POST 181/2020

L’articolo 44 del Dl rilancio prevede nuovi incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in leasing, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 autoveicoli di nuova fabbricazione. 

I nuovi incentivi sono cumulabili a quelli già previsti dall’articolo 1 commi 1031 e ss. della Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Il contributo varia a seconda che il soggetto acquirente proceda o meno, in fase di nuovo acquisto, a rottamare un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 ovvero un veicolo che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione.

Il contributo statale è inoltre parametrato in relazione ai grammi di anidride carbonica emessi per chilometro come segue:

Contributo in caso di rottamazione:

  •  2.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 0-20;
  • euro 2.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 21-60;
  • euro 1.500 per i veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 61-110.

Il contributo sarà riconosciuto a condizione che il venditore applichi in fattura uno sconto almeno pari a 2.000 euro rispetto al prezzo di listino.

Contributo senza rottamazione:

  • euro 1.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 0-20;
  • euro 1.000 per veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 21-60;
  • euro 750 per i veicoli con rapporto CO2g/km compreso tra 61-110.

Il contributo sarà riconosciuto a condizione che il venditore applichi in fattura uno sconto almeno pari ad euro 1.000 rispetto al prezzo di listino.

I contributi sopra riportati sono riconosciuti esclusivamente per l’acquisto di vetture rientrati nella categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) che:

  • hanno emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km con prezzo inferiore a 50 mila euro (IVA esclusa);
  • hanno emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km con prezzo inferiore a 40 mila euro (IVA esclusa) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice.

Vista quindi la cumulabilità delle agevolazioni nel caso in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, effettui un nuovo acquisto di un veicolo con emissioni inferiori o uguali a 20 CO2g/km il contributo cumulato sarà pari almeno ad euro 5.000 (4.000 euro previsti dalla L. 145/2018 e 1.000 previsti dal Dl Rilancio) aumentato ad euro 8.000 rottamando un veicolo vecchio di oltre 10 anni e omologato nelle categorie da Euro 0 a Euro 4.

Per l’acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 21 e 60 CO2g/km il contributo cumulato potrà invece variare tra euro 2.500 (senza rottamazione) ad euro 4.500 (con rottamazione).

Sono inoltre previste agevolazioni nel caso in cui si proceda, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, alla rottamazione di un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 per l’acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km. In questi casi gli oneri fiscali legati al passaggio di proprietà sono dovuti in misura pari al 60%.

In ultimo l’articolo 44 al suo comma 1-septies prevede, solo per le persone fisicheun ulteriore incentivo pari ad euro 750 nel caso in cui, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, venga consegnato per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 di cui al comma 1032 dell’articolo 1 L. 145/2018 (veicolo compreso tra Euro 0 e Euro 4 posseduto da almeno 12 mesi).

L’ulteriore contributo può essere sommato ai 1.500 euro già attribuiti per la rottamazione del primo veicolo o in alternativa può essere utilizzato sottoforma di credito di imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, e-bike o anche biciclette non elettriche, abbonamenti al pubblico trasporto, servizi di mobilità elettrica o sostenibile.

Quanto invece ai motoveicoli sempre il decreto rilancio al suo articolo 44-bis è intervenuto modificando il comma 1057 dell’articolo 1 della L. 145/2018 riguardante le agevolazioni previste per chi acquista, nell’anno 2020, anche in leasing un veicolo elettrico o ibrido rientrante nelle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (cd. “bonus motorini”).

Il contributo anche in questo caso varia a seconda se contestualmente all’acquisto si procede o meno a rottamare un veicolo inquinante.

L’agevolazione infatti è prevista nella misura pari al:

  • 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui non si proceda a rottamare un veicolo inquinante;
  • 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, se viene rottamato:
    • un veicolo omologato nelle categorie da Euro 0 a Euro 3;
    • oppure un veicolo che sia stato oggetto di “ritargatura” ai sensi del DM 2 febbraio 2011 di cui il soggetto acquirente sia proprietario da almeno 12 mesi.

Il contributo è riconosciuto anche alle persone giuridiche fino ad un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno, intestati al medesimo soggetto (nel conteggio rientrano anche le società controllate).    

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine