POST 178/2020
Il Decreto Semplificazioni (Dl. 76/2020) ha introdotto all’articolo 44 regole speciali transitorie (vigenti fino al 30.04.2021) in materia di aumenti del capitale sociale in società per azioni quotate e non quotate.
Viene in particolare previsto che per le deliberazioni assembleari assunte fino al 30.04.2021 non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea ex artt. 2368 e 2369 C.C., qualora la delibera abbia ad oggetto:
- gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti; la norma fa riferimento alle fattispecie previste dagli artt 2440 e 2441 C.C. e pertanto ricomprende gli aumenti di capitale sociale attraverso conferimenti in natura o di crediti (art. 2440), nonché – più in generale – gli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441);
- per le sole società quotate, la previsione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (art. 2441, comma 4, C.C.); in tal caso è ora richiesto che le ragioni dell’esclusione risultino da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine di convocazione dell’assemblea;
- l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 C.C.. Quest’ultima norma prevede che lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese o dalla delibera che modifica lo statuto in tal senso.
In tutte e tre le suddette ipotesi è comunque richiesto, sia per le società non quotate sia per le quotate, che in assemblea sia presente almeno la metà del capitale sociale. In presenza della maggioranza assembleare minima, pertanto, fino al 30.04.2021 la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (anziché dei 2/3), anche in deroga allo statuto che preveda maggioranze più elevate.
Viene infine previsto che le società quotate possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente o del numero delle azioni preesistenti, in caso di mancata indicazione del valore nominale. In tale caso vengono altresì dimezzati i termini, previsti dalla legge o dallo statuto, per la convocazione dell’assemblea convocata per deliberare su tale argomento.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso