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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge 30 dicembre 2025, n. 199: articolo 1 comma 27 – per il Regime Forfetario il limite dei redditi di lavoro autonomo e a questo assimilati viene fissato a 35.000 euro anche per il 2026.

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 09:05:34

POST 23/2026

L’articolo 1 comma 27 della Legge di Bilancio 2026 ha modificato L’art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) estendendo anche per l’anno fiscale 2026 l’innalzamento del limite per i redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati percepiti dai soggetti che si avvalgono del regime forfetario.

In sintesi, la norma stabilisce che anche per l’anno fiscale 2026 i limiti stabiliti per i soggetti forfetari saranno i seguenti:

  • Incasso dei ricavi o compensi non superiore ad 85.000 euro;
  • Possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati per un ammontare non superiore a 35.000 euro.

Per il calcolo del limite di 35.000 euro il periodo da considerare è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime, per cui per applicarlo nel 2026 occorre considerare i redditi percepiti nel 2025.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, intervenuto nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, la causa ostativa sopra descritta viene disattivata, dunque, la verifica della soglia di 35.000 euro è irrilevante.

Per l’individuazione dei redditi da lavoro dipendente o assimilati oggetto del limite sovresposto, sussistono pareri discordanti. L’interpretazione prevalente ritiene che debbano seguirsi i criteri generali dettati dagli artt. 51 e 52 del TUIR e, quindi, considerare le somme e i valori percepiti in un dato anno seguendo il principio di cassa, includendo anche quelli corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono, secondo il principio di cassa allargato. Non andrebbero invece considerati i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore e dal lavoratore, ovvero i valori esclusi da tassazione ex art. 51 comma 2 del TUIR.

Christian Lopes

Studio EPICA – Venezia



Legge di Bilancio 2026: rifinanziata la “Nuova Sabatini” per il sostegno agli investimenti delle PMI

Uncategorised Posted on Wed, January 14, 2026 09:04:00

POST 22/2026

La Legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 468, dispone un nuovo rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con l’obiettivo di garantire la continuità degli interventi di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

In particolare, l’autorizzazione di spesa prevista viene incrementata a:

  • 200 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Il nuovo stanziamento si aggiunge a quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (che aveva già rifinanziato la misura per 100 milioni di euro per il 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029), con l’evidente intento di sostenere in modo strutturale gli investimenti delle PMI in una fase di consolidamento della ripresa economica.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con esclusione delle imprese attive nei settori finanziario e assicurativo.

Meccanismo dell’agevolazione

Le agevolazioni si concretizzano nella concessione di finanziamenti o operazioni di leasing da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata tra:

  • il Ministero delle imprese e del made in Italy,
  • l’Associazione Bancaria Italiana (ABI),
  • Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

A fronte del finanziamento concesso, l’impresa beneficia di un contributo in conto interessi riconosciuto dal Ministero, che riduce in modo significativo il costo del finanziamento.

Le linee di intervento della Nuova Sabatini

La misura è articolata in più linee, differenziate in funzione della tipologia di investimento:

  1. Sabatini ordinaria, applicabilegli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla struttura produttiva dell’impresa, dove il contributo è calcolato su un tasso convenzionale del 2,75%;
  2. Sabatini 4.0, a supporto degli investimenti in tecnologie digitali e beni interconnessi, riconducibili ai paradigmi di Industria 4.0, dove il contributo è maggiorato ed è determinato su un tasso del 3,575%;
  3. Sabatini Green, rivolta alle imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e transizione ecologica, dove il contributo è calcolato su un tasso del 3,575%.
  4. Sabatini Capitalizzazione, destinata alle società di capitali che, in connessione con l’investimento agevolato, deliberano un aumento di capitale almeno pari al 30% del finanziamento, dove il contributo è pari al 5% per micro e piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese.

Cristiano Pesce
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia



Legge di Bilancio 2026: nuovi obblighi per le ritenute sulle provvigioni

Uncategorised Posted on Tue, January 13, 2026 11:27:28

POST 21/2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce cambiamenti significativi nel panorama fiscale italiano, con un impatto diretto sul trattamento delle provvigioni. Il principale cambiamento del suddetto tema riguarda la soppressione di alcune esenzioni relative alle ritenute d’acconto dovute sui rapporti di intermediazione di alcuni soggetti.

Cosa cambia dal 2026?

La modifica consiste nella cancellazione dei riferimenti normativi a determinati operatori professionali che, fino ad oggi, beneficiavano di un regime di esclusione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto sulle provvigioni, applicata a seconda dei casi, su una percentuale di queste.

A seguito di questa manovra, l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto, su provvigioni percepite, viene esteso a categorie precedentemente esentate, come:

  • Agenzie di viaggio e turismo: i compensi provvigionali percepiti da questi operatori non saranno più esenti.
  • Intermediari dei trasporti: la norma include ora esplicitamente gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei.
  • Settore petrolifero: la ritenuta colpirà anche le prestazioni rese direttamente alle imprese petrolifere da parte di agenti e commissionari.

La Legge di Bilancio stabilisce che le nuove regole non scatteranno dal 1° gennaio, bensì si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2026 per consentire di adeguare i sistemi gestionali e le procedure di fatturazione e pagamento.

Pertanto, la ritenuta è operata al momento del pagamento ed è pari al 23%, con base imponibile differenziata:

  • 20% delle provvigioni (prelievo effettivo 4,6%) se il percipiente si avvale in modo continuativo di dipendenti o terzi;
  • 50% delle provvigioni (prelievo effettivo 11,5%) in assenza di dipendenti o terzi.

L’applicazione della ritenuta ridotta al 4,6% è subordinata alla presentazione dell’apposita dichiarazione prevista dal DM 16 aprile 1983. La dichiarazione deve essere trasmessa:

  • entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’applicazione della ritenuta ridotta;
  • entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni, qualora queste si manifestino in corso d’anno.

Marco Furlanetto

Studio EPICA – Venezia



Legge di Bilancio 2026: soglie per i pagamenti in contanti dei turisti stranieri

Uncategorised Posted on Tue, January 13, 2026 11:26:18

POST 20/2026

La recente Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti semplificazioni per gli operatori economici che operano a stretto contatto con il settore turistico, intervenendo direttamente sulla disciplina dei pagamenti in contanti effettuati da cittadini stranieri.

La modifica all’Articolo 3, comma 2-bis del D.L. 16/2012

Il fulcro del cambiamento risiede nel comma 437 della nuova manovra, che modifica l’articolo 3, comma 2-bis del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. La norma previgente imponeva, a specifici operatori, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le singole operazioni in contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Con la nuova disposizione, il limite unitario per la comunicazione obbligatoria viene innalzato da 1.000 a 5.000 euro.

I soggetti interessati all’innalzamento della soglia sono:

  • Soggetti non obbligati alla fatturazione, come i commercianti al dettaglio, i gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande (bar e ristoranti) e i prestatori di servizi di trasporto di persone.
  • Agenzie di viaggio e di turismo.

Tale deroga si applica esclusivamente alle operazioni effettuate da soggetti stranieri (persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana) che abbiano la propria residenza fuori dal territorio dello Stato.

Pertanto, l’operatore che accetta pagamenti in contanti da turisti stranieri di importo superiore a 5.000 euro ed entro il limite di 15.000 euro, deve continuare a rispettare i seguenti adempimenti:

  1. Identificazione del cliente: Acquisire fotocopia del passaporto e un’autocertificazione che attesti la non cittadinanza italiana e la residenza all’estero.
  2. Versamento in banca: Il denaro contante incassato deve essere versato sul conto corrente indicato dall’operatore nella Comunicazione preventiva di cui al successivo punto 3 entro il primo giorno feriale successivo all’operazione.
  3. Comunicazione preventiva: Gli operatori che intendono aderire a questa disciplina devono inviare una comunicazione preventiva telematica all’Agenzia delle Entrate, indicando il conto corrente che intendono utilizzare.

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà i dettagli tecnici e i profili attuativi per questi obblighi di comunicazione.

Marco Furlanetto

Studio EPICA – Venezia



Legge di Bilancio 2026: proroga sul settore agricolo

Uncategorised Posted on Mon, January 12, 2026 09:18:35

POST 19/2026

Il comma 15 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025 proroga il regime agevolato già in vigore negli anni 2024 e 2025, riguardanti i redditi dominicali e agrari, estendendo l’agevolazione per l’intero anno 2026 del regime di agevolazione IRPEF.

I principali soggetti coinvolti da questa proroga sono i coltivatori diretti (CD), gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i soci di società semplici, che risultino iscritti nella previdenza agricola.

L’agevolazione non si applica alle società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e alle S.r.l. che hanno optato per il regime di tassazione catastale, i cui redditi sono considerati redditi d’impresa (ex art. 32 TUIR).

In base alla norma, le quote dei redditi agrari e dei redditi dominicali concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per una quota percentuale del loro ammontare:

  • Fino a 10.000 euro: esenzione totale.
  • Da 10.000 a 15.000 euro: imponibile al 50%, fino ad un massimo di 2.500 euro.
  • Oltre 15.000 euro: imponibilità integrale (100%).

Ai fini della determinazione dell’imponibile complessivo, le due tipologie di reddito suddette devono essere considerate congiuntamente.

Marco Furlanetto

Studio EPICA – Venezia



Legge di Bilancio 2026: revisione disciplina IRPEF

Uncategorised Posted on Mon, January 12, 2026 09:17:02

POST 18/2026

All’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, sono state approvate le nuove misure in materia fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2026. I commi 3 e 4 hanno confermato ciò che era stato preventivato riguardo la disciplina relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), intervenendo su due disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi.

MODIFICA DEL SECONDO SCAGLIONE IRPEF – Art. 11 TUIR  

È prevista la riduzione di due punti percentuali del secondo scaglione, andando a sostituire l’aliquota del 35% con una del 33%, per redditi che variano tra i 28mila e i 50mila euro. Il vantaggio massimo ottenibile da questa misura ammonta a 440 euro annui, raggiungendo i 50mila euro.

Le nuove aliquote in vigore dal primo gennaio 2026 sono:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 33% per la parte di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per la parte di reddito che supera i 50.000 euro.

RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI COMPLESSIVI ELEVATI – Art. 16-ter TUIR

Le nuove disposizioni hanno introdotto, inoltre, modifiche all’art. 16-ter, che si occupa di definire le modalità di calcolo delle detrazioni fiscali per i contribuenti che hanno redditi superiori a 75.000 euro su determinate tipologie di spese e oneri detraibili.

La novità legislativa riguarda l’inserimento di una nuova stretta per i contribuenti che hanno il reddito che supera i 200.000 euro, al fine di neutralizzare il vantaggio inserito all’articolo 11 del TUIR, di cui scritto sopra. Si tratta di una riduzione forfettaria delle detrazioni IRPEF, per un importo pari a 440 euro, per specifiche tipologie di spese. Quelle coinvolte sono:

  • oneri detraibili come, ad esempio, gli interessi su mutui prima casa, asili nido, attività sportiva ragazzi, spese di istruzione universitaria, spese veterinarie, affitto fuori sede, premi assicurativi per polizze sulla vita, spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto della prima casa, spese funebri.
  • erogazioni liberali a favore dei partiti politici (articolo 11, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149);
  • premi assicurativi contro eventi calamitosi (articolo 119 comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Rimangono esclusi da questa riduzione forfettaria le spese sanitarie, le detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari a carico, bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus.

Marco Furlanetto

Studio EPICA – Venezia



Legge di Bilancio 2026: incremento graduale della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari

Uncategorised Posted on Mon, January 12, 2026 09:10:54

POST 17/2026

L’articolo 1, ai commi 133-136 della Legge di Bilancio 2026, interviene sull’articolo 96 del TUIR, introducendo un meccanismo di progressivo ampliamento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari.

La disposizione si inserisce nel più ampio processo di revisione del trattamento fiscale degli oneri finanziari, con l’obiettivo di allineare gradualmente il settore finanziario al regime ordinario applicabile alle imprese industriali e commerciali.

Ambito soggettivo

Il nuovo regime si riferisce agli intermediari finanziari con esclusione dei soggetti menzionati nel comma 13, primo periodo, dell’articolo 96 del TUIR (principalmente banche, società di assicurazione e altri soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, già disciplinati da regimi specifici).

Rientrano pertanto nell’ambito applicativo gli intermediari diversi da quelli esclusi, quali ad esempio società finanziarie ex art. 106 TUB, società di leasing, intermediari di factoring, holding finanziarie e soggetti equiparati.

Percentuali di deducibilità

La norma prevede un percorso di incremento graduale della deducibilità degli interessi passivi, secondo le seguenti percentuali:

  • 96% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
  • 97% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
  • 98% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
  • 99% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

La norma aumenta, quindi, progressivamente la quota di interessi passivi deducibili dal reddito imponibile, mantenendo comunque una limitazione parziale (1% residuo) che consente allo Stato di preservare un margine prudenziale di indeducibilità strutturale.

Determinazione degli acconti d’imposta

Il comma 133 della nuova disposizione di legge disciplina poi le modalità di determinazione degli acconti IRPEF/IRES nei periodi d’imposta interessati dal graduale aumento della percentuale di deducibilità, con l’obiettivo di neutralizzare gli effetti transitori derivanti dalla progressiva applicazione delle nuove soglie.

In particolare, per la determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta 2027, 2028, 2029 e 2030, il legislatore dispone che l’imposta del periodo precedente (utilizzata come base di riferimento per il calcolo dell’acconto secondo il metodo “storico”) debba essere calcolata come se la nuova percentuale di deducibilità non fosse ancora in vigore.

Ciò significa, ad esempio, che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, gli acconti verranno calcolati come se la deducibilità applicata nel determinare l’imposta del periodo precedente fosse rimasta al 96% (senza applicare l’incremento al 97%), e così via.

In sostanza, il legislatore impone che, ai fini del calcolo degli acconti, non si anticipi l’effetto del beneficio fiscale deriverebbe dall’aumento della deducibilità, evitando così una riduzione artificiosa degli acconti rispetto all’imposta effettivamente dovuta a consuntivo.

La norma ha quindi una finalità prudenziale e di tutela del gettito, assicurando che il beneficio derivante dall’incremento percentuale operi solo in sede di saldo d’imposta e non anticipatamente nel calcolo degli acconti.

Cristiano Pesce
Dottore Commercialista – Studio EPICA Venezia



Legge di Bilancio 2026: l’agevolazione dell’iperammortamento.

Uncategorised Posted on Mon, January 12, 2026 09:09:37

POST 16/2026

I commi dal 427 al 436 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 Dicembre 2025, n.199) ripropongono l’agevolazione alle imprese dell’iperammortamento, con alcune differenze rispetto al Disegno di Legge ea quanto già anticipato nel precedente post 98/2025.

L’agevolazione è prevista per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali 4.0 nel periodo 01 gennaio 2026 – 30 settembre 2028, per i quali, il relativo costo di acquisto, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Sono stati inoltre aggiornati gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili con gli allegati IV e V annessi alla stessa legge, e specificato, in seguito alla modifica introdotta dal Senato, che i beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

L’agevolazione spetta anche per beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; in questo caso l’agevolazione spetta per i beni prodotti solamente in uno degli Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni di efficienza previste dalle lettere b) e c) dell’art. 12, comma 1, d.l. 181/2023, conv. l. 11/2024.

Non ha invece trovato conferma la maggior agevolazione per investimenti con caratteristiche “green”, che era invece prevista dall’originario Disegno di Legge.

In ogni caso, la spettanza del beneficio è sempre subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti.

La procedura di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni è stato demandato ad un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

Davide Destri

Studio EPICA – Venezia



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