POST 193/2020

Gli articoli 77, 78 e 79 del Decreto di agosto prevedono alcune misure a favore del settore turistico e dello spettacolo.

Credito di imposta per canoni di locazione:

In primo luogo, con una modifica al Decreto Rilancio, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (ex articolo 28 predetto Decreto) spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche alle “strutture termali” (oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator).

Inoltre, il predetto credito di imposta è esteso – in generale – anche al mese di giugno 2020. Per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale è esteso anche al mese di luglio 2020.

NOTA: Si ricorda che il bonus spetta nella misura generalizzata del 60% o del 30% in caso di affitto di azienda. Per tutti è condizionato alla diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente con l’eccezione delle strutture turistiche – e ora anche termali – che ne beneficiano anche senza calo di fatturato.

Moratoria bancaria:

Per le imprese del comparto turistico la moratoria sui finanziamenti bancari (prevista all’articolo 56 del Decreto Cura Italia) per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021

L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

IMU:

Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche’ immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi e Pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu’, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita’ di  allestimenti  di  strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche  gestori delle attivita’ ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita’ ivi esercitate. 

L’imposta municipale propria (IMU) non e’ dovuta altresì per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di alla precedente lettera d). 

Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

Il Decreto di agosto ripropone, con alcune novità, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

Sono interessate alla normativa le strutture alberghiere tra le quali rientrano:

– gli alberghi;

– i villaggi;

– le residenze turistico-alberghiere;

– gli alberghi diffusi;

– le strutture individuate come “alberghiere” dalle specifiche normative regionali.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli agriturismi e gli stabilimenti termali: queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

Rispetto al passato, il credito d’imposta:

– e’ riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;

– e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione.

– è riconosciuto senza la ripartizione in quote annuali.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 65%, per un importo massimo di € 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (65% di € 307.693,30).

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento dovrà esser emanato un apposito decreto attuativo per l’applicazione operativa del suddetto credito d’imposta.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso