POST 196/2020

Con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il codice da utilizzare per poter utilizzare tramite compensazione in F24 il credito di imposta relativo alle commissioni sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, per i pagamenti elettronici (pagamenti POS) previsto dall’articolo 22 del DL 124/2019.

Il codice tributo da utilizzare sarà il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.

Si ricorda che il credito di imposta in commento spetta per un importo pari al 30% delle commissioni dovuteper le transazioni effettuate tramite carte di debito (bancomat), carte di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili. 

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione su modello F24 a partire dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta e dovrà essere presentato solo tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

Il “bonus”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 DL 124/2019, spetta esclusivamente per le commissioni sostenute in relazione alla cessione di beni e servizi:

  • effettuate da esercenti che nell’anno di imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro;
  • rese nei confronti di consumatori finali (sono quindi escluse le “carte aziendali”).

Per i fornitori dei servizi POS è poi previsto uno specifico obbligo informativo per cui gli stessi dovranno:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta;
  • trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte tramite notifica via PEC ovvero mettendo a disposizione le stesse in una apposita area nell’online banking del cliente.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine