POST 28/2026
L’articolo 1, comma 9 e 13 della legge 199/2025 (Bilancio 2026) introduce una misura sul fronte della fiscalità del lavoro, intervenendo sul regime dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa. In particolare, la norma prevede che per gli anni 2026 e 2027 l’imposta sostitutiva già prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015 sia applicata con un’aliquota ulteriormente ridotta, pari all’1%, entro il limite complessivo di 5mila euro di premi annui.
La disposizione si inserisce nel solco delle politiche di incentivazione della produttività aziendale, puntando a rafforzare il legame tra risultati economici dell’impresa e retribuzione dei lavoratori. La riduzione drastica dell’aliquota rispetto al regime ordinario del 5% rende, infatti, lo strumento dei premi di risultato particolarmente conveniente.
Restano ferme le condizioni rigide e sostanziali previste dalla normativa di riferimento: i premi devono essere collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, definiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali nel rispetto delle regole stabilite dal Dm 25 marzo 2016.
Il beneficio fiscale opera entro il tetto massimo di 5mila euro complessivi, superato il quale le somme eccedenti tornano a essere assoggettate al regime ordinario.
I benefici in esame trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro calcolato nell’anno precedente a quello di percezione dei premi o degli utili.
Al contrario le imprese potrebbero riconsiderare lo strumento della partecipazione agli utili netti, in luogo in tutto o in parte dei premi di risultato, quale elemento incentivante per i lavoratori poiché sottratto al vincolante requisito della incrementalità, così come stabilito dall’articolo 3 del Dm 25 marzo 2016.
Infine, il comma 13 della legge 199/2025 ha esteso al 2026 le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 76/2025. Vale a dire che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
