POST 184/2020

Il Decreto di Agosto, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, all’articolo 110 prevede che le imprese, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attivita’ di impresa (immobili merce), risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019

La norma ripropone un istituto già noto ma a condizioni estremamente più vantaggiose in quanto:

1. la rivalutazione può avere anche solo effetti civilistici;

2. nel caso in cui l’impresa voglia dar rilevanza fiscale alla rivalutazione è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva contenuta (3 per cento); la stessa può esser rateizzata in tre anni;

3. la rivalutazione può esser effettuata distintamente per ciascun bene (e non per categorie omogenee di beni come in passato).

Vediamo i dettagli.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui sopra (quindi nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per le imprese con esercizio “solare”), puo’ essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 

La rivalutazione può esser anche solo “civilistica”, ma – per scelta dell’impresa – il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo’ essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e’ stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 

L’ imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione e’ eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. 

Gli importi da versare possono essere compensati.

Nota Bene: Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e’ stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche’ quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Come per il passato, il saldo attivo della rivalutazione puo’ essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla societa’ di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita’ indicate sopra. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso