POST 204/2020

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 308/2020, prende posizione in tema di rivalutazione di partecipazioni negoziate all’AIM affermando che, essendo quest’ultimo assimilato ad un mercato regolamentato, non sarebbe possibile beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni ex legge 448/2001. 

L’interpretazione dell’Agenzia non farebbe salvi nemmeno comportamenti diversi adottati in precedenza, affermando che, il contribuente che ha realizzato una plusvalenza su partecipazioni negoziate all’AIM, deve assoggettarla all’imposta sostitutiva del 26%, senza tener conto dell’eventuale rivalutazione effettuata e deve chiedere il rimborso dell’imposta versata per effetto dell’affrancamento, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973.

Tale impostazione, oltre che a contrastare con orientamenti precedenti della stessa Agenzia (per tutti vedasi la risposta ad interpello n. 514/2019, in tema di imposta di successione e donazione, nella quale si afferma che il “sistema di negoziazione autorizzato dalla Consob e gestito da Borsa Italiana S.p.A., non rientra nella definizione di “mercato regolamentato” di cui all’articolo 64-quater del TUF.”), è fortemente avversata da autorevole dottrina, anche per le difficoltà che l’impostazione retroattiva potrebbe comportare presso gli intermediari finanziari che applicano l’imposta sostitutiva in regime del “risparmio amministrato” e per l’impossibilità per alcuni contribuenti di chiedere a rimborso l’imposta oltre i 48 mesi dal versamento.

E’ auspicabile un nuovo intervento da parte dell’Agenzia su questo tema. 

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio Epica Montebelluna