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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Crediti R&S: al via l’iscrizione all’Albo dei certificatori.

Uncategorised Posted on Thu, February 22, 2024 13:39:55

POST 30/2024

Nuovo importante tassello per il completamento della procedura di certificazione dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo.

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 febbraio 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha infatti emanato il decreto direttoriale con il quale vengono fissate le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’“Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design”.

Inoltre, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della specifica piattaforma web viene ora consentito alle persone fisiche, imprese, università e istituti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, di inviare la propria domanda di candidatura.

Vengono quindi a definirsi le modalità e termini di presentazione delle istanze per l’iscrizione all’Albo dei certificatori, tuttavia, sono ancora attese le Linee Guida per la corretta applicazione dei crediti di imposta.

La domanda di iscrizione all’Albo, per l’anno 2024, può essere inviata dal 21 febbraio 2024 per un semestre.

Dopo il ricevimento della domanda il MIMIT ha 90 giorni di tempo per verificare il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del DPCM del 15 settembre 2023 (per i quali contenuti si rimanda al precedente post https://www.epicanews.it/2023/12/06/in-vigore-il-decreto-sulla-certificazione-delle-attivita-di-ricerca-e-sviluppo/).

Nei successivi 15 giorni il Ministero provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del nominativo dei soggetti iscritti all’Albo dei certificatori.

Dal 2025 invece le domande di iscrizioni potranno essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo e dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno.

Il DM infine disciplina le modalità con le quali le imprese interessate devono inoltrare la richiesta per ottenere la certificazione al Ministero indicando tra le altre il soggetto che ha accettato l’incarico di soggetto certificatore.

Entro 15 giorni dal rilascio della certificazione, il certificatore è tenuto a trasmetterla al MIMIT dandone notizia all’impresa.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Comunicazione di opzione di cessione crediti edilizi e sconto in fattura spese anno 2023: proroga al 4 aprile 2024.

Uncategorised Posted on Thu, February 22, 2024 12:44:15

POST 29/2024

Con nota stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti del 20 febbraio u.s. è stata comunicata la volontà del Ministro e del Viceministro dell’Economia di prorogare la scadenza, ad oggi prevista per il prossimo 16 marzo, per l’invio alla Agenzia delle Entrate delle comunicazioni telematiche di opzione di cessione dei crediti edilizi e dello sconto in fattura per gli interventi realizzati e spese sostenute nell’anno 2023.

La proroga dovrà essere confermata da un provvedimento ufficiale che si ritiene verrà emesso dalla Agenzia delle Entrate e che prevederà come nuova scadenza la data del 4 aprile 2024.   

Ricordiamo che è stata prorogata al 4 aprile 2024 anche la scadenza per l’invio delle comunicazioni dovute dagli amministratori di condominio per la dichiarazione precompilata in relazione alle spese edilizie sostenute sulle parti comuni dei condomìni.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Entrata in vigore del nuovo Principio contabile OIC 34 

Uncategorised Posted on Tue, February 06, 2024 11:01:47

POST 28/2024

Il nuovo Principio contabile OIC 34 è entrato in vigore il 01/01/2024 e va applicato dalle società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile indipendentemente dalla loro dimensione (per le società minori sono previste alcune semplificazioni).

Tale principio ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi e le relative informazioni da presentare nella nota integrativa. Si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.

Si riferisce in particolare ai contratti complessi che a fronte di un corrispettivo unitario prevedono la vendita congiunta di differenti beni e/o servizi o che contengono elementi di variabilità, quali incentivi e premi di risultato, sconti, abbuoni, penalità e resi.

In sede di prima applicazione, è prevista e consigliata l’applicazione prospettica del nuovo principio contabile, cioè ai contratti di vendita stipulati dal 1/1/2024.

L’Oic 34 non si applica a:

  • Lavori in corso su ordinazione (Oic 23)
  • Cessioni di azienda
  • Affitti attivi
  • Ristorni
  • Transazioni che non hanno una finalità di compravendita (permute).

Occorre preliminarmente esaminare attentamente le principali tipologie contrattuali utilizzate, per inquadrarne i risvolti contabili conformi al principio Oic 34.

Si riporta la procedura da adottare in applicazione dell’OIC 34:

  1. bisogna identificare se esiste un gruppo di contratti che debba essere trattato come un unico contratto, questo avviene quando sussistono le seguenti condizioni:

– sono negoziati simultaneamente con lo stesso cliente e

– il gruppo di contratti viene negoziato in modo congiunto con un unico obiettivo commerciale oppure il prezzo di un contratto dipende dai prezzi o dalle prestazioni degli altri contratti.

  • Determinazione del prezzo complessivo del contratto sulla base  di quanto desumibile dallo stesso ma tenendo anche conto della valorizzazione di eventuali elementi di variabilità. 

Bisogna distinguere i corrispettivi aggiuntivi (ad esempio incentivi, premi di risultato) dagli importi che invece possono andare a riduzione del ricavo (sconti, abbuoni, penalità e resi). I corrispettivi aggiuntivi devono essere valutati solo se divenuti ragionevolmente certi, facendo riferimento all’esperienza storica, agli elementi contrattuali e ai dati previsionali. Gli importi a riduzione del ricavo, invece, devono essere valutati sulla base della miglior stima possibile, tenendo conto dell’esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche. 

  • In presenza di contratti con pagamento differito a oltre i 12 mesi senza la previsione di interessi o con un tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato, il prezzo complessivo va determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di mercato (possibilità di non applicazione per società che redigono il bilancio abbreviato o micro).
  • Identificare l’unità elementare di contabilizzazione: analizzando il contratto di vendita è necessario valutare se sia il caso di segmentare il singolo contratto in più contratti distinti.

La segmentazione serve per individuare eventuali diritti ed obblighi differenti a favore del cliente che richiedono una contabilizzazione separata, per esempio quando le differenti prestazioni all’interno dello stesso contratto hanno tempi di esecuzione e modi diversi (vedi esempio sotto riportato).

La separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione non va fatta quando:

  • i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro (cioè quando non possono essere utilizzati separatamente dal cliente);
  • una o più prestazioni non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente (es.  cessioni a titolo di omaggio di beni non rientranti nell’attività caratteristica dell’impresa o premi). In tal caso il costo previsto per tali prestazioni/beni o premi è rilevato a fondo oneri senza rettificare i ricavi;
  • Presenza di garanzie ex lege: in tal caso il venditore rileva il ricavo dell’intera vendita e iscrive un accantonamento ad un fondo oneri pari al costo di sostituzione/riparazione che stima di dover sostenere per soddisfare l’impegno assunto;
  • ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata nello stesso esercizio;
  • il contratto non è particolarmente complesso e la separazione delle singole unità produce effetti irrilevanti. Questo principio vale per tutte le società, in particolare si presume che possano ricorrere a tale disposizione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o per le micro-imprese.
  • Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione: suddivisione del prezzo complessivo del contratto tra le varie prestazioni in esso previste, sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità elementare e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità previste dal contratto. 

In assenza di un prezzo di vendita, la stima può essere fatta secondo i seguenti metodi:

  1. Metodo di valutazione dei prezzi di mercato;
  2. Metodo dei costi attesi più il margine di guadagno;
  3. Metodo residuale: per differenza tra prezzo complessivo e somma dei prezzi certi delle altre unità elementari.

Nel caso in cui la società applicando uno dei suddetti metodi non riesca a stimare attendibilmente il prezzo di vendita delle unità elementari, il prezzo di vendita di tali unità è pari al costo sostenuto.

  • Rilevazione dei ricavi: individuazione del momento in cui i ricavi per ogni unità elementare vanno imputati a conto economico.
    • Cessione di beni: i ricavi devono essere rilevati in presenza contestuale del trasferimento sostanziale dei rischi (qualitativi e quantitativi – escluso il rischio di credito) e dei benefici collegati alla vendita e attendibilità della valorizzazione del totale dei ricavi (processo produttivo è completato).
    • Servizi: i ricavi devono essere imputati a conto economico sulla base dello stato di  avanzamento, se l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita e l’ammontare del ricavo di competenza è determinabile con misurazione attendibile; altrimenti i ricavi vanno iscritti a conto economico all’ultimazione della prestazione.

Valutazioni successive:

In caso di modifiche al contratto che prevedano una prestazione aggiuntiva per un corrispettivo aggiuntivo, esso va contabilizzato a parte. Se la modifica incide solo sul corrispettivo o sulle prestazioni da effettuare i ricavi vanno contabilizzati insieme al valore residuo del contratto alle prestazioni da effettuare.

In caso di modifica di stime iniziali è possibile rivedere la stima iniziale aggiornando il relativo valore.

Esempio sull’individuazione dell’unità elementare di contabilizzazione:

Nel caso di un unico contratto di vendita che include la vendita di un macchinario e il servizio di manutenzione per un certo numero di anni, il prezzo complessivo del contratto di vendita va suddiviso tra quota parte relativa alla vendita del macchinario e quota parte relativa alla prestazione di servizi. Il prezzo di vendita del macchinario andrà contabilizzato tra i ricavi secondo il criterio a) di cui sopra, mentre il prezzo della manutenzione va contabilizzato con il criterio b) di cui sopra.

In presenza di operazioni cosiddette Put or call, il venditore deve valutare la reale possibilità che si verifichino tali eventi e se risulta ragionevolmente certo che l’opzione di riacquisto (per esempio) non venga esercitata, l’operazione andrà contabilizzata come una vendita, altrimenti andrà contabilizzata come un’operazione di vendita con obbligo di riacquisto.

Rilevazione del ricavo di vendita con diritto di reso da parte del cliente e rimborso dell’importo pagato:

  • Se si tratta di vendite che non si prestano ad una valutazione per massa: i ricavi sono rilevati a conto economico al momento della vendita solo se si è certi che non ci sarà il reso,
  • Se si tratta di vendite che si prestano ad una valutazione per massa: i ricavi sono rilevati al netto della media ponderata dei resi; la passività a fronte della riduzione dei ricavi è rilevata in un fondo oneri.

La contabilizzazione di una vendita con diritto di reso comporta l’iscrizione, in una voce separata tra le rimanenze se rilevante, del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino (es. attività per diritti di reso). Tale procedura può non essere applicata dalle società con bilancio abbreviato o micro, che però devono rilevare un fondo oneri futuri per un ammontare pari alla differenza tra l’importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere.

Indicazioni da fornire in nota integrativa, se rilevanti:

  • Metodo utilizzato per determinare il prezzo complessivo del contratto in presenza di corrispettivi variabili (par. 15 Oic 34),
  • Metodo utilizzato per suddividere il prezzo complessivo alle singole unità elementari di contabilizzazione (par. 21 Oic 34),
  • Metodo utilizzato per determinare lo stato avanzamento in caso di prestazione di servizi (par. 31 Oic 34).

Laura Barbieri              Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso

Raffaella Garbin          Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Comunicazioni Enea per gli interventi con fine lavori nell’anno 2024.

Uncategorised Posted on Sat, January 27, 2024 13:05:55

POST 27/2024

Enea ha comunicato che con data 26 gennaio 2024 è stato reso operativo il portale che consente di inviare le Comunicazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica che hanno data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2024 e che accedono alle detrazioni fiscali previste c.d. Ecobonus e Bonus casa (per i soli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo fonti rinnovabili).

Ricordiamo che le Comunicazioni devono essere trasmesse in via telematica all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Come precisato da Enea, è segnalare che, poiché la procedura telematica per l’invio delle Comunicazioni è stata attivata in data 26 gennaio, il conteggio dei 90 giorni per l’invio delle Comunicazioni decorre da tale data.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Fatturazione elettronica operatori sanitari.

Uncategorised Posted on Mon, January 22, 2024 17:01:56

POST 26/2024

Il Decreto-legge Milleproroghe n.215 del 30.12.2023 all’articolo 3 comma 3 estende per tutto il 2024 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

Nello specifico si proroga al 1°gennaio 2025 il divieto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria di emettere fatture elettroniche.

L’esonero dall’emissione di fatture elettroniche si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche.

Per tutto il 2024 rimane quindi l’obbligo della fattura cartacea per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti di persone fisiche. Viceversa, è obbligatoria la fatturazione elettronica per prestazioni rese nei confronti di PA, ad eccezione dei Medici di medicina generale, i quali non sono tenuti alla fatturazione nei confronti della ASL. È altresì obbligatoria per prestazioni nei confronti di strutture sanitarie private o nei confronti di altri soggetti titolare di partita Iva compresi i rapporti fra medici.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2024: Detassazione dei premi di risultato.

Uncategorised Posted on Mon, January 22, 2024 16:59:32

POST 25/2024

L’art. 1 comma 18 della Legge di Bilancio 2024 estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati, come premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa.

Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime in oggetto è:

  • Pari a 3.000 euro;
  • Elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il lavoratore dipendente non percepisca, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, reddito superiore a 80.000 euro.

Giulia Granello

Studio Epica – Treviso



Legge di Bilancio 2024: Esclusione da tassazione fringe benefits.

Uncategorised Posted on Mon, January 22, 2024 16:59:06

POST 24/2024

L’art. 1 comma 16 e 17 della Legge di Bilancio 2024 conferma per il 2024 la disciplina dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti che prevede l’innalzamento del limite relativo al complessivo valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da parte dei datori di lavori che non viene incluso nell’imponibile.

Per il 2024 il limite di esenzione è pari:

  • A 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore e anche quando il lavoratore non benefici della detrazione per figli a carico in ragione del riconoscimento dell’assegno unico universale.
  • A 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Nel limite delle somme erogate o rimborsate al lavoratore rientrano anche gli emolumenti per il pagamento di utenze domestiche e le spese per il contratto di locazione della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Si rammenta che al fine del superamento dei nuovi limiti di esenzione non si devono considerare, invece, gli importi che, rientranti nell’art. 51, sono gestiti autonomamente a livello fiscale (esempio: i contributi per l’assistenza sanitaria integrativa superiori a euro 3.615,20, i ticket restaurant superiori, rispettivamente, euro 4 per quelli cartacei e a euro 8 per quelli elettronici, ecc.).

Giulia Granello

Studio Epica – Treviso



Esenzione IMU per immobili in comodato o inutilizzati degli Enti non Commerciali.

Uncategorised Posted on Mon, January 22, 2024 16:57:02

POST 23/2024

La legge di bilancio del 2024 ha introdotto due norme di interpretazione autentica per precisare l’ambito di applicazione dell’esenzione IMU prevista dall’art. 1 comma 759 lett. g) della L.160/2019 per “gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale (così come definito in base agli artt. 3 e 4 del DM 200/2012) delle attività previste alla lettera i) (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all’art. 16 lett. a) della L. 222/85)”.

Detto articolo permetteva di beneficiare dell’esenzione con il rispetto di due requisiti: quello soggettivo, il soggetto passivo Imu deve essere ente non commerciale ex art.73 comma 1 lett. c) del TUIR, e quello oggettivo che riguarda l’utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di attività, con modalità non commerciale, delle attività istituzionali elencate alla lett. i) del DLgs 504/92.

Ora con il comma 71 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024 si precisa che l’art. 1 comma 759 lett. g) della L.160/2019, nonché tutte le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono essere interpretate nel senso che gli immobili si intendono:

  • “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs 504/92 con modalità non commerciale;
  • “utilizzati” anche nel caso in cui non vengano attualmente eserciate le attività istituzionali, di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs 504/92, purché il mancato esercizio dell’attività istituzionale non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.

Si fa presente che per quanto riguarda l’interpretazione del “possesso” esteso al comodato, la legge di bilancio 2024 ha recepito l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con varie sentenze, le più recenti sono la nr. 27761 del 2 ottobre 2023 e la nr. 12539 del 12 maggio 2021.

Da ultimo si evidenzia che trattandosi di “norme di interpretazione autentica” le precisazioni di interpretazione della norma producono effetti anche per le annualità precedenti all’entrata in vigore e quindi rilevano anche per i contenziosi ancora in essere.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



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