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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Autotrasportatori – agevolazioni fiscali 2020

Uncategorised Posted on Wed, August 19, 2020 10:42:46

POST 189/2020

Ieri, 18 agosto 2020, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha comunicato ‘che, in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale’.



Decreto di agosto: modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società.

Uncategorised Posted on Tue, August 18, 2020 09:50:55

POST 188/2020

L’articolo 71 del Decreto di agosto stabilisce una proroga delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società previste dai commi da 2 a 6 del Decreto Cura Italia.

In particolare, alle assemblee delle societa’ per azioni, delle societa’ in accomandita per azioni, delle societa’ a responsabilita’ limitata, delle societa’ cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che prevedono, tra le altre, che:

– con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa’ suddette possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

– le predette societa’ possono altresi’ prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessita’ che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

– le societa’ a responsabilita’ limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto

Infine, particolari disposizioni sono previste per le società quotate e le banche.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Decreto di Agosto: proroga della moratoria per le PMI.

Uncategorised Posted on Mon, August 17, 2020 10:13:44

POST 187/2020

L’art. 65 del Decreto di Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto scorso, proroga al 31 gennaio 2021 la moratoria sui mutui, prestiti e finanziamenti delle PMI, prevista in origine dal Decreto Cura Italia sino al 30 settembre 2020.

Si ricorda che, inizialmente, la moratoria poteva essere applicata:

  • alle aperture di credito “a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020;
  • ai prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente al 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021);
  • ai pagamenti, con scadenza antecedente al 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021), di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.

Il Decreto di Agosto stabilisce, inoltre, che:

  • per le imprese già ammesse alla moratoria alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, fatta salva la possibilità di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020;
  • per le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto agosto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alla moratoria, queste possono essere ammesse alla moratoria, entro il 31 dicembre 2020;

E’ previsto che, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alla moratoria, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorra dal termine delle misure di sostegno in oggetto.

Si evidenzia, ad ultimo, che per essere pienamente operativa la disposizione della proroga dovrà essere autorizzata dalla Commissione Europea. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



Decreto di agosto: proroga del secondo acconto imposte, a determinate condizioni, per soggetti ISA e Forfettari.

Uncategorised Posted on Sun, August 16, 2020 07:38:01

POST 186/2020

Per i contribuenti soggetti agli ISA (Indici sintetici di affidabilità) e per i contribuenti forfettari che abbiano subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 il termine per il versamento della seconda o unica rata e dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP è prorogato al 30 aprile 2021.

Lorenzo Gassa

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Vicenza



Decreto di agosto: ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi.

Uncategorised Posted on Sun, August 16, 2020 07:32:40

POST 185/2020

Il Decreto Agosto ha previsto un’ulteriore rateazione dei versamenti sospesi.

Sostanzialmente i versamenti di cui agli art. 126 e 127 del D. L. 34/2020 (decreto rilancio) possono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020; il restante 50% potrà essere versato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 gennaio 2021. Non è previsto alcun rimborso per i versamenti già avvenuti.

I versamenti sospesi di cui agli art. 126 e 127 riguardano diversi contribuenti quali, a titolo di esempio:

  • I contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019; per questi contribuenti erano stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • I soggetti di cui all’art. 61 del D.L. 18/2020  (imprese turistico-ricettive e altri soggetti considerati più colpiti dall’emergenza); per questi contribuenti sono stati sospesi dal 02 marzo 2020 al 30 aprile 2020  i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione degli stessi versamenti andava dal 02 marzo al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; relativamente a questi soggetti erano stati sospesi anche i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Lorenzo Gassa

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Vicenza



Decreto di agosto: grande appeal per la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020.

Uncategorised Posted on Sat, August 15, 2020 10:57:26

POST 184/2020

Il Decreto di Agosto, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, all’articolo 110 prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attivita’ di impresa (immobili merce), risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019

La norma ripropone un istituto già noto ma a condizioni estremamente più vantaggiose in quanto:

1. la rivalutazione può avere anche solo effetti civilistici;

2. nel caso in cui l’impresa voglia dar rilevanza fiscale alla rivalutazione è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva contenuta (3 per cento); la stessa può esser rateizzata in tre anni;

3. la rivalutazione può esser effettuata distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee di beni come in passato).

Vediamo i dettagli.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui sopra (quindi nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per le imprese con esercizio “solare”), puo’ essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 

La rivalutazione può esser anche solo “civilistica”, ma – per scelta dell’impresa – il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo’ essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e’ stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 

L’ imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. 

Gli importi da versare possono essere compensati.

Nota Bene: Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e’ stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche’ quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Come per il passato, il saldo attivo della rivalutazione puo’ essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla societa’ di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita’ indicate sopra. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Proroga delle misure di contenimento Covid-19, il Dpcm del 7 agosto 2020.

Uncategorised Posted on Sat, August 08, 2020 15:09:54

POST 183/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato oggi il Dpcm del 7 agosto 2020 con il quale vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

In allegato il testo.



Il Governo vara il “Decreto di Agosto”.

Uncategorised Posted on Sat, August 08, 2020 09:07:13

POST 182/2020

Il Consiglio dei Ministri ieri, venerdì 7 agosto 2020, ha approvato ulteriori misure a sostegno e rilancio dell’economia. Il testo del decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. A seguire il comunicato stampa del Governo.

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SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese.
Con il decreto, le risorse complessive messe in campo per reagire all’emergenza arrivano a 100 miliardi di euro, pari a 6 punti percentuali di PIL.
Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.

Lavoro

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.
In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.
Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.
Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.
È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.
Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.
Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Sostegno alle imprese

Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.
È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.
Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.
Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.
Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le p.m.i. è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.
Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.
Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.
Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.
Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.
È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.
Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali e sale a 335 milioni il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai musei statali.
Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitariin favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.

Fisco

Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.
Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.
Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

Enti territoriali

Sono stati incrementati i fondi istituiti dal decreto rilancio per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell’azione pubblica a tutti i livelli di governo.
In particolare:

  • il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è stato incrementato di 1,67 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni);
  • il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato incrementato di 2,8 miliardi per il 2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

Ulteriori risorse sono state destinate:

  • al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno, della TOSAP/COSAP e dell’IMU;
  • al sostegno del trasporto pubblico locale, al sostegno degli enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale;
  • alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali.

Infine, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:

  • per i comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere e il rafforzamento delle misure per contributi per messa in sicurezza edifici e territorio;
  • a favore degli enti locali è previsto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva;
  • per le province e le città metropolitane sono state previste risorse per la messa in sicurezza delle scuole.

È prevista l’istituzione di un’Autorità per la laguna di Venezia, che assume le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, tra cui la gestione e la manutenzione del MOSE, nonché quelle attribuite al Magistrato alle acque.

Il decreto, infine, estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020 i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.



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