POST 190/2020

Il Decreto Agosto posticipa dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie effettuate dell’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione – ex “Equitalia”).

Sulla base delle modifiche apportate quindi dall’articolo 99 del Dl Agosto agli articoli 68 del DL Cura Italia e 152 del Dl Rilancio si segnalano le seguenti novità.

Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020

Per quanto riguarda invece i piani di rateazione in essere ovvero per i piani di rateazione le cui istanze saranno presentate entro il prossimo 15 ottobre 2020 la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate ordinariamente previste.

Con la proroga al 15 ottobre 2020 viene quindi ulteriormente differito il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. 

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL Rilancio, di chiedere la dilazione ordinaria del pagamento per le somme ancora dovute. 

Si precisa, a tale riguardo, che il DL Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).

Per i contribuenti che vi hanno aderito il termine “ultimo” entro il quale possono pagare, se in regola con i pagamenti per il 2019, in unica soluzione le rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative rimane fissato al 10 dicembre 2020termine che non gode (è utile ricordarlo) della possibilità di pagamento in lieve ritardo contenuto nei cinque giorni di tolleranza.

Infine vengono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari e pensioni.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine