POST 206/2020

Il 13 ottobre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 126 di conversione del DL di Agosto che ha introdotto alcune novità sulle scadenze dei versamenti dei tributi, prevedendo quanto segue.

1) Per le imposte sui redditi, Irap, imposte sostitutive (cedolare secca, imposta del regime forfetario e di vantaggio), addizionali, maggiorazione Ires per le società di comodo, Ivie e Ivafe:

– il saldo 2019 e primo acconto 2020 – che doveva essere pagato in via ordinaria entro il 20 agosto, con maggiorazione dello 0,4% – possa essere versato entro il 30 ottobre, con maggiorazione dello 0,8%; (regolarizzazione che vale anche per il versamento del saldo Iva 2019, ma non per il saldo e primo acconto dei contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata);

– la seconda o unica rata il cui pagamento scadrebbe in via ordinaria il 30 novembre 2020, possa essere versata entro il 30 aprile 2021;

della rimodulazione delle scadenze, che avviene senza applicazione di alcuna sanzione, ne usufruisce chi:

– esercita un’attività per la quale sono stati approvati gli Isa, a prescindere dal regime contabile adottato (ad es. forfetario) o dalla presenza di eventuali cause di esclusione o inapplicabilità degli stessi;

– non ha ricavi o compensi maggiori di Euro 5.164.569;

– ha subito un calo del fatturato, nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Il vantaggio si estende anche ai soci di società di persone e di capitali “trasparenti”, collaboratori di imprese familiari ed i coniugi che gestiscono aziende coniugali, membri di associazioni tra artisti e professionisti.

2) I pagamenti derivanti da cartelle, avvisi di addebito, di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo ed oggetto di iniziale sospensione fino al 15 ottobre, così come le rate sospese dei piani di dilazione già in essere, dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

3) dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande sono esonerati dal pagamento della Tosap e Cosap, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso