POST 18/2026
All’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026, sono state approvate le nuove misure in materia fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2026. I commi 3 e 4 hanno confermato ciò che era stato preventivato riguardo la disciplina relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), intervenendo su due disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi.
MODIFICA DEL SECONDO SCAGLIONE IRPEF – Art. 11 TUIR
È prevista la riduzione di due punti percentuali del secondo scaglione, andando a sostituire l’aliquota del 35% con una del 33%, per redditi che variano tra i 28mila e i 50mila euro. Il vantaggio massimo ottenibile da questa misura ammonta a 440 euro annui, raggiungendo i 50mila euro.
Le nuove aliquote in vigore dal primo gennaio 2026 sono:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 33% per la parte di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per la parte di reddito che supera i 50.000 euro.
RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI COMPLESSIVI ELEVATI – Art. 16-ter TUIR
Le nuove disposizioni hanno introdotto, inoltre, modifiche all’art. 16-ter, che si occupa di definire le modalità di calcolo delle detrazioni fiscali per i contribuenti che hanno redditi superiori a 75.000 euro su determinate tipologie di spese e oneri detraibili.
La novità legislativa riguarda l’inserimento di una nuova stretta per i contribuenti che hanno il reddito che supera i 200.000 euro, al fine di neutralizzare il vantaggio inserito all’articolo 11 del TUIR, di cui scritto sopra. Si tratta di una riduzione forfettaria delle detrazioni IRPEF, per un importo pari a 440 euro, per specifiche tipologie di spese. Quelle coinvolte sono:
- oneri detraibili come, ad esempio, gli interessi su mutui prima casa, asili nido, attività sportiva ragazzi, spese di istruzione universitaria, spese veterinarie, affitto fuori sede, premi assicurativi per polizze sulla vita, spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto della prima casa, spese funebri.
- erogazioni liberali a favore dei partiti politici (articolo 11, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149);
- premi assicurativi contro eventi calamitosi (articolo 119 comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
Rimangono esclusi da questa riduzione forfettaria le spese sanitarie, le detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari a carico, bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus.
Marco Furlanetto
Studio EPICA – Venezia
