POST 198/2020

Nella circolare 25/E dello scorso 20 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha delineato i contorni applicativi dell’articolo 157 comma 1 del “Dl Rilancio” relativi all’attività di notifica degli atti di accertamento, irrogazione sanzioni, di recupero e di liquidazione.

Si ricorda infatti che dapprima il “Dl Cura” Italia era intervenuto prevedendo un vero e proprio periodo di sospensione per l’attività accertativa nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Successivamente il “Dl Rilancio” con l’articolo 157 aveva poi precisato che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate erano inibiti dal notificare, fino al 31 dicembre 2020, atti relativi ad annualità in scadenza entro il 2020.

Come detto l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 25/E del 20 agosto 2020 interviene con una interpretazione estensiva e condivisibile del dettato normativo considerando l’attività degli uffici, relativamente alla notifica degli atti, inibita non solo per le annualità in scadenza nel 2020 ma anche per quelle scadenti in anni successivi.

Con tale interpretazione viene infatti sancito un generale divieto per gli uffici accertatori di notificare atti accertativi e sanzionatori nel corso del 2020 salvo la necessità di procedere ugualmente per motivi di indifferibilità e urgenza e nei casi in cui è necessaria o opportuna l’attivazione del contraddittorio.

La Circolare inoltre chiarisce che gli Uffici potranno svolgere nell’anno in corso le attività di accertamento o di controllo sostanziale senza però procedere alla notifica degli atti a meno che non ricorrano le condizioni di indifferibilità e urgenza.

Al difuori di tali fattispecie infatti la notifica dell’atto dovrebbe ritenersi illegittima o almeno acquistare efficacia a partire dal 1° gennaio 2021 ma è ovvio che simili vizi potrebbero esser fatti valere esclusivamente in sede contenziosa.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine