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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto di agosto: misure per il settore turistico.

Uncategorised Posted on Thu, August 20, 2020 17:22:34

POST 193/2020

Gli articoli 77, 78 e 79 del Decreto di agosto prevedono alcune misure a favore del settore turistico e dello spettacolo.

Credito di imposta per canoni di locazione:

In primo luogo, con una modifica al Decreto Rilancio, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (ex articolo 28 predetto Decreto) spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche alle “strutture termali” (oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator).

Inoltre, il predetto credito di imposta è esteso – in generale – anche al mese di giugno 2020. Per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale è esteso anche al mese di luglio 2020.

NOTA: Si ricorda che il bonus spetta nella misura generalizzata del 60% o del 30% in caso di affitto di azienda. Per tutti è condizionato alla diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente con l’eccezione delle strutture turistiche – e ora anche termali – che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.

Moratoria bancaria:

Per le imprese del comparto turistico la moratoria sui finanziamenti bancari (prevista all’articolo 56 del Decreto Cura Italia) per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021

L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

IMU:

Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi e Pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu’, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita’ di  allestimenti  di  strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche  gestori delle attivita’ ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate. 

L’imposta municipale propria (IMU) non e’ dovuta altresì per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di alla precedente lettera d). 

Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

Il Decreto di agosto ripropone, con alcune novità, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

Sono interessate alla normativa le strutture alberghiere tra le quali rientrano:

– gli alberghi;

– i villaggi;

– le residenze turistico-alberghiere;

– gli alberghi diffusi;

– le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi e gli stabilimenti termali: queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

Rispetto al passato, il credito d’imposta:

– e’ riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;

– e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione.

– è riconosciuto senza la ripartizione in quote annuali.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%, per un importo massimo di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento dovrà esser emanato un apposito decreto attuativo per l’applicazione operativa del suddetto credito d’imposta.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Contributo a fondo perduto per il settore della ristorazione.

Uncategorised Posted on Thu, August 20, 2020 09:33:53

POST 192/2020

Il Decreto di agosto (D.L. 104 de 14 agosto 2020, art. 58) stanzia 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività del settore della ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto finalizzato all’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari. 

Il contributo spetta alle imprese con i seguenti codici ATECO:

56.10.11 – Ristorazione con somministrazione; 

56.29.10 – Mense; 

56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale. 

Possono accedere al contributo le sole imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto di agosto (15 agosto 2020) e che abbiano avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (in sostanza, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei correspettivi medi del 25 per cento). 

Fanno eccezione i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i quali non è richiesta la verifica della riduzione del fatturato.

Il contributo deve destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P, valorizzando la materia prima del territorio. 

L’ammontare del contributo spettante, le modalità di presentazione della istanza e i criteri di attribuzione saranno stabiliti solo da un successivo decreto attuativo che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto di agosto.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita istanza, secondo le modalità che verranno successivamente stabilite, i documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche se non ancora pagati, e un’autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo. 

All’accettazione della domanda, il contributo sarà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento, mentre il restante 10 per cento a saldo sarà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento. 

I pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabile (non quindi tramite contante).

Segnaliamo che il suddetto contributo:

– viene erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis; 

– non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini irap;

– è alternativo al contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici turistici previsto dall’articolo 59 del Decreto di agosto.

L’indebita percezione del contributo viene punita, salvo che il caso costituisca reato, oltre al recupero dello stesso, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso