Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

I nuovi incentivi per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli non inquinanti.

Uncategorised Posted on Sat, August 01, 2020 12:36:52

POST 181/2020

L’articolo 44 del Dl rilancio prevede nuovi incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in leasing, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 autoveicoli di nuova fabbricazione. 

I nuovi incentivi sono cumulabili a quelli già previsti dall’articolo 1 commi 1031 e ss. della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Il contributo varia a seconda che il soggetto acquirente proceda o meno, in fase di nuovo acquisto, a rottamare un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 ovvero un veicolo che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione.

Il contributo statale è inoltre parametrato in relazione ai grammi di anidride carbonica emessi per chilometro come segue:

Contributo in caso di rottamazione:

  •  2.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 0-20;
  • euro 2.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 21-60;
  • euro 1.500 per i veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 61-110.

Il contributo sarà riconosciuto a condizione che il venditore applichi in fattura uno sconto almeno pari a 2.000 euro rispetto al prezzo di listino.

Contributo senza rottamazione:

  • euro 1.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 0-20;
  • euro 1.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 21-60;
  • euro 750 per i veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 61-110.

Il contributo sarà riconosciuto a condizione che il venditore applichi in fattura uno sconto almeno pari ad euro 1.000 rispetto al prezzo di listino.

I contributi sopra riportati sono riconosciuti esclusivamente per l’acquisto di vetture rientrati nella categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) che:

  • hanno emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km con prezzo inferiore a 50 mila euro (IVA esclusa);
  • hanno emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km con prezzo inferiore a 40 mila euro (IVA esclusa) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice.

Vista quindi la cumulabilità delle agevolazioni nel caso in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, effettui un nuovo acquisto di un veicolo con emissioni inferiori o uguali a 20 CO2g/km il contributo cumulato sarà pari almeno ad euro 5.000 (4.000 euro previsti dalla L. 145/2018 e 1.000 previsti dal Dl Rilancio) aumentato ad euro 8.000 rottamando un veicolo vecchio di oltre 10 anni e omologato nelle categorie da Euro 0 a Euro 4.

Per l’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 21 e 60 CO2g/km il contributo cumulato potrà invece variare tra euro 2.500 (senza rottamazione) ad euro 4.500 (con rottamazione).

Sono inoltre previste agevolazioni nel caso in cui si proceda, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, alla rottamazione di un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 per l’acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km. In questi casi gli oneri fiscali legati al passaggio di proprietà sono dovuti in misura pari al 60%.

In ultimo l’articolo 44 al suo comma 1-septies prevede, solo per le persone fisicheun ulteriore incentivo pari ad euro 750 nel caso in cui, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, venga consegnato per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 di cui al comma 1032 dell’articolo 1 L. 145/2018 (veicolo compreso tra Euro 0 e Euro 4 posseduto da almeno 12 mesi).

L’ulteriore contributo può essere sommato ai 1.500 euro già attribuiti per la rottamazione del primo veicolo o in alternativa può essere utilizzato sottoforma di credito di imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, e-bike o anche biciclette non elettriche, abbonamenti al pubblico trasporto, servizi di mobilità elettrica o sostenibile.

Quanto invece ai motoveicoli sempre il decreto rilancio al suo articolo 44-bis è intervenuto modificando il comma 1057 dell’articolo 1 della L. 145/2018 riguardante le agevolazioni previste per chi acquista, nell’anno 2020, anche in leasing un veicolo elettrico o ibrido rientrante nelle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (cd. “bonus motorini”).

Il contributo anche in questo caso varia a seconda se contestualmente all’acquisto si procede o meno a rottamare un veicolo inquinante.

L’agevolazione infatti è prevista nella misura pari al:

  • 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui non si proceda a rottamare un veicolo inquinante;
  • 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, se viene rottamato:
    • un veicolo omologato nelle categorie da Euro 0 a Euro 3;
    • oppure un veicolo che sia stato oggetto di “ritargatura” ai sensi del DM 2 febbraio 2011 di cui il soggetto acquirente sia proprietario da almeno 12 mesi.

Il contributo è riconosciuto anche alle persone giuridiche fino ad un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno, intestati al medesimo soggetto (nel conteggio rientrano anche le società controllate).    

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Conversione del Decreto Rilancio. Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori.

Uncategorised Posted on Sun, July 26, 2020 19:09:36

POST 180/2020

La Legge di conversione del Decreto Rilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020 ha introdotto due misure a sostegno dell’industria del tessile, della moda e degli accessori.

1) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 38-bis).

Al fine di:

– sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, 

– promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, 

è prevista dall’articolo 38 bis del Decreto Rilancio così come convertito in Legge, l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili. 

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno stabilite le modalità di attuazione della suddetta disposizione, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 

L’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Per quanto sopra è previsto uno stanziamento di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

2) CREDITO D’IMPOSTA (art. 48 bis).

Scopo: contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

Destinatari: soggetti esercenti attivita’ d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Credito d’imposta: ai soggetti di cui sopra è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio. 

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. 

Nei riguardi dei soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta e sono definiti le modalita’ e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa stanziato dal decreto (45 milioni di Euro).

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuove ipotesi di cancellazione d’ufficio delle società.

Uncategorised Posted on Tue, July 21, 2020 07:04:46

POST 179/2020

Il Decreto Semplificazioni (Dl. 76/2020) ha introdotto alcune disposizioni volte a snellire le procedure di cancellazione d’ufficio delle società dal registro delle imprese.

L’articolo 40 del Decreto, in aggiunta alla previsione di cui all’art. 2490, 6 comma C.C. (che prevede la cancellazione d’ufficio nel caso non vengano depositati i bilanci annuali di liquidazione per oltre tre anni consecutivi), inserisce, relativamente alle società di capitali, alcune nuove ipotesi di cancellazione nei seguenti casi:

  1. omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;
  2. mancato compimento di atti di gestione.

Entrambe le suddette ipotesi per consentire la cancellazione devono verificarsi in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  1. il permanere dell’iscrizione del registro delle imprese del capitale sociale in lire;
  2. l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese e quelle del libro soci (limitatamente alle S.r.l. e alle S.c.r.l.).

Per quanto concerne le società di persone il Decreto semplifica la procedura prevista dal Dpr 247/2004 prevedendo che la cancellazione d’ufficio possa essere disposta con determinazione del conservatore previa verifica che nel patrimonio della società non rientrino beni immobili (se vi sono il conservatore sospende il procedimento e rimette gli atti al presidente del tribunale).

In tutte le summenzionate ipotesi di cancellazione d’ufficio (sia per le società di persone sia per le società di capitali) il conservatore, dopo avere trascritto d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento, comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal registro delle imprese.

Gli amministratori hanno quindi sessanta giorni di tempo per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati. Se tale adempimento viene effettuato, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del procedimento di accertamento. Se invece il suddetto termine spira inutilmente il conservatore, verificata l’eventuale cancellazione della partita Iva delle società e la mancanza di beni iscritti nei pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro. La determinazione è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione e contro di essa l’interessato può ricorrere al giudice del registro delle imprese entro 15 giorni dalla comunicazione.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Aumenti di capitale senza maggioranza rafforzata.

Uncategorised Posted on Mon, July 20, 2020 13:46:21

POST 178/2020

Il Decreto Semplificazioni (Dl. 76/2020) ha introdotto all’articolo 44 regole speciali transitorie (vigenti fino al 30.04.2021) in materia di aumenti del capitale sociale in società per azioni quotate e non quotate.

Viene in particolare previsto che per le deliberazioni assembleari assunte fino al 30.04.2021 non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea ex artt. 2368 e 2369 C.C., qualora la delibera abbia ad oggetto:

  1. gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti; la norma fa riferimento alle fattispecie previste dagli artt 2440 e 2441 C.C. e pertanto ricomprende gli aumenti di capitale sociale attraverso conferimenti in natura o di crediti (art. 2440), nonché – più in generale – gli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441);
  2. per le sole società quotate, la previsione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (art. 2441, comma 4, C.C.); in tal caso è ora richiesto che le ragioni dell’esclusione risultino da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine di convocazione dell’assemblea;
  3. l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 C.C.. Quest’ultima norma prevede che lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese o dalla delibera che modifica lo statuto in tal senso.

In tutte e tre le suddette ipotesi è comunque richiesto, sia per le società non quotate sia per le quotate, che in assemblea sia presente almeno la metà del capitale sociale. In presenza della maggioranza assembleare minima, pertanto, fino al 30.04.2021 la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (anziché dei 2/3), anche in deroga allo statuto che preveda maggioranze più elevate.

Viene infine previsto che le società quotate possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente o del numero delle azioni preesistenti, in caso di mancata indicazione del valore nominale. In tale caso vengono altresì dimezzati i termini, previsti dalla legge o dallo statuto, per la convocazione dell’assemblea convocata per deliberare su tale argomento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Conversione del Decreto Rilancio: nuovi termini per l’affrancamento di terreni e partecipazioni.

Uncategorised Posted on Sat, July 18, 2020 12:55:23

POST 177/2020

Con il “Decreto Rilancio” si rinnova la facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).

Come nel passato, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni).

Il valore così rideterminato è assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 11 per cento.

La norma, dopo la conversione del Decreto suddetto, consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2020.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Uncategorised Posted on Fri, July 17, 2020 13:04:20

POST 176/2020

La circolare 20/E del 10 luglio ha fornito i chiarimenti attesi relativamente alla corretta applicazione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, d’ora in avanti denominato il “credito” e, con la presente, riteniamo utile indicare le linee guida per poter beneficiare di tale agevolazione fiscale. La finalità correlata a tale credito è il contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-19.

Tale credito concerne le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività. 

La sanificazione può essere effettuata da operatori professionali, che rilasceranno apposita certificazione, o in alternativa, può essere svolta in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi dei propri dipendenti o collaboratori, nel rispetto delle istruzioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti e l’importo deve essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari, così come attestato da documentazione interna.

Per talune attività (per esempio estetisti, studi odontoiatrici), le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione all’attività esercitata possono essere già sostenute, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo caso, queste spese concorrono comunque alla formazione del credito;

  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) in conformità alla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) in conformità alla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.

Le spese sopraelencate, ai fini dell’ammissibilità del credito, devono essere sostenute nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Infatti, la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, dell’Agenzia delle Entrate afferma che “l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute per un ammontare massimo di spesa pari a 100.000 euro. Nel caso in cui le spese siano superiori a 100.000 euro, il credito spettante è pari all’importo massimo di 60.000 euro.

La data di imputazione o criterio che rileva per il sostenimento delle spese è:

  • la data di pagamento per le persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata;
  • la data di registrazione del documento per i soggetti in contabilità semplificata che hanno effettuato l’opzione in cui “la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”, ai sensi dell’art. 18, co. 5 del D.P.R. 600/1973;
  • criterio di competenza per le imprese individuali, società, enti commerciali ed enti non commerciali in contabilità ordinaria.

È importante che il beneficiario del credito sia in possesso del documento certificativo delle spese.

Il calcolo del credito spettante va effettuato sul costo al netto dell’iva, laddove dovuta, ovvero sull’imponibile.

Il Provvedimento n. 259854/2020 dell’Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le modalità di determinazione e utilizzo del credito. Per fruire del credito è necessario effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che dovrà essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Il credito è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa;
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti.

Dottori Davide Destri e Marco Bolognesi

Studio EPICA – Mestre Venezia



Responsabilità penale delle imprese. Nuovi reati tributari nel catalogo 231.

Uncategorised Posted on Tue, July 14, 2020 06:42:57

POST 175/2020

In data 7 luglio 2020 Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2017/1371/UE “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (cosiddetta “Direttiva PIF”).

Allo stato il testo del decreto non è ancora stato pubblicato in gazzetta ufficiale. 

Il Decreto introduce nuovi reati presupposto introducendo nel novero 231 i seguenti reati tributari:

  • dichiarazione infedele: Art. 4 D.Lgs.n. 74/2000 post-riforma 2019;
  • omessa dichiarazione: Art. 5 D.Lgs.n. 74/2000 post-riforma 2019;
  • indebita compensazione: Art. 10-quaterD.Lgs.n. 74/2000 post-riforma 2019;
  • delitti di frode nelle pubbliche forniture: Art. 356 Codice Penale (frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità);
  • frode in agricoltura;
  • contrabbando.

Inoltre, ai reati 231 contro la PA si aggiungono due fattispecie di reati propri (che possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale) e cioè:

  • peculato: 314 Codice penale (Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.);
  • abuso d’ufficio: art 323 Codice penale (il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni).

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Riduzione del canone di locazione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Uncategorised Posted on Thu, July 09, 2020 07:03:24

POST 174/2020

Con un comunicato stampa del 3 luglio 220 l’Agenzia delle Entrate ha annunciato la possibilità di comunicare telematicamente tramite il modello RLI le modificazioni dei contratti di locazione che determinino variazioni del canone di locazione.

A partire dal 1 settembre 2020 tale modalità telematica di comunicazione sarà l’unica utilizzabile andando a sostituire la comunicazione tramite modello 69.

La registrazione abbia ad oggetto un atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di locazione è esente dall’imposta di registro e di bollo; per i casi di aumento del canone invece, registro e bollo vengono calcolati in autoliquidazione.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



« PreviousNext »