POST 187/2020

L’art. 65 del Decreto di Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto scorso, proroga al 31 gennaio 2021 la moratoria sui mutui, prestiti e finanziamenti delle PMI, prevista in origine dal Decreto Cura Italia sino al 30 settembre 2020.

Si ricorda che, inizialmente, la moratoria poteva essere applicata:

  • alle aperture di credito “a revoca”, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020;
  • ai prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente al 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021);
  • ai pagamenti, con scadenza antecedente al 30 settembre 2020 (ora 31 gennaio 2021), di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.

Il Decreto di Agosto stabilisce, inoltre, che:

  • per le imprese già ammesse alla moratoria alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, fatta salva la possibilità di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020;
  • per le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto agosto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alla moratoria, queste possono essere ammesse alla moratoria, entro il 31 dicembre 2020;

E’ previsto che, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alla moratoria, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorra dal termine delle misure di sostegno in oggetto.

Si evidenzia, ad ultimo, che per essere pienamente operativa la disposizione della proroga dovrà essere autorizzata dalla Commissione Europea. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna