POST 39/2025
Con il D.lgs. 192/2024, cambia il modo in cui le holding devono affrontare il test di operatività previsto per le società di comodo, riducendo, a partire dal periodo d’imposta 2024 – modello Redditi 2025, il coefficiente applicato alle attività finanziarie dal 2% all’1%. Questa variazione interessa in particolare le società che, oltre alle partecipazioni, detengono altri asset finanziari, come titoli o crediti.
Il test di operatività, così come disciplinato dall’articolo 30 della legge 724/1994, prevede che le società siano considerate non operative se i ricavi effettivi risultano inferiori a quelli presunti, calcolati applicando specifici coefficienti al valore medio degli asset patrimoniali. A tal proposito, le holding che possiedono partecipazioni in società operative beneficiano di una disapplicazione automatica che consente di non considerare il valore di tali quote dal calcolo dei proventi minimi anche se, di conseguenza, i proventi ad esse correlati non vengono considerati tra i ricavi effettivi, spesso invece fondamentali per tutte le holding che detengono nell’attivo anche titoli o crediti finanziari e che per questi asset devono svolgere il test di operatività.
Grazie alla riduzione del coefficiente, le società potrebbero ora valutare se sia più conveniente rinunciare alla disapplicazione automatica per le partecipazioni e includere i proventi ad esse correlati nel test, rendendo più agevole il superamento della soglia minima di operatività.
Un altro aspetto da considerare riguarda i crediti per finanziamenti infruttiferi: se fino a oggi si riteneva che dovessero sempre essere inclusi nel test, la Cassazione, con la sentenza n. 12218/2023, ha chiarito che tali crediti possono essere esclusi dal calcolo in quanto assimilabili a un apporto di capitale effettuato alla partecipata. Questa interpretazione, già sostenuta da Assonime nella circolare 17/2013, non ha mai trovato un’esplicita conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma rappresenta un argomento solido per le società che intendono difendersi da eventuali contestazioni.
Queste novità impongono quindi alle holding una valutazione attenta del proprio assetto patrimoniale e le modalità di calcolo del test di operatività, considerando la possibilità di sfruttare il coefficiente ridotto per evitare la classificazione come società di comodo e, di conseguenza, le penalizzazioni fiscali previste dal regime.
Cristiano Pesce
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia