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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Milleproroghe. Bonus carburante settore agricoltura/pesca (art. 15 c. 1-quinquies).

Uncategorised Posted on Wed, March 15, 2023 16:52:45

POST 71/2023

Con la pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.l. 198/2022) viene portato al 30/6/2023 il termine originario del 31/3/2023 per l’utilizzo del bonus carburante a favore delle imprese agricole e della pesca relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di carburante del III trimestre 2022.

Entro il 16/3/23 i beneficiari devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione del credito maturato nel 2022 e non ancora utilizzato a tale data (a pena la decadenza del credito non ancora fruito).

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Decreto Milleproroghe (DL 198/2022) – Proroga termine invio Agenzia Entrate spese interventi edilizi parti comuni 2022.  

Uncategorised Posted on Wed, March 15, 2023 16:51:26

POST 70/2023

L’articolo 10 del Decreto Legge 198/2022 c.d. Decreto Milleproroghe dispone il differimento, al 31.03.2023 rispetto alla scadenza ordinaria del 16.03.2023, del termine relativo all’invio all’Agenzia Entrate delle spese per gli interventi recupero patrimonio edilizio/risparmio energetico sostenute nel 2022 sulle parti comuni.

Si tratta di un obbligo degli amministratori di condominio ricompreso in un ambito più ampio di comunicazioni all’Agenzia Entrate, da parte di soggetti terzi, previste per determinate spese sostenute dai contribuenti nell’anno, al fine di consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata (730/Redditi PF).

La comunicazione è obbligatoria anche nel caso in cui, in alternativa alla detrazione fiscale prevista per la tipologia di spesa, si è scelto di optare per le forme alternative di sconto in fattura/cessione del credito.

 Catiuscia Sabatino

Studio EPICA – Treviso



Decreto Milleproroghe. Riduzione capitale sociale per perdite (art. 3 c. 9).

Uncategorised Posted on Tue, March 14, 2023 15:50:43

POST 69/2023

Con la pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.l. 198/2022) il Legislatore ha confermato anche per le perdite dell’esercizio in corso al 31/12/2022 la non applicabilità delle seguenti disposizioni del codice civile in materia di perdita di capitale sociale e riduzione dello stesso sotto il minimo legale (sterilizzazione delle perdite originariamente introdotta dal D.L. 23/2020).

  1. Art. 2446 comma 2 e art. 2482-bis comma 4 (che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3);
  2. Art. 2447 e 2482-ter (che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di perdita di oltre 1/3 del capitale sociale, con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale);
  3. Art. 2482-bis comma 5 (in base al quale, in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di un qualsiasi interessato, vi provvede con Decreto soggetto a reclamo e da iscrivere nel Registro Imprese a cura degli amministratori);
  4. Art. 2482-bis comma 6 (in base al quale è applicabile il c. 3 dell’art. 2446: se le azioni emesse sono prive di valore nominale, il CDA può deliberare la riduzione del capitale sociale);
  5. Art. 2484 comma 1 n. 4 (scioglimento SPA, SAPA e SRL per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale);
  6. Art. 2545 duodecies (che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative).

Il termine entro il quale la perdita deve essere diminuita a meno di 1/3 stabilito dagli artt. 2446 c. 2 e 2482-bis c. 5 del c.c. non sarà l’esercizio immediatamente successivo ma è posticipato al quinto esercizio successivo.

Per cui, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Tali perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa al bilancio, specificando in appositi prospetti la loro origine, le movimentazioni intervenute nell’esercizio, la tempistica stimata per il loro ripianamento.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Decreto Milleproroghe. Adeguamento degli statuti degli Enti del Terzo Settore (art. 9 c. 3 bis)

Uncategorised Posted on Tue, March 14, 2023 15:45:51

POST 68/2023

La pubblicazione della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.l. 198/2022) ha portato a estendere al 31.12.2023 (invece che al vigente 31.12.2022) per Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di promozione sociale) il termine entro il quale modificare gli statuti già vigenti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17) con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Decreto Milleproroghe. “Bonus investimenti”: proroga dei termini per la consegna dei beni 

Uncategorised Posted on Sat, March 11, 2023 10:15:50

POST 67/2023

Il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022, convertito in legge lo scorso 24 febbraio) prevede:

– il differimento dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 del termine per la consegna dei beni strumentali “generici” per i quali sia già stata effettuata la prenotazione e versato l’acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022;

– il differimento dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 del termine per la consegna dei beni strumentali  “Industria 4.0”  di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 per i quali sia già stata effettuata la prenotazione e versato l’acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2022.

Questo al fine di usufruire del credito d’imposta rispettivamente nella misura del 6% e del 40% previsto dall’art. 1, commi 1055 e 1057, Legge n. 178/2020.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Decreto Milleproroghe. Sospensione ammortamenti.

Uncategorised Posted on Sat, March 11, 2023 10:14:28

POST 66/2023

Il Decreto Milleproroghe (DL 198/2022, convertito in legge lo scorso 24 febbraio) ha modificato l’art. 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, confermando la riproposizione della possibilità di sospendere l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche per il bilancio d’esercizio 2023 a prescindere dal comportamento tenuto nel bilancio 2022.

Si ricorda che in caso di sospensione degli ammortamenti, bisogna darne apposita informazione e motivazione in nota integrativa e vi è l’obbligo di destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Sostegno alle Imprese Agricole colpite da siccità.

Uncategorised Posted on Fri, March 10, 2023 10:57:43

POST 65/2023

Il Decreto Milleproghe (DL 198/2022 convertito nella Legge n.14 del 24 febbraio 2023 ed entrato in vigore in data 28 febbraio 2023) con l’Art. 15 comma 3-bis ha modificato l’art.13 DL 115/2022 portandolo al seguente dato testuale:

Le Imprese Agricole di cui all’Art. 2135 c.c., comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalle Province di Trento e Bolzano, che:

  • hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi dal mese di maggio 2022;
  • al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura assicurativa del rischio siccità;

possono accedere alle “agevolazioni” di cui all’art. 5, D.Lgs n. 102/2004, tra cui:

  • contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dai Regolamenti UE in materia di Aiuti di Stato;
  • prestiti a tassi agevolati, ad ammortamento quinquennale, per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo;
  • proroga delle operazioni di credito agrario;
  • agevolazioni previdenziali.

In sede di conversione, il Legislatore ha esteso da 45 a 60 giorni, il termine di presentazione della domanda per accedere ai predetti interventi.

Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale che individua le zone interessate.

Le domande per accedere agli interventi vanno presentate presso le competenti Autorità Regionali.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Ulteriore sospensione dei termini per agevolazioni prima casa al 30 ottobre 2023

Uncategorised Posted on Thu, March 09, 2023 20:11:58

POST 64/2023

L’art. 3, comma 10-quinquies, della Legge n. 14/2023 di conversione del DL n.198/2022, c.d. “Milleproroghe”, è nuovamente intervenuto sulla sospensione dei termini per l’applicazione dei benefici prima casa.

L’ultima sospensione era stata disposta dall’art. 3 del D.L. 228/2021 fissando il termine di sospensione al 31 marzo 2022: con la conversione del D.L. 198/2022 i termini sono ulteriormente sospesi per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 ed il 30 ottobre 2023.

Si ricorda brevemente che i termini oggetto di sospensione sono quelli di cui alla Nota II-bis dell’art.1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati all’agevolazione prima casa riguardanti:

  • 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della prima casa deve traferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
  • 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la prima casa acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessione avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
  • 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova prima casa con le agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle già menzionate agevolazioni.

Anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98 a favore del soggetto che ha ceduto l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed ha acquistato un altro immobile prima casa rientra nella sospensione fino al 30 ottobre 2023.

La nuova disposizione, però, fa salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore della norma, quindi al 28 febbraio 2023, emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, escludendo anche il rimborso di quanto già versato.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



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