POST 188/2020

L’articolo 71 del Decreto di agosto stabilisce una proroga delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società previste dai commi da 2 a 6 del Decreto Cura Italia.

In particolare, alle assemblee delle societa’ per azioni, delle societa’ in accomandita per azioni, delle societa’ a responsabilita’ limitata, delle societa’ cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che prevedono, tra le altre, che:

– con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa’ suddette possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

– le predette societa’ possono altresi’ prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessita’ che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

– le societa’ a responsabilita’ limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto

Infine, particolari disposizioni sono previste per le società quotate e le banche.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso