POST 191/2020

L’articolo 59 del DL 104 del 14 agosto 2020 (cd. “Decreto Agosto”) introduce delle misure di sostegno finanziario alle attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico che operano nei centri storici turistici attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.

La misura mira ad attenuare la massiccia perdita di presenze turistiche straniere a seguito delle restrizioni introdotte dal governo ai fini del contenimento del contagio da coronavirus.

Le attività sopra indicate che possono beneficiare del contributo sono quelle ricomprese, ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento, nelle aree urbane individuate come Zona A o equipollenti ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444.

Tale misura si riferisce a:

  • Comuni capoluogo di provincia che, prima dell’emergenza COVID-19, hanno registrato (dati osservatorio ISTAT) presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti;
  • Comuni di capoluogo di città metropolitana che, prima dell’emergenza COVID-19, hanno registrato presenza di turisti stranieri in numero almeno pari a quello dei residenti.

Il contributo è previsto qualora l’attività commerciale che lo richiede abbia registrato nel corso del mese di giugno 2020 un fatturato inferiore ai due terzi rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2019.

Per quanto riguarda inoltre le attività che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni sopra richiamati.

Qualora siano rispettati i requisiti l’ammontare del contributo è previsto in misura percentuale rispetto alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata a giugno 2020 rispetto a giugno 2019 secondo le seguenti regole:

–           pari al 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i solari corrisponde all’esercizio chiuso al 31.12.2019);

–           pari al 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto;

–           pari al 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto.

A prescindere delle predette percentuali il contributo non potrà comunque essere inferiore a mille euro per i soggetti persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo viene inoltre garantito anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.

In ogni caso l’ammontare massimo del contributo non potrà superare i 150 mila euro.

Quanto alla presentazione dell’istanza e alle altre condizioni la norma rimanda alle regole già previste in sede di contributo a fondo perduto introdotte dal Dl 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”) le quali, in estrema sintesi, prevedevano che:

  • il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
  • la richiesta dovrà avvenire attraverso la presentazione di una apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento;
  • trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.

Ciò detto dovrebbero quindi valere anche i chiarimenti già forniti dall’Agenzia Entrate nella circolare 13/2020.

In ultimo la norma in commento precisa, al suo comma 6, come questo contributo non sia cumulabile con il contributo previsto dall’articolo 58 dello stesso “Decreto Agosto” riservato alle imprese della ristorazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine