Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

In vigore il decreto sulla certificazione delle attività di Ricerca e Sviluppo.

Uncategorised Posted on Wed, December 06, 2023 18:24:43

POST 201/2023

Lo scorso 4 novembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 258 il DM 15 settembre 2023 contenente le disposizioni in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo come previsto dall’articolo 23 co. 2-5 del DL 73/2022.

A tale riguardo si ricorda che la certificazione, secondo quando previsto dal predetto DL 73/2022, consente alle imprese di dotarsi in via preventiva di una certificazione che attesti come rientranti nella norma agevolativa della ricerca e sviluppo gli investimenti effettuati o da effettuare.

Il decreto in commento è entrato in vigore lo scorso 19 novembre 2023 tuttavia gran parte degli aspetti procedurali della disciplina sono ad oggi demandati ad un futuro decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla predetta data di entrata in vigore (quindi entro il prossimo 17 febbraio 2024).

L’Albo dei certificatori

Viene istituito un apposito Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.

Potranno essere soggetti abilitati:

  • le persone fisiche, che, tra le altre condizioni, siano in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto alla certificazione richiesta e che abbiano svolto nei tre anni precedenti attività relative alla valutazione e rendicontazione di almeno 15 progetti collegati alla richiesta di contributi o sovvenzioni in ambito di Ricerca e Sviluppo;
  • imprese, con sede legale in Italia e che non siano sottoposte a procedura concorsuale o a liquidazione volontaria, le cui credenziali previste al punto precedente dovranno essere verificate in capo al responsabile tecnico.

Potranno inoltre presentare domanda di iscrizione all’Albo anche:

  • i centri di trasferimento tecnologico in ambito industria 4.0;
  • i centri di competenza ad alta specializzazione;
  • i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence);
  • le Università statali e non statali.

Le modalità di gestione e funzionamento dell’Albo sono però demandate ad un successivo decreto direttoriale da parte del MIMIT.

Procedura e contenuto della certificazione

Il decreto conferma che la certificazione inerente le attività per Ricerca e Sviluppo potrà essere richiesta solo qualora l’impresa non sia già stata raggiunta da un Processo Verbale o da un atto impositivo.

La richiesta dovrà essere inoltrata al MIMIT secondo una apposita procedura anch’essa demandata a decreto direttoriale di futura emanazione. Per accedere a detta procedura dovranno inoltre essere versati euro 252 in favore del bilancio dello Stato per diritti di segreteria, anche le modalità inerenti detto versamento saranno definite successivamente.

La certificazione, rilasciata da soggetto iscritto all’apposito Albo, deve contenere:

  1. informazioni su capacità organizzative e competenze tecniche dell’impresa;
  2. descrizione dei progetti realizzati o da iniziare;
  3. motivazioni tecniche alla base della sussistenza dei requisiti all’accesso all’agevolazione;
  4. dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi da parte del soggetto certificatore;
  5. altre informazioni utili ai controlli.

La certificazione deve essere rilasciata sulla base delle linee guida emanate dal MIMIT e che saranno pubblicate entro il prossimo 31 dicembre 2023. Le stesse saranno oggetto di costante aggiornamento per la corretta applicazione del credito di imposta.

Attività di Vigilanza

La certificazione dovrà essere trasmessa al MIMIT entro 15 giorni dalla data del rilascio della stessa all’impresa attraverso una procedura informatica demandata al futuro decreto direttoriale.

Ricevute le certificazioni il ministero potrà, entro 90 giorni, richiedere opportune integrazioni documentali che dovranno essere fornite nei successivi 15 giorni dal soggetto attestatore (salvo richiesta di proroga motivata).

La documentazione integrativa dovrà essere oggetto di esame da parte del MIMIT entro i successivi 60 giorni.

Decorsi i termini per l’esame della documentazione la certificazione produce effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design a patto che la stessa rappresenti le attività effettivamente svolte.

Tuttavia, qualora non sia inviata al MIMIT la documentazione integrativa richiesta nei termini previsti la certificazione non produrrà effetti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Disciplina Whistleblowing

Uncategorised Posted on Mon, December 04, 2023 11:23:13

POST 200/2023

Il Decreto Lgs. 10 marzo 2023 n.24 ha introdotto anche nell’ordinamento italiano adeguate norme volte a proteggere tutti coloro che segnalano particolari violazioni del diritto nazionale o dell’Unione Europea.

La disciplina c.d. whistleblowing ha principalmente lo scopo di far emergere condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo in cui opera, garantendo allo stesso soggetto che ne denuncia l’esistenza un elevato livello di anonimato, riservatezza e protezione.

La disciplina si applica ai soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 50 o che hanno adottato un modello 231. Per i soggetti privati che hanno impiegato più di 250 lavoratori il termine per adeguarsi alla normativa era fissato al 15 luglio 2023 mentre per tutti gli altri scadrà il 17 dicembre 2023.

I soggetti che rientrano nell’ambito applicativo delle nuove norme dovranno predisporre non soltanto canali interni di veicolazione delle informazioni, ma, soprattutto, che questi garantiscano adeguati standard di sicurezza per tutelare l’identità dei segnalanti. Viene previsto un quadro sanzionatorio che prevede sanzioni fino a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC.

  1. Ambiti oggettivo e soggettivo

Il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) o dell’Unione europea (nei seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono escluse le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro.

Le segnalazioni possono essere effettuate da: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti, consulenti e collaboratori che svolgono la propria attività presso la società, nonché dagli azionisti/soci e dalle persone con funzione di direzione amministrativa e di controllo.

  • Canali di segnalazione

La segnalazione deve contenere informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico e perciò rientra nell’ambito applicativo soggettivo della disciplina. La legge ricomprende a tale rilievo anche gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. Le informazioni così qualificate, rilevano quando veicolate sia in forma orale che scritta.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.

I canali di segnalazione interna (sia orale sia scritto), attivati sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

La segnalazione esterna all’ANAC può essere compiuta solo in caso di: (i) inefficacia/impossibilità dell’utilizzo del canale interno (mancata attivazione del canale; se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni o che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, se la segnalazione non ha avuto esito) o (ii) per ragioni d’urgenza , quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Con la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni: (a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; (b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; (c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

  • Gli strumenti di tutela

La norma prevede numerose le misure a tutela i soggetti segnalanti, con la duplice finalità: immediata, di preservare coloro che si attivano a tutela dell’interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni; più ampia, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l’efficacia dello strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone.

Accanto all’ordinaria tutela dei dati personali, sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l’art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell’ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l’autore della prova del contrario.

  • L’apparato sanzionatorio

La norma prevede un quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale in cui possono incorrere i responsabili delle violazioni accertate, introducendo sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC, sia nel caso in cui sono state commesse ritorsioni che quando la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 12. L’ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Sanzioni da 500 a 2.500 euro, sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Entro il 17 dicembre 2023 dunque i soggetti privati con almeno 50 dipendenti dovranno procedere ad implementare i canali di segnalazione interni (orale e scritta) in modo tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e a nominare e formare i gestori dei suddetti canali.

I canali di segnalazione dovranno inoltre garantire anche la compliance in materia di privacy ed a tal fine è necessario procedere con una valutazione d’impatto del trattamento effettuato in materia di whistleblowing.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Coacervo “successorio” e “donativo”: l’Agenzia delle Entrate rivede la propria interpretazione.

Uncategorised Posted on Sat, December 02, 2023 19:19:24

POST 199/2023

Come è noto l’imposta di donazione e successione è caratterizzata da aliquote e franchigie che sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario/erede e donante/de cuius:

– 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro (franchigia) per ciascun beneficiario,

– 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100 mila euro (franchigia), per ciascun beneficiario,

– 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado,

– 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone. 

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro (franchigia), a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.

Da molti anni si discute se la franchigia sia da considerarsi come “unica”, utilizzabile una sola volta, ovvero “duplice”, con carattere di autonomia tra le due imposte di donazione e di successione. 

La prima interpretazione (meno favorevole per il contribuente) prevede il cosiddetto “coacervo” successorio e quindi che l’utilizzo della franchigia in sede di donazione riduca o annulli (“facendo cumulo”) la possibilità di utilizzo della medesima in sede successione. In particolare, sulla base di tale impostazione, (i) l’utilizzo parziale della franchigia in sede di donazione fa sì che l’importo utilizzato debba esser detratto in sede di successione ovvero (ii) l’utilizzo integrale della franchigia in sede di donazione fa sì che venga memo la possibilità del suo utilizzo in sede di successione.

La seconda interpretazione (più favorevole per il contribuente) prevede invece che la franchigia possa esser applicata in via autonoma e indipendente sia per l’imposta di donazione che per l’imposta di successione, senza quindi fare cumulo tra i due tributi. In tale caso, il contribuente ha a disposizione sia una franchigia ai fini delle donazioni che una franchigia ai fini della successione.

L’Agenzia delle Entrate dal 2008 ha sempre sostenuto prima interpretazione. Tuttavia, con la recente Circolare n. 29 del 2023 l’Amministrazione si è adeguata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole, invece, alla seconda interpretazione, più vantaggiosa per i contribuenti.

Con la suddetta Circolare si chiarisce quindi che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi “implicitamente abrogato”, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato. Questo si traduce in un risparmio di imposta per i contribuenti; si pensi ad esempio ad un genitore che dona in vita 1 milione di Euro al discendente e che poi lascia allo stesso, in sede di successione, un altro milione di Euro: la nuova interpretazione comporta un vantaggio di 40 mila Euro.

Infine, nel predetto documento di Prassi, l’Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione anche ai fini del “coacervo donativo” che continua a trovare applicazione e quindi più donazioni fanno cumulo ai fini dell’utilizzo della franchigia (o in altri termini una donazione precedente erode la franchigia per quella successiva), con esclusione però delle donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Interventi superbonus 110 per cento: tassata la successiva cessione dell’immobile.

Uncategorised Posted on Thu, November 30, 2023 19:34:21

POST 198/2023

Il disegno di legge della Finanziaria 2024, che sarà approvato nel testo definitivo nei prossimi giorni, prevede una particolare tassazione delle plusvalenze generate dalla vendita di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il c.d. super bonus.

La norma, se verrà definitivamente approvata senza modifiche, riguarderà le operazioni di cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il soggetto cedente (o altri aventi diritto) abbia eseguito interventi agevolati con il c.d. super bonus ex art. 119 del DL 34/2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni alla data di cessione del bene.

Rimarranno escluse le cessioni degli immobili che sono stati ricevuti per successione e degli immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se il periodo è inferiore ai dieci anni, per la maggior parte di tale periodo. 

Ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile, la normativa prevede come regola generale che la plusvalenza relativa alle cessioni di beni immobili è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il prezzo di acquisto o di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni costo inerente al bene medesimo (art. 68 comma 1 TUIR).

Tra i costi inerenti rientrano tutte le spese sostenute per la manutenzione e la ristrutturazione dei beni immobili.

La nuova norma prevede che ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi siano stati agevolati con le detrazioni c.d. superbonus ex art. 119 DL 34/2020 nella misura del 110 per cento e siano state utilizzate le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi se gli stessi si sono conclusi da non più di cinque anni dalla data dell’atto di cessione.

Nel caso in cui tali interventi si siano conclusi da più di cinque anni alla data dell’atto di cessione, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi.

La nuova norma inoltre prevede che per tali immobili, se acquisiti o costruiti da oltre cinque anni alla data di cessione, il prezzo di acquisto, o di costruzione, deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice Istat).

La tassazione della plusvalenza determinata secondo quanto sopra riportato è soggetta ad una imposta sostitutiva del 26 per cento.

Con espressa previsione normativa contenuta nel testo del disegno di legge, viene precisato che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle cessioni di immobili poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Segnaliamo quindi che, secondo quanto indicato nel disegno di legge, la “penalizzazione” per il calcolo della plusvalenza tassabile non si applica in via generalizzata a tutti gli interventi per i quali è stato utilizzato il super bonus nella misura del 110 per cento, ma solo per le situazioni in cui il soggetto che cede il bene ha beneficiato delle opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito.

Sono pertanto escluse le situazioni in cui il soggetto ha beneficiato della detrazione d‘imposta nella propria dichiarazione dei redditi.

In attesa del definitivo testo della norma, poniamo l’attenzione su due punti che speriamo vengano nel frattempo chiariti dal legislatore.

E’ frequente il caso in cui un soggetto utilizzi in parte il credito d’imposta superbonus direttamente nella propria dichiarazione ed opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura solo per alcuni interventi o per una parte del credito complessivo maturato. In tale caso, come deve essere applicata la normativa? Diventano tutti costi non rilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza?

Ed ancora. Il testo della norma fa riferimento agli interventi agevolati ex art. 119 del DL 34/2020, quindi interventi c.d. superbonus, precisando però “nella percentuale del 110 per cento”.

A partire dal prossimo anno la percentuale di detrazione passerà al 70 per cento. Le spese sostenute nel 2024 potranno quindi essere considerate costi inerenti anche se la cessione dell’immobile avviene prima dei dieci anni?

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Remissione in bonis per tardiva presentazione Allegato B nel sisma bonus acquisti.

Uncategorised Posted on Tue, November 28, 2023 12:19:13

POST 197/2023

L’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 467/2023 dello scorso 24 novembre 2023 ha finalmente chiarito in modo definitivo la corretta procedura della remissione in bonis finalizzata a sanare la tardiva presentazione dell’allegato B richiesto per gli interventi sismici nel caso di detrazione per il c.d. “sisma bonus acquisti”.

Tale tipologia di detrazione spetta agli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi di adozione di misure antisismiche mediante la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio che determinano la riduzione di una o più classi del rischio sismico dell’edificio.

La norma fiscale, tra gli specifici requisiti richiesti affinché l’intervento rientri tra quelli agevolabili dalla detrazione, prevede che l’Allegato B ex DM 58/2017 – allegato che attesta il rischio sismico dell’edificio ante e post intervento – debba essere presentato unitamente al titolo abilitativo o al massimo entro la data di inizio lavori, pena la decadenza dell’agevolazione fiscale.

Grazie ad una serie di interventi legislativi è stata concessa la possibilità di sanare attraverso l’istituto della “remissione in bonis” le posizioni in cui la presentazione di tale modello è avvenuta successivamente alla data di inizio lavori.

Ricordiamo, in modo semplicistico, che la remissione in bonis consente di sanare la violazione ponendo in essere l’adempimento omesso e versando contestualmente una sanzione pari a 250 euro.

L’interpello 467/2023 chiarisce che, nel caso di sisma bonus acquisti, la procedura da seguire è la seguente:

1. la sanzione deve essere versata dal soggetto che ha omesso la tempestiva presentazione dell’Allegato B, pertanto dalla società costruttrice che ora vende le unità immobiliari;

2. la sanzione da versare è unica per l’intero edificio (indipendentemente dal numero delle unità iniziali o unità finali oggetto di vendita) in quanto unico è l’adempimento che deve essere sanato;

3. la remissione in bonis deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale il soggetto acquirente della unità immobiliare beneficia del relativo credito d’imposta;

4. nel caso di applicazione delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito la remissione in bonis deve avvenire prima della presentazione telematica alla Agenzia delle Entrate della comunicazione con cui il soggetto esercita tale opzioni.  

L’Agenzia precisa inoltre che è “corretto e costituisce buona prassi” che il versamento della sanzione avvenga a) entro la data del contratto definitivo di compravendita e b) nel caso vi siano una pluralità di unità da alienare, antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile.

Di conseguenza, l’impresa venditrice dovrà obbligatoriamente consegnare agli acquirenti delle unità immobiliari tutta la documentazione idonea all’esercizio della detrazione, nonchè l’Allegato B, con la relativa ricevuta di presentazione presso i competenti uffici, e il modello F24 relativo al versamento della sanzione per la remissione in bonis debitamente quietanzato.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Crediti da bonus edilizi non utilizzabili: a partire dal 1° dicembre 2023 scatta l’obbligo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate pena applicazione di sanzione.

Uncategorised Posted on Tue, November 28, 2023 12:14:58

POST 196/2023

Come preannunciato dal nostro precedente post dello scorso 12 ottobre, l’articolo 25 del DL 104/2023 stabilisce che per i crediti d’imposta che

1) derivano da cessione del credito o da sconto in fattura

e

2) risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso del termine di utilizzo dei medesimi crediti,

l’ultimo cessionario è tenuto a presentare apposita “Comunicazione” all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia dele Entrate ha emesso in data 23 novembre 2023 un Provvedimento in cui vengono individuate le modalità per l’effettuazione della suddetta Comunicazione.

La Comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla “avvenuta conoscenza dell’evento” che ha originato la non utilizzabilità del credito.

Le disposizioni si applicano a partire dal 1° dicembre 2023.

Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la Comunicazione deve essere effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La mancata presentazione della Comunicazione nei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

L’Agenzia delle Entrate, sempre in data 23 novembre 2023, ha inoltre pubblicato una FAQ dove viene precisato che rientrano nell’obbligo di comunicazione i crediti d’imposta inutilizzabili, intesi come crediti per i quali non sussistono i presupposti costitutivi.

Nella medesima FAQ l’Agenzia inoltre precisa che i crediti sottoposti a sequestro non sono soggetti alla suddetta Comunicazione, mentre rientrano nell’obbligo i crediti che sono stati oggetto di irregolarità procedurali che ne hanno inibito l’utilizzo.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Proroga versamento secondo acconto imposte.

Uncategorised Posted on Mon, October 30, 2023 09:47:44

POST 195/2023

L’art. 4 del DL 145/2023 prevede la proroga al 16 gennaio 2024 del secondo acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi 2023 anno imposta 2022 solo in presenza di determinati requisiti.

I soggetti che possono beneficiare della proroga sono solamente le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Sono quindi escluse le persone fisiche non titolari di partita IVA, i soci di società e associazioni trasparenti, le società di capitali e di persone e gli enti commerciali e non.

Per chi deve versare la seconda o unica rata, quindi coloro che non hanno versato il primo acconto in quanto l’importo era inferiore al minimo, saranno tenuti a rispettare il termine ordinario del 30 novembre 2023.

La proroga è prevista per le imposte che riguardano.

  • IRPEF;
  • Imposte sostitutive per il regime dei minimi e regime forfettario;
  • Cedolare secca sulle locazioni immobiliari;
  • IVIE;
  • IVAFE.

Sono esclusi dalla proroga gli importi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla Gestione separata o alla gestione Artigiani e commercianti e i premi assicurativi INAIL.

È stata prevista inoltre la possibilità di rateizzare l’importo in cinque rate mensili a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ogni mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Area Adempimenti

Studio Epica Treviso – Vicenza



Credito R&S: prorogato al 30 giugno 2024 il termine per aderire alla sanatoria.

Uncategorised Posted on Thu, October 26, 2023 14:25:12

POST 194/2023

L’articolo 5 del cd. “Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio 2024”, DL 143/2023 pubblicato in G.U. lo scorso 18 ottobre 2023, proroga ufficialmente il termine entro il quale è possibile presentare l’istanza per il riversamento spontaneo dei crediti per ricerca e sviluppo maturati negli anni 2015-2019 ed indebitamente utilizzati in compensazione (ex art. 5 DL 146/2021).

Il nuovo termine è stato fissato al prossimo 30 giugno 2024 in luogo del 30 novembre 2023.

Vengono altresì posticipati anche i termini di pagamento della prima o unica rata dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

Allo stesso tempo viene prorogato di un anno il termine decadenziale per l’emissione degli atti di recupero da parte dell’Amministrazione Finanziaria in relazione ai crediti utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Ci sarà quindi più tempo per valutare se aderire o meno alla sanatoria da parte dei soggetti interessati.

Per i profili soggettivi ed oggettivi legati alla regolarizzazione si rimanda ai precedenti post

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine



Next »