Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Rivalutazione in contabilità semplificata senza effetto sul costo fiscale della partecipazione

Uncategorised Posted on Thu, September 05, 2024 18:31:54

POST 52/2024

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 178/2024, ha chiarito che la rivalutazione dei beni d’impresa da parte di una società di persone in regime di contabilità semplificata non incide sul costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci, neanche se la società, in un secondo momento, adotta la contabilità ordinaria. Questo è stato precisato in relazione a una società immobiliare che aveva rivalutato i propri beni nel 2008 senza iscrivere alcuna riserva, a causa del regime contabile semplificato. La società, successivamente, è passata al regime ordinario e si è posta la questione se tale passaggio potesse comportare un incremento del costo fiscale delle partecipazioni dei soci.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la mancata iscrizione della riserva di rivalutazione durante il regime semplificato implica che, anche dopo il passaggio alla contabilità ordinaria, l’iscrizione della riserva nel patrimonio netto non può comportare un aumento del costo fiscale delle partecipazioni. L’incremento del costo fiscale si verifica solo quando vi è un affrancamento della riserva, possibile solo per le società in contabilità ordinaria, che comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. In mancanza di affrancamento, la riserva rimane in sospensione d’imposta e, se distribuita, concorre alla formazione del reddito d’impresa, venendo imputata direttamente ai soci.

Per le società in regime semplificato, il passaggio successivo alla contabilità ordinaria comporta l’iscrizione di una riserva di utili non in sospensione d’imposta, e quindi non utilizzabile per incrementare il costo delle partecipazioni.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Cassazione: legittima la detrazione IVA per le spese sostenute dalla NewCo nelle operazioni di MLBO.

Uncategorised Posted on Wed, August 28, 2024 19:50:34

POST 51/2024

Con la sentenza nr. 22608/2024 dello scorso 9 agosto 2024 la Corte di Cassazione ha espressamente ammesso che i costi sostenuti dalla NewCo sono detraibili ai fini dell’IVA se relativi ad una vera e propria attività economica e strumentale all’acquisizione della Target.

Ma andiamo con ordine.

I fatti trattati nella sentenza ripercorrono una operazione di MLBO che ha riguardato l’ingresso di nuovi azionisti in un primario gruppo industriale attraverso la costituzione di una NewCo la quale, anche per mezzo di indebitamento bancario, aveva acquistato la Target per poi procedere ad una fusione inversa della NewCo nella Target operativa.

Per quanto attiene le spese legate all’operazione di acquisizione della Target la NewCo non aveva proceduto direttamente alla detrazione dell’IVA che invece era stata richiesta successivamente a rimborso dalla Target a seguito della fusione inversa.

Avverso il diniego dell’istanza di rimborso era stato quindi proposto ricorso da parte della società operativa Target arrivato, con alterne vicende, fino all’ultimo grado di giudizio.

Nella sentenza in commento la Cassazione contesta la posizione assunta dalla CTR della Lombardia secondo la quale la NewCo dovrebbe considerarsi quale holding statica; quindi, soggetto non passivo dell’IVA e come tale non ammessa alla detrazione dell’imposta.

Secondo gli Ermellini, infatti, nella logica dell’operazione di MLBO l’Iva sui costi sostenuti dalla società veicolo preordinati all’operazione di fusione può essere detratta dalla Target qualora questa sia un soggetto passivo Iva che beneficia del diritto alla detrazione.

La NewCo avrebbe peraltro natura differente dalla mera holding statica poiché la stessa “non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all’acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l’azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione. In questo contesto, ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all’acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.

Infine, per quanto la NewCo non presenti operazioni attive tale aspetto non rileva, sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è infatti costante nel concedere la detrazione anche per le attività meramente preparatorie.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Successioni: anche l’imposta di successione entra nel meccanismo dell’autoliquidazione.

Uncategorised Posted on Wed, August 28, 2024 18:32:32

POST 50/2024

Il Consiglio dei Ministri nella riunione dello scorso 7 agosto 2024 ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo attuativo della delega fiscale inerente il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA.

Tra i vari punti tratti nel decreto alcuni riguardano l’imposta sulle donazioni e successioni.

Il viceministro all’Economia Leo, nel corso della conferenza stampa tenutasi a margine del citato CdM, ha elencato quelle che sono le principali novità contenute nel decreto ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In tema di trust viene introdotta una nuova possibilità, opzionale, che consente l’applicazione volontaria dell’imposta sulle donazioni già nel momento della dotazione del Trust.

Altri piccoli aggiustamenti riguardano invece l’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni, confermato nella sua attuale formulazione, in cui viene specificato che la stessa si applica anche in condizioni di integrazione di un controllo sociale già esistente.

Novità più rilevante riguarda l’imposta di successione per la quale, premesso che non sono state modificate né le aliquote né le franchigie applicate, viene introdotta l’autoliquidazione così come già avviene per le imposte ipotecarie e catastali.

L’attuale sistema infatti prevede che una volta presentata la dichiarazione di successione sia l’Agenzia delle Entrate, entro i tre anni successivi, a notificare agli obbligati l’importo dovuto in seguito alla successione (da versare nei 60 giorni successivi alla data di notifica dell’avviso di liquidazione).

Pertanto, a partire dalle successioni presentate in relazione a persone decedute dalla data di entrata in vigore della riforma, i soggetti obbligati al pagamento dovranno autoliquidare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali come già oggi avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione in presenza di beni immobili, anche l’imposta di successone.

Il pagamento della imposta di successione potrà però avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (fissato entro i 12 mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il decesso).

In alternativa dovrebbe essere previsto per il contribuente obbligato la possibilità di pagare entro 90 giorni il 20% del dovuto e versare in 8 rate trimestrali la restante parte dell’imposta ovvero in 12 rate trimestrali se si tratta di importi superiori a 20 mila euro (non sarà tuttavia ammesso dilazionare importi inferiori ai mille euro).

In ultimo si evidenzia un ulteriore novità che prevede la possibilità, nel raro caso di unico erede avente non più di 26 anni di età, di avere accesso anticipato ai conti correnti del de cuius prima che sia presentata la dichiarazione di successione al fine di poter far fronte al versamento delle imposte ipotecarie e catastali previa richiesta all’istituto bancario.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Riscossione delle cartelle, dal 1° gennaio 2025 la rateizzazione ordinaria arriva a 120 rate.

Uncategorised Posted on Mon, August 26, 2024 17:51:55

POST 49/2024

Lo scorso 8 agosto 2024 è entrato in vigore il Dlgs 29 luglio 2024 n. 110 che apporta alcune novità in ambito della riscossione dei tributi.

Tra i vari cambiamenti uno in particolare riguarda le nuove regole per la rateizzazione delle cartelle di pagamento che opereranno a far data dal prossimo 1° gennaio 2025.

Viene infatti previsto che per le domande di dilazioni per debiti inferiori o pari a 120 mila euro, su semplice richiesta del contribuente, la rateazione possa essere concessa:

  • fino a 84 rate mensili (7 anni) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • fino a 96 rate mensile (8 anni) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • fino a 108 rate mensili (9 anni) per le richieste presentante dal 1° gennaio 2029;

qualora, per le medesime istanze, sia provata la temporanea difficoltà finanziaria la rateazione può essere concessa:

  • da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a 120 rate mensili, per le richieste presentante dal 1° gennaio 2029.

Nel caso in cui l’istante presenti una domanda per debiti superiori ad euro 120 mila e provi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, ai sensi del nuovo comma 1.1 dell’articolo 19 del DPR 602/1973, la dilazione verrà concessa in un massimo di 120 rate mensili a prescindere dal momento in cui verrà effettuata la richiesta.

Il successivo nuovo comma 1.2 dell’articolo 19 del DPR 602/1973 conferma che per la valutazione della temporanea situazione di difficoltà finanziaria si farà riferimento ai parametri già in uso presso gli uffici e quindi:

  • per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Il successivo comma 1.3 demanda ad un decreto del MEF di futura emanazione le modalità di applicazione e documentazione dei predetti parametri.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni: nuova proroga al 30 novembre 2024

Uncategorised Posted on Wed, August 14, 2024 13:10:00

POST 48/2024

Il Decreto Legge 9 agosto 2024 n. 113 (c.d. decreto “omnibus”) prevede (ancora una volta) la proroga della facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili)

Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto è determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). 

Il valore così rideterminato dovrà esser assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 16 per cento.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024

Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre 2024

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 novembre 2024

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Rottamazione quater, ufficiale la proroga al 15 settembre per il versamento della quinta rata.

Uncategorised Posted on Tue, August 06, 2024 18:51:03

POST 47/2024

Con il comunicato stampa n.96 emanato ieri, 5 agosto 2024, il MEF ha reso noto che il Dlgs 108/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2024 e pubblicato in GU n. 182 del 5 agosto 2024, prevede ufficialmente il differimento al 15 settembre 2024 del termine per effettuare il pagamento della quinta rata della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza al 31 luglio 2024, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.

Per i pagamenti devono essere utilizzati, come di consueto, i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione nell’area riservata.

Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

In ultimo il MEF nel proprio comunicato stampa ha chiarito che al momento “non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della Rottamazione quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Concordato preventivo biennale al via anche per i forfettari.

Uncategorised Posted on Wed, July 17, 2024 10:08:42

POST 46/2024

Grazie all’aggiornamento del software di compilazione del modello REDDITI PF 2024, rilasciato ieri sera dall’Agenzia delle Entrate, anche i forfettari potranno calcolare le proposte di reddito concordato, secondo una metodologia delineata nel DM 15 luglio 2024 (non ancora pubblicato in G.U.).

La proposta di concordato per i contribuenti forfettari (che per il primo anno ha un’applicazione limitata al solo 2024) viene elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni degli ISA, inclusi dati storici. Anche per i forfetari, i redditi vengono rivalutati applicando i coefficienti delle proiezioni macroeconomiche del PIL della Banca d’Italia. Inoltre, il DM 15 luglio 2024 prevede la possibilità di riduzioni del reddito concordato in caso di eventi straordinari, come calamità naturali, danni significativi ai locali o alle scorte, o sospensione dell’attività per ragioni amministrative o professionali.

Le riduzioni del reddito concordato variano in base alla durata della sospensione dell’attività e vanno dal 10% (sospensioni tra 30 e 60 gg) e il 30% (sospensioni superiori a 120 gg).

Nonostante l’innovazione, le prime simulazioni indicano che le proposte di reddito potrebbero risultare superiori rispetto a quelle dichiarate precedentemente. La convenienza ad aderire al concordato preventivo dovrà essere valutata individualmente, considerando che non sono previsti particolari regimi premiali per i forfetari, e che eventuali incrementi di reddito rispetto a quello concordato non avranno rilevanza fiscale.

L’applicabilità sperimentale del concordato per il 2024, con adesione entro fine ottobre, offre ai contribuenti l’opportunità di confrontare il reddito prodotto, di cui avranno verosimilmente un’idea concreta dell’ammontare, con quello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

A partire dal biennio 2025-2026, il concordato preventivo diventerà biennale anche per i forfettari.

Si segnala, infine, che le normative potrebbero subire ulteriori modifiche in base al D.Lgs. correttivo attualmente in esame parlamentare, che potrà incidere sulla disciplina del concordato preventivo biennale.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Ultime novità in materia di credito di imposta R&S: riversamento spontaneo e certificazione.

Uncategorised Posted on Thu, June 27, 2024 19:11:39

POST 45/2024

Nuovo termine per il riversamento spontaneo

Come noto l’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 ha introdotto una sanatoria per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 effettuate sino al 22.10.2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.

Con la conversione in legge del DL 39/2024, L. 67/2024, è stato nuovamente posticipato, questa volta al 31.10.2024, il termine entro il quale potrà essere inviato il modello di adesione alla procedura di riversamento.

Resta invece ferma la scadenza prevista per il prossimo 16 dicembre 2024 per eseguire il riversamento del credito compensato, che, si ricorda, può avvenire in unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali (il 16 dicembre 2024, il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026).

In ultimo si ricorda che per le modalità di trasmissione è necessario fare riferimento, da ultimo, al modello e alle istruzioni pubblicate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 29 marzo 2024.

Certificazione

Al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta in condizioni di certezza operative, le imprese, ai sensi dell’articolo 23 co 2-8 del DL 73/2022, possono richiedere, ai soggetti abilitati, una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili.

Sul piano operativo sono stati posti in essere recentemente alcuni passi avanti da parte del MIMIT:

– in data 15 maggio 2024 è stato infatti reso pubblico l’Albo dei certificatori di cui all’articolo 2 del Dpcm del 15 settembre 2023, previa selezione degli idonei tra coloro che hanno inviato le domande entro il 30 aprile 2024. Contestualmente alla pubblicazione dei primi soggetti iscritti all’Albo dei certificatori, è inoltre diventata operativa la piattaforma informatica con la quale le imprese che hanno effettuato o che intendano effettuare investimenti nei campi della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica possono selezionare il certificatore prescelto e versare i diritti di segreteria;

– in data 5 giugno 2024, con Decreto Direttoriale, sono stati pubblicati i modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito di imposta.

Tuttavia, ad oggi, non risultano ancora pubblicate le tanto attese “Linee guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta.

Solo dopo l’approvazione e pubblicazione delle stesse sarà possibile, per i certificatori, provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine



Next »