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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Piani attestati di risanamento: maggiori benefici sino al 31.12.2021.

Uncategorised Posted on Sun, October 25, 2020 10:17:49

POST 212/2020

Come noto, varie sono le soluzioni della crisi alternative al fallimento (R.D. n. 267/1942 detta anche L.F.), tra le quali si annoverano, in via principale, il concordato preventivo (ex art. 160ss L.F.), il piano attestato di risanamento [ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.], e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F).

L’alternativa certamente meno disciplinata da un punto di vista normativo è rappresentata dal piano attestato di risanamento, per il quale è “soltanto” prevista l’esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano, nonché l’inapplicabilità degli art. 216 (bancarotta fraudolenta preferenziale) e 217 L.F. (bancarotta semplice), ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione del piano di risanamento.

I presupposti per accedere a tale alternativa sono rappresentati da: 

  1. situazione di difficoltà non irreversibile dell’impresa;
  2. scopo di risanamento del piano, con esclusione della finalità meramente liquidatoria;

il tutto con la finalità del risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, cioè il recupero di una normale situazione economico/finanziaria che consenta la conservazione della continuità aziendale.

Non essendo previsto altro, se ne desume la caratteristica privata degli accordi che allo stesso siano collegati, consentendone la riservatezza e la protezione da una pubblicità negativa nei confronti degli stakeholders e dei clienti con i quali i rapporti continuano regolarmente in quanto sarà solo necessario che gli accordi presi con i propri creditori siano finalizzati all’esecuzione del piano di risanamento i cui dati sono attestati da un esperto indipendente nominato dal debitore.

Non è previsto l’intervento del Tribunale sia nella fase delle trattative che nel processo di definizione degli accordi. Ergo, non è una procedura concorsuale, non è governabile, né è controllato, da parte di un’autorità preposta e non prevede il coinvolgimento dell’intero ceto creditorio.

Forse, a tal motivo nella Legge Fallimentare per tale strumento alternativo di risoluzione della crisi non è prevista la più ampia tutela degli interessi del ceto creditorio mediante il blocco delle azioni esecutive e la sospensione dei pagamenti dei debiti pregressi alla data di presentazione del piano, siccome invece previsto per il concordato preventivo.

Tuttavia, con l’art. 9, co. 5-bis, D.L. 23/2020 (decreto liquidità), al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti risolutivi della crisi d’impresa, si apre una finestra temporale sino alla data del 31.12.2021 nella quale il beneficio degli effetti “protettivi preventivi” propri della domanda di concordato viene esteso esplicitamente ai piani ex art. 67 L.F. (nonché agli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F.).

Operativamente, dovrà depositarsi in Tribunale normale domanda di concordato in bianco con richiesta di assegnazione dei termini, e successivamente, prima dello spirare di questi – che devono necessariamente essere concessi entro il 31 dicembre 2021 – depositare atto di rinuncia in cui si dovrà dichiarare di aver predisposto un piano attestato di cui depositerà la documentazione pubblicata presso il Registro delle Imprese.

In tal modo, il Tribunale, eseguite le valutazioni del caso, dichiarerà l’improcedibilità del ricorso di concordato in bianco, e potrà proseguirsi nelle attività conseguenti al piano attestato.

L’utilizzo di tale soluzione alternativa deve quindi essere oggetto di precise valutazioni in ordine alla convenienza di tale possibilità non solo avuto riguardo alla sua economicità e credibilità agli occhi dei creditori ma anche alla responsabilità degli organi gestori.

Infatti, se da un lato il piano attestato mantiene inalterata la governance della società e il presidio dei soci, dall’altro rischia di intraprendere un percorso che senza un vaglio del Tribunale può non ottenere il beneplacito da parte del ceto creditorio interessato.

La scelta di optare per tale strumento resta dunque preferibile in situazioni non eccessivamente complesse in quanto se si rivelasse una soluzione non idonea alla situazione da risanare, potrebbero essere sollevate eccezioni di responsabilità in capo all’organo amministrativo.

Marco Bolognesi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



L’amministratore di fatto in Italia è stabile organizzazione della società estera.

Uncategorised Posted on Sat, October 24, 2020 09:37:03

POST 211/2020   

Con la sentenza n. 21693, depositata l’8 ottobre 2020, la corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di stabile organizzazione in Italia di soggetto estero.

Nella pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno configurato quale stabile organizzazione in Italia l’attività svolta sul territorio nazionale di una società estera attraverso l’analisi di due aspetti fondamentali.

Con il primo aspetto, stando alla nozione di stabile organizzazione, i giudici hanno constatato che è necessario verificare se mediante la sede fissa d’affari la società estera svolge la propria attività nel territorio italiano ovvero un’attività economicamente rilevante, intesa in senso ampio, che comprende lo svolgimento di una prestazione di servizi o in generale qualunque attività di impresa purché riferibile al soggetto che la esercita.

Viene altresì precisato come tuttavia debbano essere escluse dal concetto di stabile organizzazione le attività non suscettibili di produrre un reddito autonomo (attività meramente preparatorie o ausiliarie). 

In altre parole non può configurarsi stabile organizzazione quando non sussiste un collegamento con l’attività produttiva dell’impresa.

Nel caso esaminato la Corte ha però specificato come detta esenzione non operi nel caso in cui le attività ausiliarie siano svolte unitamente ad un processo produttivo ancorché limitato a clienti italiani. Inoltre è stato precisato che per aversi stabile organizzazione la sede italiana deve essere utilizzata dall’impresa non residente per l’esercizio della sua attività il che non implica necessariamente che l’attività in questione debba coincidere con quella esercitata dalla casa madre, essendo sufficiente il fatto che sia svolta anche solo una qualunque attività d’impresa purché, come già sopra ricordato, riconducibile al soggetto che la esercita.

Nel caso di specie non è stata reputata mera attività ausiliaria l’attività di finanziamento svolta in favore di altre società, sempre facenti parte del medesimo gruppo, in quanto inquadrata come vera e propria attività d’impresa per la quale era dunque ipotizzabile il perseguimento di un autonomo risultato economico rispetto a quello conseguito dalla sede centrale.

Il secondo aspetto analizzato riguarda il ruolo svolto in Italia da un “amministratore di fatto” della stabile il quale avrebbe compiuto per conto della società una pluralità di attività:

– perfezionamento di contratti di acquisto e vendita;

– reimpiego del denaro ottenuto con l’attività di impresa attraverso:

– investimenti;

– finanziamenti;

– mutui a garanzia a beneficio suo e di soggetti terzi.

Attività queste che secondo la corte hanno invece integrato il requisito previsto dal comma 6 dell’articolo 162 del TUIR relativo al concetto di agente dipendente poiché, nello specifico, tale soggetto:

– emetteva fatture per conto della società;

– conservava la documentazione nell’interesse della società;

– perfezionava contratti di vendita (con propria firma autografa);

– curava i rapporti con le banche in Italia;

– pagava i fornitori;

– dava disposizioni alle banche per procedere all’incasso.

La Corte ha in ultimo specificato che, ai fini della verifica della fattispecie di cui al comma 6 dell’articolo 162 del TUIR, deve porsi dovuta attenzione, nel caso di specie, alla pluralità di attività concretamente esercitate, in particolare:

– l’attività di acquisto per conto delle consociate;

– la circostanza che i corrispettivi venissero inviati direttamente sui conti correnti accesi in Italia e l’eventuale natura di intermediazione della medesima; 

– la specifica funzione di finanziamento svolta;

– l’attività di reimpiego del denaro. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Conversione del Decreto Agosto.

Uncategorised Posted on Thu, October 22, 2020 12:29:04

POST 210/2020

Lo scorso 13 ottobre 2020 è stato definitivamente convertito in Legge il cd. “Decreto Agosto”. In allegato proponiamo un approfondimento sul tema.



Emergenza sanitaria: nuovo DPCM

Uncategorised Posted on Mon, October 19, 2020 07:35:58

POST 209/2020

A distanza di pochi giorni dall’ultimo DPCM in materia sanitaria

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato ieri un nuovo DPCM che apporta alcune modifiche al precedente.

In allegato il nuovo DPCM.

Con riferimento alle attività economiche si segnala in particolare quanto segue per le attività dei servizi di ristorazione:

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;



Il Governo ha approvato il disegno di legge di bilancio 2021, un decreto legge in materia di riscossione e un decreto legislativo in materia di codice della crisi d’impresa.

Uncategorised Posted on Sun, October 18, 2020 16:34:07

POST 208/2020

Il Consiglio dei Ministri di oggi 18 ottobre 2020 ha approvato alcuni importanti provvedimenti. Di seguito la sintesi come da comunicato stampa emanato dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2021 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Di seguito, i punti principali del provvedimento:

– SANITÀ: vengono stanziati circa 4 miliardi di euro. Le diverse misure riguardano in particolare il sostegno del personale medico e infermieristico, fra queste la conferma anche per l’anno 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale e il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie, e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza COVID-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale.

– FAMIGLIE: viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Viene inoltre prolungata la durata del congedo di paternità.

– MEZZOGIORNO: viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione.

– CUNEO FISCALE: con circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, per uno stanziamento annuale complessivo di 7 miliardi, viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro.

– RIFORMA FISCALE: vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma fiscale, che comprende l’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo “per la fedeltà fiscale”.

– GIOVANI: vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale.

– MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA: viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza COVID. Viene prorogata la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro. Vengono prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese.

– LAVORO E PREVIDENZA: vengono finanziate ulteriori settimane di Cig COVID, con lo stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna.

– TRASPORTI PUBBLICI: con fondi aggiuntivi da utilizzare nei primi mesi del 2021, vengono incrementate le risorse per il trasporto pubblico locale, in particolare modo quello scolastico.

– SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro l’anno per il diritto allo studio e sono stanziati 500 milioni di euro l’anno per il settore universitario. Sono destinati 2,4 miliardi all’edilizia universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono inoltre destinati 600 milioni di euro all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della cultura.

PROROGA DI SCADENZE FISCALI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.

CODICE DELLE CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:

chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;

riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;

chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;

rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d’impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.



Il Coronavirus e le agevolazioni IVA per alcuni beni necessari per fronteggiare l’emergenza.

Uncategorised Posted on Sun, October 18, 2020 06:37:05

POST 207/2020

L’Agenzia delle entrate, con la Circolare n.26 dello scorso 15 ottobre, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al controverso art. 124 del Decreto Rilancio, che prevede una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Secondo l’art. 124 a decorrere dal 1° gennaio 2021 è applicata l’aliquota iva del 5% sulle cessioni dei seguenti beni: Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita’ sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

La norma prevede inoltre che le predette cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, siano esenti iva, mantenendo comunque il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972

Come abbiamo già avuto modo di osservare (post 150/2020, 151/2020), la disposizione pur apprezzata nelle intenzioni, ha sollevato fin da subito molti dubbi interpretativi. Con la Circolare n.26, l’Agenzia delle entrate ha quindi voluto fornire alcuni chiarimenti sia di carattere interpretativo che di indirizzo operativo.

Innanzitutto l’Agenzia delle entrate ha ribadito che l’elenco indicato nell’art. 124 è tassativo e ha fatto rinvio ai codici di classifica doganale delle merci, riportato dalla circolare 12/2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM); tuttavia ha precisato che i beni agevolabili ai sensi dell’art. 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla Circolare n. 12/2020 dell’ADM.

In secondo luogo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione è applicabile a qualsiasi cedente ed acquirente, in qualunque stadio della commercializzazione, ed è concessa anche per gli acquisti intracomunitari, sebbene la ratio della norma sia quella di agevolare esclusivamente le cessioni aventi finalità sanitaria. 

La Circolare ha poi spiegato che l’iva agevolata si applica non solo alla cessione, ma anche al noleggio o leasing di attrezzature di cui all’art. 124.

L’Agenzia delle entrate ha anche affrontato il tema delle indicazioni da riportare in fattura, dicendo di utilizzare la dicitura «operazione esente con diritto alla detrazione» oppure di «cessione esente ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del DL n. 34 del 2020». Quanto infine alla compilazione delle Dichiarazioni IVA, l’Agenzia ha precisato che nel modello Lipe queste cessioni andranno riportate, rispettivamente, nei righi VP2 e VP3 che riepilogano il totale delle operazioni attive e passive. L’Agenzia non ha invece fornito indicazioni circa i righi del modello dichiarativo in cui inserirle e, per quanto concerne le operazioni attive, che fino al 31.12.2020 sono cessioni esenti con diritto alla detrazione, molto probabilmente dovrà essere inserito un nuovo rigo nel modello Iva per tenere conto che tali cessioni non concorrono alla formazione del pro-rata.

Giovanni LOI

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Novità per le scadenze dei pagamenti dei tributi dopo la conversione del D.L. Agosto.

Uncategorised Posted on Thu, October 15, 2020 20:05:35

POST 206/2020

Il 13 ottobre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 126 di conversione del DL di Agosto che ha introdotto alcune novità sulle scadenze dei versamenti dei tributi, prevedendo quanto segue.

1) Per le imposte sui redditi, Irap, imposte sostitutive (cedolare secca, imposta del regime forfetario e di vantaggio), addizionali, maggiorazione Ires per le società di comodo, Ivie e Ivafe:

– il saldo 2019 e primo acconto 2020 – che doveva essere pagato in via ordinaria entro il 20 agosto, con maggiorazione dello 0,4% – possa essere versato entro il 30 ottobre, con maggiorazione dello 0,8%; (regolarizzazione che vale anche per il versamento del saldo Iva 2019, ma non per il saldo e primo acconto dei contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata);

– la seconda o unica rata il cui pagamento scadrebbe in via ordinaria il 30 novembre 2020, possa essere versata entro il 30 aprile 2021;

della rimodulazione delle scadenze, che avviene senza applicazione di alcuna sanzione, ne usufruisce chi:

– esercita un’attività per la quale sono stati approvati gli Isa, a prescindere dal regime contabile adottato (ad es. forfetario) o dalla presenza di eventuali cause di esclusione o inapplicabilità degli stessi;

– non ha ricavi o compensi maggiori di Euro 5.164.569;

– ha subito un calo del fatturato, nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Il vantaggio si estende anche ai soci di società di persone e di capitali “trasparenti”, collaboratori di imprese familiari ed i coniugi che gestiscono aziende coniugali, membri di associazioni tra artisti e professionisti.

2) I pagamenti derivanti da cartelle, avvisi di addebito, di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo ed oggetto di iniziale sospensione fino al 15 ottobre, così come le rate sospese dei piani di dilazione già in essere, dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

3) dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande sono esonerati dal pagamento della Tosap e Cosap, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovo DPCM: misure di contenimento contagio da COVID-19.

Uncategorised Posted on Tue, October 13, 2020 18:11:20

POST 205/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo DPCM riguardante le misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Per il testo si veda l’allegato.

A seguire una sintesi delle principali disposizioni.

DISPOSIZIONI GENERALI:

E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, con esclusione dei predetti obblighi: 

    a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 

    b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; 

    c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

ATTIVITA’ ECONOMICHE:

le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelliessenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provinceautonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocollio linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalleRegioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nellelinee guida nazionali;

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazioneepidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre ilrischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

in ordine alle attività professionali si raccomanda che:esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezioneindividuale;

siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 del Decreto, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.



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