chiaro cosa intenda l’Agenzia affermando che lo studio professionale deve “continuare” a essere destinato “esclusivamente” all’esercizio dell’attività odontoiatrica. L’art. 177-bis del TUIR, infatti, fermo restando che il soggetto conferitario deve esercitare un’attività professionale, non prescrive alcuna condizione relativamente alle future vicende dello studio professionale (e degli elementi che lo compongono) dopo il conferimento.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Conferimenti in denaro e Concordato Preventivo Biennale: arriva il chiarimento ufficiale

Uncategorised Posted on Mon, June 16, 2025 10:49:12

POST 58/2025

Con la pubblicazione del Decreto correttivo (D.Lgs. 81/2025) in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, arriva una norma di interpretazione autentica che fa chiarezza su un punto controverso del Concordato Preventivo Biennale: il conferimento in denaro a favore di società aderenti al CPB non costituisce causa di esclusione o cessazione dal regime.

Il chiarimento, contenuto all’art. 10 del decreto, precisa che le operazioni di conferimento che determinano la cessazione del CPB sono solo quelle che riguardano aziende o rami d’azienda.

La precisazione si è resa necessaria a seguito di una precedente risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita durante Telefisco 2025, che aveva ricompreso anche l’aumento di capitale tramite conferimenti in denaro tra le cause di cessazione del CPB. 

Vengono invece confermate le altre cause di esclusione o cessazione legate a operazioni straordinarie (come fusioni, scissioni o conferimenti di aziende/rami) che alterano in modo sostanziale la realtà economica dell’aderente.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili

Uncategorised Posted on Sun, June 15, 2025 10:09:47

POST 57/2025

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 15 maggio 2025 n. 76, è entrata in vigore il 10 giugno la disciplina organica sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, che non introduce nuovi istituti ma si limita a rafforzare strumenti già esistenti nell’ordinamento.

Partecipazione gestionale

Ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 76/2025, gli statuti societari potranno prevedere la presenza di rappresentanti dei lavoratori:

  • nel Consiglio di sorveglianza (modello dualistico);
  • nel CdA e nel Comitato per il controllo sulla gestione (modello monistico).

Queste previsioni sono vincolate alla presenza, nella contrattazione collettiva, di una specifica disposizione in tal senso.

Partecipazione economica e finanziaria

Viene confermata e rafforzata la disciplina fiscale già esistente:

  • Solo per il 2025, la distribuzione di utili ai lavoratori, già prevista dal Codice Civile e incentivata dalla L. 208/2015, è agevolata con un’imposta sostitutiva del 5% su importi fino a 5.000 euro (rispetto ai 3.000 precedenti).

Per accedere all’agevolazione:

  • La quota distribuita deve essere almeno il 10% degli utili;
  • I contratti collettivi aziendali o territoriali devono prevedere tale distribuzione;
  • Il lavoratore deve avere avuto un reddito non superiore a 80.000 euro l’anno precedente.

Inoltre, l’art. 6 incentiva la possibilità di prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (di cui alla Legge 208/2015). Unica vera novità rispetto alla citata L. 208/15 è rinvenibile nell’esenzione, prevista solo per il 2025, pari al 50% dell’imposta sui dividendi fino a 1.500 euro per azioni ricevute in sostituzione di premi di risultato. Resta ferma l’ordinaria tassazione del 26% per gli importi eccedenti.

Partecipazione organizzativa e consultiva

Le imprese potranno istituire commissioni paritetiche (impresa/lavoratori) per avanzare proposte su miglioramento di prodotti e servizi, innovazione dei processi produttivi e organizzazione del lavoro.

I contratti collettivi potranno inoltre prevedere la creazione di specifiche figure aziendali dedicate, come referenti per la formazione o per piani di welfare, qualità del lavoro ecc…

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Farmacie: trattamento IVA DCR

Uncategorised Posted on Fri, June 13, 2025 09:13:01

POST 56/2025

Con un recente documento di prassi (Risposta 956/33/2025), l’Agenzia delle Entrate scioglie ogni dubbio in merito al trattamento ai fini Iva applicabile alle singole voci che compongono il nuovo sistema di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di Servizio Sanitario Nazionale, introdotto dalla legge di Bilancio 2024. Il possibile dubbio circa l’assoggettabilità all’imposta su valore aggiunto interessava la quota fissa aggiuntiva prevista per le farmacie di minori dimensioni e rurali sussidiate.

Le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle Entrate sono che tutte le quote di remunerazione – sia fisse che variabili – rappresentano dei corrispettivi e, pertanto, vanno assoggettati a imposta. Inoltre, sul presupposto che gli importi introdotti dalla legge di Bilancio 2024 sono al netto del tributo, le quote riportate nella Distinta Contabile Riepilogativa costituiscono la base imponibile cui applicare l’Iva al 10%.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Venezia Mestre



Affrancamento, riallineamenti e operazioni straordinarie: tre nuove risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

Uncategorised Posted on Fri, June 06, 2025 16:57:46

POST 55/2025

L’Agenzia delle Entrate ha emanato tre risoluzioni che forniscono i codici tributo e i dettagli operativi per le misure di carattere straordinario in materia fiscale previste dal D.Lgs. 192/2024.

Risoluzione 35/Eaffrancamento delle riserve in sospensione d’imposta (art. 14 D.Lgs. 192/2024):

  • Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap = 10%.
  • Da liquidare nella dichiarazione dei redditi 2025 per il 2024.
  • Da versare in 4 rate annuali di pari importo.
  • Codice tributo: 1867, sezione Erario con riferimento all’anno d’imposta.

Risoluzione 36/Ericonoscimento dei maggiori valori fiscali relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni straordinarie effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 12):

  • Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi = 18%.
  • Imposta sostitutiva Irap = 3%.
  • Codici tributo: 1865 (sezione Erario) e 1866 (sezione Regioni).
  • Per operazioni effettuate prima del 2024 restano validi gli scaglioni previgenti (12%, 14% e 16%) e il codice 1126.

Risoluzione 37/Eriallineamento da cambi di principi contabili (art. 11):

  • Riallineamento totale (art. 11, c. 1): soggetto a tassazione ordinaria Ires e Irap.
  • Riallineamento parziale per singola fattispecie (art. 11, c. 2): imposta sostitutiva del 18% (Ires) + 3% (Irap).
  • Codici tributo: 1817 e 1818 per l’Ires (totale e parziale), e 1868 e 1869 per l’Irap.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



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