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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2026: buoni pasto elettronici detassati fino a 10 euro

Uncategorised Posted on Tue, January 20, 2026 09:13:34

POST 30/2026

Buoni pasto elettronici agevolati fino a 10 euro dal 1° gennaio 2026. La legge di Bilancio 2026 eleva da 8 a 10 euro il limite giornaliero del valore non imponibile dei buoni digitali – ossia delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica – che i datori di lavoro corrispondono ai propri dipendenti, mentre lascia invariata la soglia di 4 euro per quelli cartacei (articolo 1, comma 14, della legge 199/2025, in modifica dell’articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir).

I buoni pasto elettronici vengono caricati su supporto elettronico (card o virtualmente su app) e riportano il valore facciale e il termine temporale di utilizzo. I buoni nel carnet non possono essere utilizzati cumulativamente oltre il numero di otto (articolo 4, lettera d, comma 1, del Dm 122 del 7 giugno 2017), tuttavia ai fini fiscali tale divieto non incide sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, che restano quelli fissati dall’articolo 51 del Tuir (10 euro e 4 euro); di conseguenza il datore di lavoro non è tenuto alla verifica del numero di buoni utilizzati in contemporanea (Principio di diritto Entrate n. 6 del 12 febbraio 2019).

La disciplina di favore, inoltre, è applicabile anche per i lavoratori part time, nonché per i giorni di lavoro in smart working (risposta a interpello 123/2021). L’Agenzia richiede, quale requisito necessario, che i buoni pasto siano destinati alla generalità dei dipendenti.

STUDIO RAM ASSOCIATI



Legge di bilancio 2026: detassazione maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni

Uncategorised Posted on Tue, January 20, 2026 09:12:05

POST 29/2026

Con la Legge di Bilancio 2026 viene previsto al comma 10, per il 2026, che siano assoggettate all’ imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorchè denominati come maggiorazioni o indennità.

La disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro (il reddito è da attestare per iscritto da parte del lavoratore qualora il sostituto che applica l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente).

Viene inoltre precisato che:

  • ai fini del predetto limite di €. 1500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa detassati;
  • restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

STUDIO RAM ASSOCIATI



Legge di bilancio 2026: premi di produttività e riduzione temporanea IRPEF sui dividendi di azioni

Uncategorised Posted on Tue, January 20, 2026 09:10:28

POST 28/2026

L’articolo 1, comma 9 e 13 della legge 199/2025 (Bilancio 2026) introduce una misura sul fronte della fiscalità del lavoro, intervenendo sul regime dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa. In particolare, la norma prevede che per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva già prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015 sia applicata con un’aliquota ulteriormente ridotta, pari all’1%, entro il limite complessivo di 5mila euro di premi annui.

La disposizione si inserisce nel solco delle politiche di incentivazione della produttività aziendale, puntando a rafforzare il legame tra risultati economici dell’impresa e retribuzione dei lavoratori. La riduzione drastica dell’aliquota rispetto al regime ordinario del 5% rende, infatti, lo strumento dei premi di risultato particolarmente conveniente.

Restano ferme le condizioni rigide e sostanziali previste dalla normativa di riferimento: i premi devono essere collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, definiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali nel rispetto delle regole stabilite dal Dm 25 marzo 2016.

Il beneficio fiscale opera entro il tetto massimo di 5mila euro complessivi, superato il quale le somme eccedenti tornano a essere assoggettate al regime ordinario.

I benefici in esame trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro calcolato nell’anno precedente a quello di percezione dei premi o degli utili.

Al contrario le imprese potrebbero riconsiderare lo strumento della partecipazione agli utili netti, in luogo in tutto o in parte dei premi di risultato, quale elemento incentivante per i lavoratori poiché sottratto al vincolante requisito della incrementalità, così come stabilito dall’articolo 3 del Dm 25 marzo 2016.

Infine, il comma 13 della legge 199/2025 ha esteso al 2026 le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 76/2025. Vale a dire che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

STUDIO RAM ASSOCIATI



Legge di bilancio 2026: detassazione aumenti contrattuali

Uncategorised Posted on Tue, January 20, 2026 09:08:51

POST 27/2026

Il comma 7 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, con il dichiarato intento di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e stimolare la produttività nel mondo del lavoro, introduce una misura fiscale che prevede la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.

Nello specifico, la formulazione utilizzata dal Legislatore dispone che:

  • limitatamente all’anno 2026,
  • gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato,
  • in conseguenza di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 20242025 e 2026,
  • siano assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%,
  • a condizione che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente, nell’ anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare, con atto scritto, al regime di tassazione sostitutiva, con la

conseguente applicazione delle ordinarie aliquote IRPEF anche sugli importi derivanti dagli aumenti contrattuali.

STUDIO RAM ASSOCIATI



Legge di bilancio 2026: parziale esclusione dei dividendi infra-UE dalla base imponibile IRAP  

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 17:11:49

POST 26/2026

La legge di Bilancio 2026  ai commi da 46 a 50 recepisce i principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 1° agosto 2025 (cause riunite da C-92/24 a C-94/24), ponendo rimedio al precedente contrasto tra la normativa interna in materia di IRAP e la Direttiva 2011/96/UE (Direttiva Madre-Figlia).

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono esclusi dalla base imponibile IRAP nella misura del 95% i dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, se distribuiti da società controllate residenti in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con accordo di scambio di informazioni.

Tale esclusione parziale opera a condizione che sussistano i seguenti requisiti alla data della delibera:

  • la partecipazione diretta al capitale sia non inferiore al 20%;
  • la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per un periodo di almeno 12 mesi;
  • la società erogante abbia residenza fiscale in un Paese UE o SEE (in “white list”);
  • la partecipata sia soggetta a tassazione ordinaria nello Stato di residenza, senza beneficiare di regimi di esenzione totale (soggettiva o oggettiva) e rivesta una delle forme societarie ammesse dalla Direttiva (S.A., S.A.S, Gmbh, ecc…);
  • l’esclusione è ammessa solo se la remunerazione corrisposta non sia stata dedotta dal reddito della società partecipata nel proprio Stato di residenza.

La legge di Bilancio 2026 prevede che i soggetti interessati possano presentare istanza di rimborso per l’IRAP versata in eccesso nei periodi d’imposta precedenti ancora aperti (relativamente alle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di decadenza di 48 mesi dai versamenti).

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2026: deroga alla svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante  

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 11:04:56

POST 25/2026

La legge di Bilancio 2026 prevede ai commi 65 e 66 la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (OIC Adopter) di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante.

La disposizione consente per gli esercizi 2025 e 2026 di mantenere i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché procedere alla svalutazione al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

L’esercizio di tale facoltà è subordinato ai seguenti vincoli contabili e informativi:

  • costituzione di una riserva Indisponibile: le società che si avvalgono della deroga devono destinare a una riserva indisponibile di utili una quota pari alla differenza tra il valore di iscrizione in bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio. Tale riserva potrà essere utilizzata solo per la copertura di perdite o per il ripristino dei valori dei titoli stessi.
  • obbligo Informativo in nota integrativa: la società dovrà illustrare i criteri di valutazione adottati, le modalità di determinazione della riserva e le ragioni che hanno indotto l’organo amministrativo ad avvalersi della deroga.
  • la deroga non è applicabile qualora la perdita di valore del titolo sia giudicata di natura durevole. In tale circostanza, resta fermo l’obbligo di procedere alla svalutazione ai sensi delle norme civilistiche.

La legge di Bilancio 2026 al comma 67 prevede che per le imprese di assicurazione (di cui all’art. 91 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private) la facoltà prevista dai commi 65 e 66 non è immediatamente operativa ma dovrà essere regolamentata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2026: modifiche alla disciplina della tassazione dei dividendi

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 11:03:50

POST 24/2026

La legge di Bilancio 2026 prevede ai commi da 51 a 55 una modifica al regime impositivo dei dividendi percepiti da imprenditori, società ed enti residenti, nonché del regime delle plusvalenze realizzate su partecipazioni.

Si ricorda che prima di questa novità il regime di esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito complessivo era riconosciuto nella misura del 95% per i soggetti IRES (art. 89 TUIR) e del 41,86% per imprenditori individuali e società di persone (art. 59 TUIR).  

Per le distribuzioni di dividendi deliberate dal 1° gennaio 2026  l’esclusione parziale dalla formazione del reddito complessivo continuerà ad applicarsi solo se è rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

  • partecipazione al capitale sociale non inferiore al 5% (detenuta anche indirettamente tramite società controllate);
  • valore fiscale della partecipazione di importo non inferiore ad euro 500.000.

In caso di mancato rispetto di almeno uno dei due citati requisiti i dividendi concorreranno per intero alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti.

Gli stessi requisiti sono richiesti anche per applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti da società italiane a società o enti non residenti soggetti a imposta negli Stati UE o SEE (Spazio Economico Europeo). In caso di mancato rispetto di almeno uno dei due citati requisiti tali dividendi subiranno la ritenuta ordinaria a titolo d’imposta del 26%.

La legge di Bilancio 2026 prevede che in caso di cessione di una partecipazione societaria acquisita dal 1° gennaio 2026 – fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 87, comma 1 del TUIR – l’eventuale plusvalenza realizzata sarà soggetta al regime di parziale esenzione (cosiddetto PEX) solo nel caso in cui sia rispettato almeno uno dei requisiti sopra citati.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge 30 dicembre 2025, n. 199: articolo 1 comma 27 – per il Regime Forfetario il limite dei redditi di lavoro autonomo e a questo assimilati viene fissato a 35.000 euro anche per il 2026.

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 09:05:34

POST 23/2026

L’articolo 1 comma 27 della Legge di Bilancio 2026 ha modificato L’art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) estendendo anche per l’anno fiscale 2026 l’innalzamento del limite per i redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati percepiti dai soggetti che si avvalgono del regime forfetario.

In sintesi, la norma stabilisce che anche per l’anno fiscale 2026 i limiti stabiliti per i soggetti forfetari saranno i seguenti:

  • Incasso dei ricavi o compensi non superiore ad 85.000 euro;
  • Possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati per un ammontare non superiore a 35.000 euro.

Per il calcolo del limite di 35.000 euro il periodo da considerare è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime, per cui per applicarlo nel 2026 occorre considerare i redditi percepiti nel 2025.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, intervenuto nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, la causa ostativa sopra descritta viene disattivata, dunque, la verifica della soglia di 35.000 euro è irrilevante.

Per l’individuazione dei redditi da lavoro dipendente o assimilati oggetto del limite sovresposto, sussistono pareri discordanti. L’interpretazione prevalente ritiene che debbano seguirsi i criteri generali dettati dagli artt. 51 e 52 del TUIR e, quindi, considerare le somme e i valori percepiti in un dato anno seguendo il principio di cassa, includendo anche quelli corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono, secondo il principio di cassa allargato. Non andrebbero invece considerati i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore e dal lavoratore, ovvero i valori esclusi da tassazione ex art. 51 comma 2 del TUIR.

Christian Lopes

Studio EPICA – Venezia



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