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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

“Decreto Agosto”: contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici.

Uncategorised Posted on Wed, August 19, 2020 18:33:43

POST 191/2020

L’articolo 59 del DL 104 del 14 agosto 2020 (cd. “Decreto Agosto”) introduce delle misure di sostegno finanziario alle attività di impresa di vendita di beni e servizi al pubblico che operano nei centri storici turistici attraverso il riconoscimento di un contributo a fondo perduto.

La misura mira ad attenuare la massiccia perdita di presenze turistiche straniere a seguito delle restrizioni introdotte dal governo ai fini del contenimento del contagio da coronavirus.

Le attività sopra indicate che possono beneficiare del contributo sono quelle ricomprese, ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento, nelle aree urbane individuate come Zona A o equipollenti ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444.

Tale misura si riferisce a:

  • Comuni capoluogo di provincia che, prima dell’emergenza COVID-19, hanno registrato (dati osservatorio ISTAT) presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti;
  • Comuni di capoluogo di città metropolitana che, prima dell’emergenza COVID-19, hanno registrato presenza di turisti stranieri in numero almeno pari a quello dei residenti.

Il contributo è previsto qualora l’attività commerciale che lo richiede abbia registrato nel corso del mese di giugno 2020 un fatturato inferiore ai due terzi rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2019.

Per quanto riguarda inoltre le attività che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni sopra richiamati.

Qualora siano rispettati i requisiti l’ammontare del contributo è previsto in misura percentuale rispetto alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata a giugno 2020 rispetto a giugno 2019 secondo le seguenti regole:

–           pari al 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i solari corrisponde all’esercizio chiuso al 31.12.2019);

–           pari al 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto;

–           pari al 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto.

A prescindere delle predette percentuali il contributo non potrà comunque essere inferiore a mille euro per i soggetti persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo viene inoltre garantito anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.

In ogni caso l’ammontare massimo del contributo non potrà superare i 150 mila euro.

Quanto alla presentazione dell’istanza e alle altre condizioni la norma rimanda alle regole già previste in sede di contributo a fondo perduto introdotte dal Dl 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”) le quali, in estrema sintesi, prevedevano che:

  • il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
  • la richiesta dovrà avvenire attraverso la presentazione di una apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento;
  • trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.

Ciò detto dovrebbero quindi valere anche i chiarimenti già forniti dall’Agenzia Entrate nella circolare 13/2020.

In ultimo la norma in commento precisa, al suo comma 6, come questo contributo non sia cumulabile con il contributo previsto dall’articolo 58 dello stesso “Decreto Agosto” riservato alle imprese della ristorazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Agosto: prorogato al 15 ottobre 2020 lo stop della riscossione.

Uncategorised Posted on Wed, August 19, 2020 16:26:24

POST 190/2020

Il Decreto Agosto posticipa dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie effettuate dell’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione – ex “Equitalia”).

Sulla base delle modifiche apportate quindi dall’articolo 99 del Dl Agosto agli articoli 68 del DL Cura Italia e 152 del Dl Rilancio si segnalano le seguenti novità.

Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020

Per quanto riguarda invece i piani di rateazione in essere ovvero per i piani di rateazione le cui istanze saranno presentate entro il prossimo 15 ottobre 2020 la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate ordinariamente previste.

Con la proroga al 15 ottobre 2020 viene quindi ulteriormente differito il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. 

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL Rilancio, di chiedere la dilazione ordinaria del pagamento per le somme ancora dovute. 

Si precisa, a tale riguardo, che il DL Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

Per i contribuenti che vi hanno aderito il termine “ultimo” entro il quale possono pagare, se in regola con i pagamenti per il 2019, in unica soluzione le rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative rimane fissato al 10 dicembre 2020termine che non gode (è utile ricordarlo) della possibilità di pagamento in lieve ritardo contenuto nei cinque giorni di tolleranza.

Infine vengono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari e pensioni.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Autotrasportatori – agevolazioni fiscali 2020

Uncategorised Posted on Wed, August 19, 2020 10:42:46

POST 189/2020

Ieri, 18 agosto 2020, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha comunicato ‘che, in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale’.