POST 176/2020

La circolare 20/E del 10 luglio ha fornito i chiarimenti attesi relativamente alla corretta applicazione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, d’ora in avanti denominato il “credito” e, con la presente, riteniamo utile indicare le linee guida per poter beneficiare di tale agevolazione fiscale. La finalità correlata a tale credito è il contenimento e il contrasto della diffusione del COVID-19.

Tale credito concerne le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività. 

La sanificazione può essere effettuata da operatori professionali, che rilasceranno apposita certificazione, o in alternativa, può essere svolta in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi dei propri dipendenti o collaboratori, nel rispetto delle istruzioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti e l’importo deve essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari, così come attestato da documentazione interna.

Per talune attività (per esempio estetisti, studi odontoiatrici), le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione all’attività esercitata possono essere già sostenute, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo caso, queste spese concorrono comunque alla formazione del credito;

  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) in conformità alla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) in conformità alla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.

Le spese sopraelencate, ai fini dell’ammissibilità del credito, devono essere sostenute nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Infatti, la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, dell’Agenzia delle Entrate afferma che “l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute per un ammontare massimo di spesa pari a 100.000 euro. Nel caso in cui le spese siano superiori a 100.000 euro, il credito spettante è pari all’importo massimo di 60.000 euro.

La data di imputazione o criterio che rileva per il sostenimento delle spese è:

  • la data di pagamento per le persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata;
  • la data di registrazione del documento per i soggetti in contabilità semplificata che hanno effettuato l’opzione in cui “la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”, ai sensi dell’art. 18, co. 5 del D.P.R. 600/1973;
  • criterio di competenza per le imprese individuali, società, enti commerciali ed enti non commerciali in contabilità ordinaria.

È importante che il beneficiario del credito sia in possesso del documento certificativo delle spese.

Il calcolo del credito spettante va effettuato sul costo al netto dell’iva, laddove dovuta, ovvero sull’imponibile.

Il Provvedimento n. 259854/2020 dell’Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le modalità di determinazione e utilizzo del credito. Per fruire del credito è necessario effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che dovrà essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Il credito è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa;
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti.

Dottori Davide Destri e Marco Bolognesi

Studio EPICA – Mestre Venezia