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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Credito di imposta sulle commissioni per il POS. Codice tributo.

Uncategorised Posted on Tue, September 01, 2020 20:14:15

POST 196/2020

Con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il codice da utilizzare per poter utilizzare tramite compensazione in F24 il credito di imposta relativo alle commissioni sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, per i pagamenti elettronici (pagamenti POS) previsto dall’articolo 22 del DL 124/2019.

Il codice tributo da utilizzare sarà il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

Si ricorda che il credito di imposta in commento spetta per un importo pari al 30% delle commissioni dovuteper le transazioni effettuate tramite carte di debito (bancomat), carte di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili. 

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione su modello F24 a partire dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta e dovrà essere presentato solo tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Il “bonus”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 DL 124/2019, spetta esclusivamente per le commissioni sostenute in relazione alla cessione di beni e servizi:

  • effettuate da esercenti che nell’anno di imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro;
  • rese nei confronti di consumatori finali (sono quindi escluse le “carte aziendali”).

Per i fornitori dei servizi POS è poi previsto uno specifico obbligo informativo per cui gli stessi dovranno:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta;
  • trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte tramite notifica via PEC ovvero mettendo a disposizione le stesse in una apposita area nell’online banking del cliente.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Bonus pubblicità: prenotazioni a partire dal 1° settembre 2020.

Uncategorised Posted on Tue, September 01, 2020 19:58:07

POST 195/2020

A partire dal 1° settembre e fino al 30 settembre 2020 sarà possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità) effettuati o che saranno effettuati nel 2020.

Questa finestra eccezionale non compromette la validità della comunicazione “ordinaria” prevista tra il 1° marzo e il 31 marzo di ogni anno. Coloro che avessero presentato la comunicazione ordinaria infatti possono alternativamente:

  • Attendere la rideterminazione del credito di imposta secondo le regole straordinarie previste per il 2020;
  • Presentare una nuova comunicazione sostituiva di quella di marzo 2020.

Si precisa che è stato specificato come l’ordine cronologico di presentazione delle domande risulterà irrilevante rispetto al diritto alla fruizione del “bonus”Nel caso le risorse dovessero esaurirsi sarà invece previsto un riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

Si ricorda che il Decreto cura Italia prima e il DL Rilancio poi hanno previsto per il 2020 un regime straordinario per accedere al bonus in commento in quanto:

–           è stato abrogato il requisito di investimento incrementale;

–        il credito di imposta viene stabilito con aliquota unica pari al 50% dell’importo speso.

In riferimento all’abrogazione del requisito della spesa incrementale rispetto all’anno precedente, per il 2020, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/2020, potranno quindi avere accesso al “bonus pubblicità” anche:

–           I soggetti che hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 inferiori a quelli del 2019;

–           I soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;

–           I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020.

Il credito di imposta pari al 50% del valore degli investimenti complessivamente sostenuti o che saranno sostenuti entro la fine del 2020 potrà essere fruito nel rispetto dei seguenti limiti:

–           Limiti del regime “de minimis”;

–           Limite delle risorse stanziate per il 2020 pari a 60 milioni di euro.

Si ricorda inoltre che il bonus potrà essere fruito in relazione alle spese di pubblicità sostenute sui seguenti mezzi di informazione:

–           Giornali quotidiani e periodici, anche on line;

–           Emittenti radiotelevisive locali e nazionali (non su quelle a partecipazioni statale).

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione rimane invece invariato e pertanto possono fruire del credito di imposta:

–           I titolari di reddito di impresa;

–           I lavoratori autonomi;

–           Gli enti non commerciali.

La nuova comunicazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate accedendo con le credenziali Fisco On line, Entratel, SPID o CNS.

Successivamente all’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta, dovrà essere inviata, con la stessa modalità telematica, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 la dichiarazione sostituiva delle spese effettivamente sostenute nel 2020.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine