POST 24/2026

La legge di Bilancio 2026 prevede ai commi da 51 a 55 una modifica al regime impositivo dei dividendi percepiti da imprenditori, società ed enti residenti, nonché del regime delle plusvalenze realizzate su partecipazioni.

Si ricorda che prima di questa novità il regime di esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito complessivo era riconosciuto nella misura del 95% per i soggetti IRES (art. 89 TUIR) e del 41,86% per imprenditori individuali e società di persone (art. 59 TUIR).  

Per le distribuzioni di dividendi deliberate dal 1° gennaio 2026  l’esclusione parziale dalla formazione del reddito complessivo continuerà ad applicarsi solo se è rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

  • partecipazione al capitale sociale non inferiore al 5% (detenuta anche indirettamente tramite società controllate);
  • valore fiscale della partecipazione di importo non inferiore ad euro 500.000.

In caso di mancato rispetto di almeno uno dei due citati requisiti i dividendi concorreranno per intero alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti.

Gli stessi requisiti sono richiesti anche per applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’1,20% sui dividendi corrisposti da società italiane a società o enti non residenti soggetti a imposta negli Stati UE o SEE (Spazio Economico Europeo). In caso di mancato rispetto di almeno uno dei due citati requisiti tali dividendi subiranno la ritenuta ordinaria a titolo d’imposta del 26%.

La legge di Bilancio 2026 prevede che in caso di cessione di una partecipazione societaria acquisita dal 1° gennaio 2026 – fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 87, comma 1 del TUIR – l’eventuale plusvalenza realizzata sarà soggetta al regime di parziale esenzione (cosiddetto PEX) solo nel caso in cui sia rispettato almeno uno dei requisiti sopra citati.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso