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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Disegno di Legge Finanziaria 2026 – art. 15: rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate dalle imprese

Uncategorised Posted on Thu, November 06, 2025 15:31:24

POST 91/2025

Con il disegno di Legge Finanziaria 2026, all’articolo 15, sono annunciate alcune novità riguardo la rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali.

In particolare, con riferimento alle plusvalenze generate dalla cessione di beni strumentali o immobilizzazioni finanziarie cui non si applica il regime di esenzione PEX, il disegno di legge prevede l’allungamento del periodo di possesso del bene e la riduzione del numero massimo di rate in cui l’impresa può scegliere di dividere la tassazione della plusvalenza.

In sostanza si annuncia una revisione della disciplina della rateizzazione delle plusvalenze connesse alla cessione e/o risarcimento per la perdita o danneggiamento di beni strumentali.

In particolare, se le modifiche saranno definitivamente approvate dal Parlamento, le plusvalenze concorreranno a formare il reddito:

  • Per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate;

oppure

  • A scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il secondo (massimo 3 rate), solo se i beni oggetto di plusvalenza sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni.

Queste nuove condizioni si andrebbero ad applicare anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie cui non si applica il regime di esenzione PEX, a condizione che tali beni siano stati iscritti come tali negli ultimi 5 bilanci.

Le plusvalenze generate dalla cessione di azienda o rami d’azienda, invece, mantengono il periodo massimo di rateazione originario. Tali plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzazione o, se l’azienda è stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (5 esercizi totali).

Le novità saranno, nel caso, applicabili a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 2026 e la scelta dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi ed ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF/IRES 2026 sarà necessario rideterminare l’imposta 2025 considerando le nuove disposizioni.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



DDL Bilancio 2026: novità fiscali in materia di cripto-attività.

Uncategorised Posted on Fri, October 31, 2025 08:45:33

POST 90/2025

Come noto, dal prossimo 1° gennaio 2026 tutti i proventi legati alle cripto-attività sconteranno una imposta sostitutiva del 33%, come previsto già dalla scorsa Legge di Bilancio 2025.

Con il DDL Bilancio 2026 viene ora introdotto un regime fiscale speciale per le operazioni che coinvolgono token di moneta elettronica (stablecoin) denominati in euro (ovvero token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea), come definiti dal Regolamento MiCA.

Per questo tipo di attività, infatti, l’aliquota sarà ridotta al 26% per i redditi diversi derivanti da, detenzione, cessione/permuta o impiego (es. acquisto beni/servizi).

Viene inoltre espressamente stabilito che non generano plus o minusvalenze la conversione tra euro e stablecoin in euro nonché il rimborso in euro del valore nominale.

Pertanto:

  • i guadagni derivanti dall’uso di stablecoin (es. pagamento beni/servizi o cessione per acquisto di NFT) sono tassati al 26%, calcolati come differenza tra valore di scambio e costo d’acquisto.
  • Anche le remunerazioni derivanti dalla detenzione (es. staking) sono tassate al 26%, senza deduzioni (art. 68, comma 9-bis TUIR).

Come detto, invece le conversioni tra euro e stablecoin euro restano non imponibili.

Secondo queta impostazione proposta nel DDL Bilancio 2026 le stablecoin saranno quindi considerate come delle cripto-attività di carattere “speciale”, ma non equiparate alla valuta legale.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



DDL Bilancio 2026: alle porte una nuova edizione della Rottamazione delle cartelle.

Uncategorised Posted on Thu, October 30, 2025 18:38:30

POST 89/2025

La bozza della Legge di Bilancio 2026, al suo articolo 23, ripropone una nuova edizione della cd.  rottamazione delle cartelle arrivata dunque alla sua quinta edizione.

L’obiettivo, come sempre, è quello di offrire ai contribuenti una possibilità di regolarizzazione la propria posizione debitoria con il fisco beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi ma, questa volta, con criteri più selettivi rispetto al passato.

AMBITO TEMPORALE E OGGETTO DELLA DEFINIZIONE

Quella che è già stata ribattezzata come rottamazione-quinquies riguarderà, con ogni probabilità, i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Tuttavia, la definizione sarà limitata ai debiti derivanti da:

  • liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72);
  • controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73 e art. 54-ter DPR 633/72);
  • omesso versamento di contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi e agli aggi di riscossione.

Saranno quindi, al momento, esclusi dalla definizione agevolata i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, avvisi di accertamento o liquidazione, atti di contestazione, recupero di crediti d’imposta e imposte indirette come registro, successioni e donazioni.

Sono tuttavia ammessi alla nuova definizione agevolata anche i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2017 già oggetto delle precedenti rottamazioni (rottamazione, rottamazione bis e ter e saldo e stralcio) anche nel caso in cui in riferimento agli stessi si sia poi determinata l’inefficacia, per decadenza, dalla relativa definizione.

Allo stesso modo possono essere definiti anche i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-30.06.2022, oggetto della cd. rottamazione quater, per quali si è determinata l’inefficacia della definizione a causa di decadenza.

MODALITÀ DI ADESIONE

Come nelle precedenti edizioni, il contribuente interessato a definire la propria posizione, potrà presentare una istanza telematica entro il 30 aprile 2026, utilizzando il modello che sarà reso disponibile dall’agente della riscossione. Nella dichiarazione dovranno essere indicati:

  • i carichi che si intendono definire;
  • l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciarvi;
  • il numero di rate prescelto, fino a un massimo di 54 bimestrali.

È possibile integrare la dichiarazione entro il medesimo termine del 30 aprile 2026.

Successivamente, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la richiesta di accesso alla definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non potrà essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

PAGAMENTO E CONDIZIONI

Il versamento delle somme dovute può avvenire:

  • In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
  • In rate bimestrali di pari importo, con scadenze prestabilite fino al 31 maggio 2035.

A partire dal 1° agosto 2026, sulle rate si applicano interessi al tasso del 4% annuo. La rata minima, come detto, non potrà essere inferiore a 100 euro.

I VANTAGGI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il contribuente ammesso alla rottamazione sarà quindi tenuto al versamento del solo capitale e delle spese di notifica ed esecuzione. Di conseguenza l’accesso alla definizione agevolata comporta l’integrale stralcio di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e degli aggi di riscossione.

DECADENZA E CONSEGUENZE

La definizione agevolata decade in caso di:

  • mancato pagamento dell’unica rata prescelta;
  • mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • mancato pagamento dell’ultima rata.

Non è più prevista la “tolleranza” nei termini di pagamento, come quella di cinque giorni concessa nella rottamazione-quater.

In caso di decadenza, i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto e riprendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero del debito residuo.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Con la presentazione della domanda vi sono degli effetti immediati a beneficio del Contribuente istante ovvero:

  • la sospensione delle attività esecutive e cautelari;
  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  • la revoca automatica delle dilazioni in essere alla data del 31 luglio 2026;
  • la possibilità di ottenere il DURC per i debiti contributivi;
  • la estinzione dei giudizi pendenti, subordinata al pagamento della prima rata.

ROTTAMAZIONE TRIBUTI ENTI LOCALI

Viene infine riproposta, all’articolo 24 della bozza di Legge di Bilancio 2026, la possibilità per Regioni ed enti locali di istituire autonomamente delle definizioni agevolate sui tributi di propria competenza, in particolare per i crediti di difficile esigibilità.
La misura riprende quanto già previsto dal futuro decreto legislativo di riforma dei tributi locali (attuazione della L. 111/2023), ancora in fase di approvazione.

Secondo quanto previsto in bozza regioni e enti locali potranno disciplinare le definizioni agevolate tramite leggi o regolamenti propri, prevedendo riduzioni o esclusioni di interessi e sanzioni sui tributi locali.

Il contribuente dovrà regolarizzare i debiti entro un termine fissato dall’ente (che non potrà tuttavia essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale).

Rispetto all’adozione dei regolamenti è prevista poi una “pubblicazione semplificata” tale per cui questiavranno efficacia con la sola pubblicazione online.

La definizione potrà riguardare:

  • tutti o solo alcuni tributi locali;
  • entrate patrimoniali, come le sanzioni del Codice della Strada o il canone unico patrimoniale.

Non potrà invece riguardare IRAP, compartecipazioni o addizionali a tributi erariali.

In ogni caso le definizioni potranno applicarsi anche a tributi già oggetto di accertamento o contenzioso e le regioni e gli enti locali potranno adottare, per i propri tributi, misure analoghe di “rottamazione” a quelle previste in sede statale per la “rottamazione quinquies”, prevedendo:

  • riferimento a periodi di tempo circoscritti;
  • procedure digitali per gli adempimenti da parte dei Contribuenti interessati.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



DDL Bilancio 2026: prevista la riapertura dell’estromissione agevolata per gli immobili dell’imprenditore individuale.

Uncategorised Posted on Thu, October 30, 2025 18:36:52

POST 88/2025

Con la prima versione della prossima Legge di Bilancio 2026, attesa in approvazione entro fine anno, l’articolo 14 del DDL al suo ultimo comma prevede la riapertura delle norme agevolative che consentono all’imprenditore individuale, che alla data del 31 ottobre 2025 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione, di optare per l’esclusione degli stessi dal regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata).

La futura norma in commento, che richiama integralmente le previsioni di cui all’articolo 1 comma 121 della Legge 208 del 2015, si rivolge, come nelle precedenti versioni, esclusivamente all’imprenditore individuale.

L’agevolazione riguarda, come noto, gli immobili strumentali per natura (e quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A10) ovvero per destinazione (cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non appartengono alle sopraindicate categorie catastali).

I beni immobili potranno essere estromessi se posseduti alla data del 31 ottobre 2025 e l’estromissione avrà efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1° gennaio 2026.

L’agevolazione si sostanzia nel pagamento di una imposta sostituiva dell’IRPEF pari all’8% della differenza tra il valore normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. In luogo del valore normale di mercato, è possibile per l’imprenditore assumere il valore catastale dell’immobile (solitamente molto inferiore all’ordinario valore di mercato) limitando così la base imponibile dell’imposta.

L’imposta sull’eventuale plusvalenza dovrà essere versata per un ammontare pari al 60% entro il 30 novembre 2026 ed il restante 40% entro il 30 giungo 2027.

L’opzione si perfeziona attraverso il comportamento concludente del contribuente che entro il prossimo 31 maggio 2026 dovrà porre in essere le relative registrazioni contabili rispetto alla scelta di escludere l’immobile dall’attività di impresa.

Lo stesso dovrà altresì, al fine di perfezionare l’opzione, dare comunicazione dell’avvenuta estromissione dell’immobile nella dichiarazione dei redditi (presumibilmente nel modello Redditi 2027 per il periodo di imposta 2026).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Affrancamento straordinario delle riserve: possibile riproposizione nel 2026

Uncategorised Posted on Thu, October 30, 2025 15:08:07

POST 87/2025

All’articolo 16 del Disegno di Legge di bilancio 2026, in corso di discussione al Senato, è prevista la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve già introdotto, per il solo 2024, dal D.Lgs. 192/2024.

La misura, se approvata, consentirebbe di liberare dal vincolo della sospensione d’imposta le riserve e i fondi «esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024» e «che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025» mediante un’imposta sostitutiva del 10% sulle imposte sui redditi e sull’IRAP, da versare obbligatoriamente in quattro rate annuali di pari importo.

La disciplina dovrebbe ricalcare quella dello scorso anno, con rinvio al DM 27 giugno 2025 per le modalità applicative e per l’individuazione delle riserve affrancabili.

Per una panoramica su come si è svolto l’affrancamento nel 2025 e sugli adempimenti pratici, si rinvia ai precedenti post pubblicati.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Neo-residenti: la flat tax potrebbe salire a 300.000 euro dal 2026.

Uncategorised Posted on Thu, October 30, 2025 08:38:26

POST 86/2025

Con il Disegno di legge di Bilancio 2026 si annunciano importanti novità per il regime agevolato dei neo-residenti previsto dall’art. 24-bis del TUIR.

L’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, applicabile alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che usufruiscono del predetto regime, potrebbe esser inalzata da 200.000 a 300.000 euro annui. Contestualmente, l’importo dovuto per ciascun familiare a carico potrebbe salire da 25.000 a 50.000 euro.

La modifica, sulla base del testo del Disegno di Legge in corso di discussione in Parlamento, si applicherebbe ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Disegno di legge di bilancio: possibili novità sulle Locazioni brevi.

Uncategorised Posted on Thu, October 30, 2025 08:37:33

POST 85/2025

Dal 2026, la disciplina delle locazioni brevi potrebbe subire una stretta importante.

Il Disegno di legge di bilancio del 2026 annuncia una possibile modifica all’art. 4 del D.L. 50/2017.

Ad oggi, come è noto, il regime delle locazioni brevi prevede due aliquote:

21% su una sola unità immobiliare scelta dal contribuente;

26% sulle altre unità (fino a un massimo di quattro complessivamente).

Se le modifiche annunciate verranno confermate dal Parlamento, l’aliquota ridotta del 21% si applicherà solo se l’immobile è locato direttamente, senza intermediari. Nel caso di utilizzo di agenzie o portali telematici dovrà invece esser applicata l’aliquota del 26%.

In pratica, se il contenuto del Disegno di legge venisse confermato, chi affitta tramite piattaforme online non potrà più beneficiare della tassazione ridotta.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Disegno di legge di bilancio 2026: riapertura per le assegnazioni e cessioni agevolate ai soci e la trasformazione agevolata in società semplice.

Uncategorised Posted on Sat, October 25, 2025 17:32:35

POST 84/2025

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi il disegno di legge di Bilancio 2026. Il provvedimento inizia quindi il percorso parlamentare per l’approvazione entro la fine dell’anno.

Il documento, all’articolo 14, prevede una sostanziale riapertura dei termini per la nota normativa di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata che ha avuto, da ultimo, scadenza il 30 settembre 2025.

Per un approfondimento si rinvia al post di cui al link che segue:

con la precisazione che nel disegno di legge citato sono ovviamente mutati i termini.

In particolare:

a) il termine ultimo per effettuare l’operazione e per pagare la prima rata dell’imposta sostitutiva è previsto al 30 settembre 2026;

b) il termine ulti per effettuare il pagamento del saldo dell’imposta sostitutiva è previsto al 30 novembre 2026;

c) i soci per beneficiare dell’agevolazione devono esser tali al 30 settembre 2025.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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