POST 203/2020
Il Decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020), come convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 11/2020, ha confermato, per quanto concerne la materia societarie, le misure di semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e delle operazioni di aumento del capitale sociale.
Per quanto concerne le procedure per la cancellazione delle società l’articolo 40 del Decreto, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione del registro delle imprese delle società di persone e delle imprese individuali, introduce una ulteriore specifica causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, consistente dell’omesso deposito di bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o nel mancato compimento di atti di gestione qualora all’inattività e all’omissione concorra almeno una delle seguenti circostanze: (i) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire, (ii) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci (limitatamente alla S.r.l.).
L’articolo 44 del Decreto proroga sino al 30 giugno 2021 la disposizione secondo cui, in deroga alle disposizioni del codice civile, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le delibere relative a:
a) aumenti di capitale sociale con nuovi conferimenti;
b) attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.
Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso