POST 29/2026

Con la Legge di Bilancio 2026 viene previsto al comma 10, per il 2026, che siano assoggettate all’ imposta sostitutiva del 15%, salvo espressa rinuncia scritta ed entro il limite annuo di euro 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2, articolo 1, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ancorchè denominati come maggiorazioni o indennità.

La disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a 40.000 euro (il reddito è da attestare per iscritto da parte del lavoratore qualora il sostituto che applica l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente).

Viene inoltre precisato che:

  • ai fini del predetto limite di €. 1500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa detassati;
  • restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

STUDIO RAM ASSOCIATI