POST 25/2026
La legge di Bilancio 2026 prevede ai commi 65 e 66 la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (OIC Adopter) di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante.
La disposizione consente per gli esercizi 2025 e 2026 di mantenere i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché procedere alla svalutazione al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
L’esercizio di tale facoltà è subordinato ai seguenti vincoli contabili e informativi:
- costituzione di una riserva Indisponibile: le società che si avvalgono della deroga devono destinare a una riserva indisponibile di utili una quota pari alla differenza tra il valore di iscrizione in bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio. Tale riserva potrà essere utilizzata solo per la copertura di perdite o per il ripristino dei valori dei titoli stessi.
- obbligo Informativo in nota integrativa: la società dovrà illustrare i criteri di valutazione adottati, le modalità di determinazione della riserva e le ragioni che hanno indotto l’organo amministrativo ad avvalersi della deroga.
- la deroga non è applicabile qualora la perdita di valore del titolo sia giudicata di natura durevole. In tale circostanza, resta fermo l’obbligo di procedere alla svalutazione ai sensi delle norme civilistiche.
La legge di Bilancio 2026 al comma 67 prevede che per le imprese di assicurazione (di cui all’art. 91 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private) la facoltà prevista dai commi 65 e 66 non è immediatamente operativa ma dovrà essere regolamentata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento.
Laura Barbieri
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso
