POST 180/2020

La Legge di conversione del Decreto Rilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020 ha introdotto due misure a sostegno dell’industria del tessile, della moda e degli accessori.

1) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 38-bis).

Al fine di:

– sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, 

– promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, 

è prevista dall’articolo 38 bis del Decreto Rilancio così come convertito in Legge, l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili. 

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno stabilite le modalità di attuazione della suddetta disposizione, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 

L’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Per quanto sopra è previsto uno stanziamento di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

2) CREDITO D’IMPOSTA (art. 48 bis).

Scopo: contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

Destinatari: soggetti esercenti attivita’ d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Credito d’imposta: ai soggetti di cui sopra è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio. 

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. 

Nei riguardi dei soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta e sono definiti le modalita’ e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa stanziato dal decreto (45 milioni di Euro).

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso