POST 21/2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce cambiamenti significativi nel panorama fiscale italiano, con un impatto diretto sul trattamento delle provvigioni. Il principale cambiamento del suddetto tema riguarda la soppressione di alcune esenzioni relative alle ritenute d’acconto dovute sui rapporti di intermediazione di alcuni soggetti.

Cosa cambia dal 2026?

La modifica consiste nella cancellazione dei riferimenti normativi a determinati operatori professionali che, fino ad oggi, beneficiavano di un regime di esclusione dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto sulle provvigioni, applicata a seconda dei casi, su una percentuale di queste.

A seguito di questa manovra, l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto, su provvigioni percepite, viene esteso a categorie precedentemente esentate, come:

  • Agenzie di viaggio e turismo: i compensi provvigionali percepiti da questi operatori non saranno più esenti.
  • Intermediari dei trasporti: la norma include ora esplicitamente gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei.
  • Settore petrolifero: la ritenuta colpirà anche le prestazioni rese direttamente alle imprese petrolifere da parte di agenti e commissionari.

La Legge di Bilancio stabilisce che le nuove regole non scatteranno dal 1° gennaio, bensì si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2026 per consentire di adeguare i sistemi gestionali e le procedure di fatturazione e pagamento.

Pertanto, la ritenuta è operata al momento del pagamento ed è pari al 23%, con base imponibile differenziata:

  • 20% delle provvigioni (prelievo effettivo 4,6%) se il percipiente si avvale in modo continuativo di dipendenti o terzi;
  • 50% delle provvigioni (prelievo effettivo 11,5%) in assenza di dipendenti o terzi.

L’applicazione della ritenuta ridotta al 4,6% è subordinata alla presentazione dell’apposita dichiarazione prevista dal DM 16 aprile 1983. La dichiarazione deve essere trasmessa:

  • entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’applicazione della ritenuta ridotta;
  • entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni, qualora queste si manifestino in corso d’anno.

Marco Furlanetto

Studio EPICA – Venezia