POST 192/2020

Il Decreto di agosto (D.L. 104 de 14 agosto 2020, art. 58) stanzia 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività del settore della ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto finalizzato all’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari. 

Il contributo spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:

56.10.11 – Ristorazione con somministrazione; 

56.29.10 – Mense; 

56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale. 

Possono accedere al contributo le sole imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto di agosto (15 agosto 2020) e che abbiano avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (in sostanza, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei correspettivi medi del 25 per cento). 

Fanno eccezione i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i quali non è richiesta la verifica della riduzione del fatturato.

Il contributo deve destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P, valorizzando la materia prima del territorio. 

L’ammontare del contributo spettante, le modalità di presentazione della istanza e i criteri di attribuzione saranno stabiliti solo da un successivo decreto attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto di agosto.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita istanza, secondo le modalità che verranno successivamente stabilite, i documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche se non ancora pagati, e un’autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo. 

All’accettazione della domanda, il contributo sarà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento, mentre il restante 10 per cento a saldo sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento. 

I pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabile (non quindi tramite contante).

Segnaliamo che il suddetto contributo:

– viene erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis; 

– non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini irap;

– è alternativo al contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici turistici previsto dall’articolo 59 del Decreto di agosto.

L’indebita percezione del contributo viene punita, salvo che il caso costituisca reato, oltre al recupero dello stesso, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso