Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Partecipazioni negoziate all’AIM, l’Agenzia delle Entrate non ammette la rivalutazione.

Uncategorised Posted on Sat, October 03, 2020 09:16:10

POST 204/2020

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 308/2020, prende posizione in tema di rivalutazione di partecipazioni negoziate all’AIM affermando che, essendo quest’ultimo assimilato ad un mercato regolamentato, non sarebbe possibile beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni ex legge 448/2001. 

L’interpretazione dell’Agenzia non farebbe salvi nemmeno comportamenti diversi adottati in precedenza, affermando che, il contribuente che ha realizzato una plusvalenza su partecipazioni negoziate all’AIM, deve assoggettarla all’imposta sostitutiva del 26%, senza tener conto dell’eventuale rivalutazione effettuata e deve chiedere il rimborso dell’imposta versata per effetto dell’affrancamento, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973.

Tale impostazione, oltre che a contrastare con orientamenti precedenti della stessa Agenzia (per tutti vedasi la risposta ad interpello n. 514/2019, in tema di imposta di successione e donazione, nella quale si afferma che il “sistema di negoziazione autorizzato dalla Consob e gestito da Borsa Italiana S.p.A., non rientra nella definizione di “mercato regolamentato” di cui all’articolo 64-quater del TUF.”), è fortemente avversata da autorevole dottrina, anche per le difficoltà che l’impostazione retroattiva potrebbe comportare presso gli intermediari finanziari che applicano l’imposta sostitutiva in regime del “risparmio amministrato” e per l’impossibilità per alcuni contribuenti di chiedere a rimborso l’imposta oltre i 48 mesi dal versamento.

E’ auspicabile un nuovo intervento da parte dell’Agenzia su questo tema. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna



Decreto semplificazioni: disposizioni societarie.

Uncategorised Posted on Mon, September 28, 2020 18:52:56

POST 203/2020

Il Decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020), come convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 11/2020, ha confermato, per quanto concerne la materia societarie, le misure di semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e delle operazioni di aumento del capitale sociale.

Per quanto concerne le procedure per la cancellazione delle società l’articolo 40 del Decreto, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione del registro delle imprese delle società di persone e delle imprese individuali, introduce una ulteriore specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, consistente dell’omesso deposito di bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o nel mancato compimento di atti di gestione qualora all’inattività e all’omissione concorra almeno una delle seguenti circostanze: (i) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire, (ii) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci (limitatamente alla S.r.l.).

L’articolo 44 del Decreto proroga sino al 30 giugno 2021 la disposizione secondo cui, in deroga alle disposizioni del codice civile, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le delibere relative a:

a) aumenti di capitale sociale con nuovi conferimenti;

b) attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’esenzione IVA applicabile sui detergenti disinfettanti.

Uncategorised Posted on Sun, September 20, 2020 17:05:34

POST 202/2020

L’art. 124 del Decreto n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha disposto l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2020, delle cessioni di un elenco di beni considerati necessari al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’elenco aveva lasciato qualche dubbio circa l’applicabilità dell’esenzione per alcune categorie di prodotti, in particolare per i “detergenti disinfettanti per mani”.

Posto che i termini “detergenti” e “disinfettanti” sono qualificati distintamente dall’Istituto Superiore della Sanità, con i secondi soggetti ad una procedura autorizzativa per la messa in vendita sul mercato, si era ritenuto che l’esenzione IVA fosse applicabile ai prodotti venduti come presidio medico.

Posto che l’esenzione si adotta anche alle importazioni, l’Agenzia delle Dogane era intervenuta con la circolare n. 12 del 30 maggio 2020 specificando che l’art. 124 del Dl Rilancio era applicabile ad alcuni beni identificati con alcuni codici Taric del Capitolo 34.

Molte aziende del settore sono state messe in una condizione di incertezza essendo richiamati in tali elenchi anche prodotti quali saponi liquidi e prodotti per la pulizia della pelle, senza che ci sia un richiamo a eventuali proprietà disinfettanti del prodotto.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 370 del 17 settembre 2020, ha tuttavia precisato che la Nota 2 del Capitolo 34 indica che “i saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi)”.

L’Agenzia delle Entrate, considerato il tenore letterale dell’art 124, specifica pertanto che condizione necessaria per l’applicabilità dell’esenzione è che il sapone/detergente sia addizionato di sostanze disinfettanti.

Si ricorda, infine, che da 2021 cesserà l’esenzione e verrà applicata l’aliquota IVA del 5%.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Eventi straordinari e obbligo di rinegoziare i contratti.

Uncategorised Posted on Wed, September 16, 2020 08:59:52

POST 201/2020

La Corte di Cassazione con la relazione n. 56 dell’8 luglio 2020 si è soffermata ad analizzare, da un punto di vista dottrinale, l’attuale tematica dell’incidenza degli eventi straordinari sui contratti di durata.

La Corte impostando il proprio ragionamento sul dovere di correttezza contrattuale, espresso nel Codice Civile negli articoli 1175 (debitore e creditore devono comportarsi con correttezza), 1337 (le trattative devono svolgersi in buona fede), 1366 e 1375 (il contratto deve interpretarsi ed eseguirsi secondo buona fede); e sul rilievo che, ogni qualvolta un dato aspetto del rapporto non sia stato oggetto di contrattazione, il giudice può integrare il contratto secondo «gli usi» e (soprattutto) secondo «l’equità» (articolo 1374), giunge a riconoscere nel nostro ordinamento l’esistenza di un principio generale consistente in un obbligo di rinegoziazione dei contratto ogni qual volta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l’assetto giuridico economico su cui è eretta la pattuizione negoziale.

Tale obbligo, secondo la Corte, impone in capo alla parte contrente non danneggiata dall’evento straordinario di intavolare nuove trattative ma non anche di concludere un contratto alle condizioni volute dalla parte che pretende la rinegoziazione. Ne consegue che, qualora ricorrano i presupposti che legittimano la richiesta di revisione del contratto, la parte destinataria della richiesta: (i) è adempiente se raccoglie l’invito e propone (e accetta) soluzioni riequilibrative eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto; mentre (ii) è inadempiente se si oppone a nuove trattative, se si limita a intavolare trattative “di facciata” o se conduce trattative “maliziose”, senza cioè alcuna seria intenzione di addivenire alla modifica del contratto resosi squilibrato.

Non di ogni contratto, tuttavia, può essere richiesta la rinegoziazione, ma, beninteso, solo «ogni volta che dal regolamento negoziale» emergano «i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice i criteri atti a ristabilire l’equilibrio negoziale». Vi è, quindi, la necessità di «individuare un parametro cui adeguare il contratto».

Quanto, infine, ai rimedi cui può attingere il soggetto danneggiato nel caso in cui il contraente obbligato a rinegoziare si renda inadempiente all’esecuzione del contratto rinegoziato la Corte ritiene che al rimedio del risarcimento del danno si affianchi quello dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre che consente al giudice di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione non concluso.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Invito al contraddittorio preventivo: le istruzioni dell’agenzia delle entrate.

Uncategorised Posted on Sat, September 12, 2020 13:12:38

POST 200/2020

Come noto il decreto Legge 34/2019 ha introdotto una nuova previsione di contraddittorio preventivo da instaurarsi tra il contribuente ed il Fisco. Tale previsione è contenuta nell’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997.

Secondo il dettato normativo infatti l’Ufficio, ad eccezione di alcuni casi specifici, prima di emettere l’avviso di accertamento deve notificare un invito a comparire per poter attivare il procedimento di adesione.

Con la circolare n. 17/E emanata lo scorso 22 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha quindi reso nota la propria interpretazione relativamente ai contorni applicativi della nuova norma che, si ricorda, è entrata in vigore dal primo luglio 2020.

AMBITO APPLICATIVO

Nel documento di prassi citato l’Agenzia delle Entrate precisa dapprima come l’invito previsto dall’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 debba essere applicato agli accertamenti riguardanti:

–           imposte sui redditi e relative addizionali;

–           contributi previdenziali;

–           ritenute;

–           imposte sostitutive;

–           IRAP;

–           IVIE e IVAFE;

–           IVA.

L’applicazione del contradittorio preventivo deve avvenire da parte degli uffici a pena di invalidità dell’atto impositivo emesso. Quindi in linea generale gli avvisi di accertamento dovranno essere preceduti da un preventivo dialogo tra amministrazione e contribuente la cui mancanza può essere eccepita da quest’ultimo in fase contenziosa. In tale ambito spetterà dunque al giudice tributario stabilire, purché dimostrato dal contribuente sul quale ricade l’onere probatorio (cd. “prova di resistenza”), se la preventiva mancata convocazione del contribuente abbia di fatto precluso la possibilità di far valere in contraddittorio elementi determinanti che avrebbero portato l’ufficio a conclusioni differenti.

CASI DI ESCLUSIONE

L’obbligo da parte dell’agenzia di attivare il contradditorio preventivo è escluso nei casi in cui:

  • sia stata rilasciata copia del processo verbale a chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo;
  • gli obblighi di contradditorio preventivo siano già previsti per legge (abuso del diritto, indici sintetici o studi di settore);
  • vi sia particolare urgenza o fondato pericolo riguardante la riscossione;
  • venga notificato un avviso di accertamento parziale ex articolo 41-bis dpr 600/1973.

Con riferimento al primo punto l’Amministrazione finanziaria, con una applicazione particolarmente ampia della norma, nella circolare citata invita gli uffici ad attivare “il contraddittorio anche nei casi di attività accertativa correlata agli esiti di un processo verbale di «chiusura delle operazioni», al fine di addivenire quanto più possibile alla corretta individuazione della pretesa tributaria”.

Per quanto riguarda invece l’esclusione degli accertamenti parziali la norma del contradditorio preventivo specifica che in relazione all’IVA gli avvisi di rettifica parziale sono esclusivamente quelli dettati dall’articolo 54, terzo e quarto comma, del DRP 633/1972. Con ciò l’esclusione rispetto all’obbligo del contradditorio preventivo, in materia di sola IVA, riguarda quegli accertamenti parziali basati su “elementi certi e diretti” e non quindi quelli legati ad elementi presuntivi.

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA

A seguito dell’invito che non si conclude con una adesione l’ufficio potrà quindi emettere l’avviso di accertamento ma questo dovrà essere specificatamente motivato con riferimento “ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente”. In altre parole l’Agenzia delle Entrate nell’emettere l’avviso dovrà dare conto, tra le motivazioni, delle ragioni per cui non ha dato corso ai chiarimenti forniti dal contribuente. 

PROROGA DEI TERMINI

Il DL 34/2019 oltre ad introdurre le previsioni di contraddittorio preventivo di cui al nuovo articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 introduce il comma 3-bis all’articolo 5 dello stesso Dlgs stabilendo che nel caso in cui tra la data di comparizione indicata nell’invito e quella di decadenza dell’attività di controllo intercorrano meno di 90 gg è previsto che quest’ultima sia automaticamente prorogata di ulteriori 120 gg.

Pertanto, se il contribuente riceve un invito la cui data di comparizione è fissata dopo il 3 ottobre dell’anno N, con riferimento ad un periodo di imposta il cui termine di decadenza per l’accertamento è previsto per il 31 dicembre del medesimo anno N (pari a meno di 90 giorni), e l’accertamento con adesione non si dovesse perfezionare, l’ufficio può notificare l’avviso di accertamento anche oltre il termine “ordinario” di decadenza, beneficiando della proroga di 120 giorni che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno N+1 (entro il 29 o 30 aprile dell’anno N+1, a seconda che l’anno sia, rispettivamente, bisestile o meno).

ADESIONE PRECLUSA IN CASO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO PRECEDUTO DA INVITO

Si ricorda infine che l’articolo 6 del Dlgs 218/1997 prevede che il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato anche dal contribuente a seguito di avviso di accertamento a patto che quest’ultimo non sia stato preceduto da un invito a comparire per il contraddittorio. 

La previsione del citato articolo 6, applicabile ai casi di cui all’articolo 5 del Dlgs 218/1997, è stata estesa anche ai casi di contraddittorio preventivo previsti dal nuovo articolo 5-ter del medesimo Dlgs.

APPLICABILITA’ DELLA NORMATIVA SUL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ALLA LUCE DEL DIFFERIMENTO DELLA EMISSIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI PREVISTO DAL DL RILANCIO

In ultimo con la circolare n. 25/E dello scorso 20 agosto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che nei casi in cui sia necessario per l’ufficio attivare il contraddittorio preventivo il coordinamento della proroga previsto dall’articolo 5 comma 3 bis del Dlgs 218/1997 con quanto previsto in tema di termini di accertamento dall’articolo 157 comma 1 del Dl Rilancio (che ha previsto la proroga per l’emissione degli accertamenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 entro il 31 dicembre 2020 e la loro notifica entro il 31 dicembre 2021) consiste nel dare prevalenza ai tempi dettati dall’articolo 5 comma 3 bis del Dlgs 218/1997 in quanto la proroga ivi contenuta (120 gg dopo la decadenza ordinaria) determina l’inapplicabilità dell’articolo 157 comma 1 del Dl rilancio poiché la decadenza del termine risulterà successiva al 31 dicembre 2020. In tali ipotesi l’ufficio, in caso di mancata adesione, dovrà quindi notificare l’avviso di accertamento entro il 30 aprile 2021, ricorrendo i presupposti della proroga di 120 giorni decorrenti dal primo gennaio 2021.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Dividendi esteri tassati al 26% al nodo della doppia imposizione

Uncategorised Posted on Thu, September 10, 2020 08:07:29

POST 199/2020

Con la riforma della tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti dalle persone fisiche e maturati a partire dal 2018, introdotta dalla Legge di bilancio 2018, è stata prevista l’applicazione di una imposta sostituiva al 26% in luogo della parziale imponibilità IRPEF.

L’applicazione di questa nuova modalità di tassazione, prima riservata esclusivamente alle partecipazioni non qualificate, ha in sostanza determinato un aggravio in termini di prelievo impositivo oltreché un problema di doppia tassazione per gli utili percepiti dalle persone fisiche provenienti da partecipazioni di qualsiasi tipo in società estere.

Tale maccanismo impositivo infatti non consente, vista la metodologia applicativa del credito di imposta estero previsto sia dal nostro articolo 165 del TUIR che dal dettato delle varie convenzioni internazionali (i quali prevedono il recupero delle imposte estere solo qualora il relativo reddito estero entri a far parte del reddito complessivo cosa che non avviene nel caso di imposizione tramite imposta sostitutiva), il recupero delle imposte trattenute e versate all’estero al momento dell’uscita dei predetti dividendi verso l’Italia.

Altro tema è poi quello legato alla base imponibile. Ci si potrebbe domandare infatti se la base imponibile da prendere a riferimento in Italia sia a questo punto, vista l’impossibilità di usufruire del credito di imposta, da considerare al netto ovvero al lordo delle imposte trattenute all’estero. Sul punto l’Agenzia delle Entrate (circolare AE 26/e del 2004 prima e circolare AE 80/E del 2007 poi) è intervenuta distinguendo di fatto due fattispecie:

  • una secondo la quale è possibile applicare il cd. “netto frontiera” solo nel caso in cui gli utili siano percepiti dal residente in Italia esclusivamente per tramite di un intermediario residente (ad esempio una banca o una fiduciaria);
  • l’altra secondo cui non è possibile applicare la base imponibile al netto delle imposte pagate all’estero(quindi “lordo frontiera”) nel caso in cui i dividendi siano percepiti in Italia senza l’intervento di un intermediario residente.

Tale aspetto costituisce senz’altro una, a dir poco, censurabile disparità di trattamento.

Va inoltre segnalato come, anche quest’anno, le istruzioni al Modello Redditi 2020 nel presentare il rigo RM12 sezione V della dichiarazione, rigo dedicato all’indicazione degli utili provenienti da società estere, richiedano necessariamente l’indicazione degli importi percepiti al lordo delle imposte trattenute all’estero negando così, ancora una volta, la possibilità di considerare quale base imponibile il “netto frontiera” oltreché non prevedere un apposito meccanismo di recupero delle imposte versate all’estero.

Secondo tale impostazione dunque è evidente come in molti casi, dove ai sensi delle convenzioni stipulate dall’Italia con paesi esteri le trattenute in uscita possono arrivare anche al 15% (è il caso del Lussemburgo), si possa arrivare ad una imposizione complessiva pari al 41% (26%+15%) la quale rischia, a conti fatti, di essere paradossalmente più gravosa rispetto a quella prevista per le partecipazioni in società paradisiache i cui dividendi vengono tassati direttamente in IRPEF secondo il meccanismo della trasparenza.

È evidente come tale anomalia si presenti senza dubbio in conflitto con la ratio contenuta nelle diverse convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese nonché in termini più generali con il principio generale della libertà di circolazione dei capitali previsto dei trattati di funzionamento dell’Unione Europea.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Rimandata al 2021 la notifica degli avvisi di accertamento anche se non scadono nel 2020.

Uncategorised Posted on Wed, September 09, 2020 15:56:57

POST 198/2020

Nella circolare 25/E dello scorso 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha delineato i contorni applicativi dell’articolo 157 comma 1 del “Dl Rilancio” relativi all’attività di notifica degli atti di accertamento, irrogazione sanzioni, di recupero e di liquidazione.

Si ricorda infatti che dapprima il “Dl Cura” Italia era intervenuto prevedendo un vero e proprio periodo di sospensione per l’attività accertativa nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Successivamente il “Dl Rilancio” con l’articolo 157 aveva poi precisato che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate erano inibiti dal notificare, fino al 31 dicembre 2020, atti relativi ad annualità in scadenza entro il 2020.

Come detto l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 25/E del 20 agosto 2020 interviene con una interpretazione estensiva e condivisibile del dettato normativo considerando l’attività degli uffici, relativamente alla notifica degli atti, inibita non solo per le annualità in scadenza nel 2020 ma anche per quelle scadenti in anni successivi.

Con tale interpretazione viene infatti sancito un generale divieto per gli uffici accertatori di notificare atti accertativi e sanzionatori nel corso del 2020 salvo la necessità di procedere ugualmente per motivi di indifferibilità e urgenza e nei casi in cui è necessaria o opportuna l’attivazione del contraddittorio.

La Circolare inoltre chiarisce che gli Uffici potranno svolgere nell’anno in corso le attività di accertamento o di controllo sostanziale senza però procedere alla notifica degli atti a meno che non ricorrano le condizioni di indifferibilità e urgenza.

Al difuori di tali fattispecie infatti la notifica dell’atto dovrebbe ritenersi illegittima o almeno acquistare efficacia a partire dal 1° gennaio 2021 ma è ovvio che simili vizi potrebbero esser fatti valere esclusivamente in sede contenziosa.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Revisione legale: aggiornati 22 principi Isa Italia.

Uncategorised Posted on Thu, September 03, 2020 12:31:15

POST 197/2020

La Ragioneria Generale dello Stato, con determina del 3 agosto 2020, ha adottato 22 nuovi principi di revisione ISA Italia, elaborati da Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF.

Le modifiche ai vecchi principi sono state necessarie per adeguarli alle nuove normative italiane in materia di revisione, introdotte dal D.Lgs. 135/16 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento UE n. 537/14, nonché per adeguarli all’evoluzione dei principi di revisione internazionali emanati dallo IAASB.

I revisori legali e le società di revisione, pertanto, nell’ambito dello svolgimento dei propri incarichi, dovranno applicare, per le revisioni dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente, i seguenti principi ISA Italia aggiornati:

  • ISA Italia n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”;
  • ISA Italia n. 210, “Accordi relativi ai termini degli incarichi del revisore”;
  • ISA Italia n. 220, “Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio”;
  • ISA Italia n. 230, “La documentazione della revisione contabile”;
  • ISA Italia n. 240, “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio”;
  • ISA Italia n. 250, “La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio”;
  • ISA Italia n. 260, “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”;
  • ISA Italia n. 265, “Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione”;
  • ISA Italia n. 300, “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”;
  • ISA Italia n. 315, “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”;
  • ISA Italia n. 320, “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”;
  • ISA Italia n. 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”;
  • ISA Italia n. 402, “Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi”;
  • ISA Italia n. 450, “Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”;
  • ISA Italia n. 500, “Elementi probativi”;
  • ISA Italia n. 540, “Revisione delle stime contabili e della relativa informativa”;
  • ISA Italia n. 550, “Parti correlate”;
  • ISA Italia n. 580, “Attestazioni scritte”;
  • ISA Italia n. 610, “Utilizzo del lavoro dei revisore interni”;
  • ISA Italia n. 700, “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”;
  • ISA Italia n. 701, “Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente;
  • ISA Italia n. 705, “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”.

Tutti i principi di revisione in vigore sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al seguente indirizzo: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso Montebelluna



« PreviousNext »