POST 179/2020

Il Decreto Semplificazioni (Dl. 76/2020) ha introdotto alcune disposizioni volte a snellire le procedure di cancellazione d’ufficio delle società dal registro delle imprese.

L’articolo 40 del Decreto, in aggiunta alla previsione di cui all’art. 2490, 6 comma C.C. (che prevede la cancellazione d’ufficio nel caso non vengano depositati i bilanci annuali di liquidazione per oltre tre anni consecutivi), inserisce, relativamente alle società di capitali, alcune nuove ipotesi di cancellazione nei seguenti casi:

  1. omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi;
  2. mancato compimento di atti di gestione.

Entrambe le suddette ipotesi per consentire la cancellazione devono verificarsi in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  1. il permanere dell’iscrizione del registro delle imprese del capitale sociale in lire;
  2. l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese e quelle del libro soci (limitatamente alle S.r.l. e alle S.c.r.l.).

Per quanto concerne le società di persone il Decreto semplifica la procedura prevista dal Dpr 247/2004 prevedendo che la cancellazione d’ufficio possa essere disposta con determinazione del conservatore previa verifica che nel patrimonio della società non rientrino beni immobili (se vi sono il conservatore sospende il procedimento e rimette gli atti al presidente del tribunale).

In tutte le summenzionate ipotesi di cancellazione d’ufficio (sia per le società di persone sia per le società di capitali) il conservatore, dopo avere trascritto d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento, comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal registro delle imprese.

Gli amministratori hanno quindi sessanta giorni di tempo per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati. Se tale adempimento viene effettuato, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del procedimento di accertamento. Se invece il suddetto termine spira inutilmente il conservatore, verificata l’eventuale cancellazione della partita Iva delle società e la mancanza di beni iscritti nei pubblici registri, provvede alla cancellazione della società dal registro. La determinazione è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione e contro di essa l’interessato può ricorrere al giudice del registro delle imprese entro 15 giorni dalla comunicazione.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso