POST 37/2024

Scade oggi il termine entro cui devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta ex art. 121 dl 34/2020 relative alle spese per interventi edilizi sostenute nel 2023, nonché per la comunicazione della cessione delle rate residue relative alle spese sostenute negli anni 2021 e 2022.

Ricordiamo che a seguito del Decreto Legge approvato la scorsa settimana (DL 23/2024) non è più possibile accedere all’istituto della remissione in bonis, che consentiva la possibilità di sanare il tardivo invio delle comunicazioni di cessione del credito con il versamento di una sanzione pari a 250 euro.

Pertanto, avendo negato l’accesso alla remissione in bonis, dopo il 4 aprile 2024:

– non sarà possibile presentare comunicazioni di cessione crediti relative alle spese sostenute nell’anno 2023 o alle rate residue non utilizzate.

Ciò significa che la rata annuale del credito potrà essere solo utilizzata in compensazione dal beneficiario della detrazione fino a capienza delle imposte dovute. La rata di credito annuale eccedente la capienza d’imposta sarà definitivamente persa;

– non sarà neppure possibile presentare correzioni sostanziali di comunicazioni inviate entro la data del 4 aprile.

Si auspica che in sede di conversione in legge del Decreto 23/2024 vengano apportate modifiche al testo normativo che possano – almeno – consentire la correzione delle comunicazioni presentate entro la scadenza del 4 aprile 2024, come peraltro già formalmente richiesto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso