POST 202/2020

L’art. 124 del Decreto n. 34/2020 (c.d. “Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha disposto l’esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2020, delle cessioni di un elenco di beni considerati necessari al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’elenco aveva lasciato qualche dubbio circa l’applicabilità dell’esenzione per alcune categorie di prodotti, in particolare per i “detergenti disinfettanti per mani”.

Posto che i termini “detergenti” e “disinfettanti” sono qualificati distintamente dall’Istituto Superiore della Sanità, con i secondi soggetti ad una procedura autorizzativa per la messa in vendita sul mercato, si era ritenuto che l’esenzione IVA fosse applicabile ai prodotti venduti come presidio medico.

Posto che l’esenzione si adotta anche alle importazioni, l’Agenzia delle Dogane era intervenuta con la circolare n. 12 del 30 maggio 2020 specificando che l’art. 124 del Dl Rilancio era applicabile ad alcuni beni identificati con alcuni codici Taric del Capitolo 34.

Molte aziende del settore sono state messe in una condizione di incertezza essendo richiamati in tali elenchi anche prodotti quali saponi liquidi e prodotti per la pulizia della pelle, senza che ci sia un richiamo a eventuali proprietà disinfettanti del prodotto.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 370 del 17 settembre 2020, ha tuttavia precisato che la Nota 2 del Capitolo 34 indica che “i saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi)”.

L’Agenzia delle Entrate, considerato il tenore letterale dell’art 124, specifica pertanto che condizione necessaria per l’applicabilità dell’esenzione è che il sapone/detergente sia addizionato di sostanze disinfettanti.

Si ricorda, infine, che da 2021 cesserà l’esenzione e verrà applicata l’aliquota IVA del 5%.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia