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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Disegno di Legge di stabilità 2016: novità fiscali per il settore agricolo.

NEWS Posted on Fri, November 06, 2015 08:56:13

POST 19

Esenzione Irap per il settore agricolo

Il disegno di legge di stabilità prevede l’esclusione dall’IRAP dei seguenti soggetti:

– produttori agricoli titolari di reddito agrario (ai sensi dell’art. 32 del Tuir);

– le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001);

– le cooperative e i loro consorzi (di cui all’art. 10 del DPR 601/73).

L’esclusione dovrebbe operare anche per quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, non determinano il reddito in base alle risultanze catastali. Infatti la relazione illustrativa indica che l’esclusione riguarda tutte le attività per le quali attualmente si applica l’aliquota ridotta dell’1,9% (es. S.p.A. agricola).

Continuano ad applicare l’Irap ordinaria al 3,9% le attività di agriturismo, di allevamento e le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del Tuir.

Abrogazione del regime di esonero documentale per i produttori agricoli

Il disegno di legge di stabilità prevede l’abrogazione del regime di esonero documentale e contabile attualmente applicato a favore dei produttori agricoli con volume d’affari non superiore a € 7.000.

Tali soggetti pertanto dovranno assolvere gli adempimenti contabili e documentali al pari degli altri soggetti.

Lo stesso produttore agricolo dovrà emettere il documento fiscale a norma dell’art. 21 del DPR 633/72 per le operazione di cessione in quanto non sarà più valida l’attuale procedura che prevede l’emissione dell’autofattura da parte del cessionario.

Incremento delle percentuali di compensazione IVA per prodotti agricoli

Il disegno di legge di stabilità prevede l’incremento, fino alla misura massima del 10%, delle percentuali di compensazione previste per i produttori agricoli che applicano il regime forfettario di detrazione dell’IVA relativamente alle cessioni di alcuni prodotti ai sensi dell’art. 34 del DPR 633/72.

La misura dell’incremento di tali percentuali di compensazione, nel rispetto della soglia massima stabilita, nonché l’individuazione dei prodotti agricoli interessati dalla modifica, sono rinviate all’emanazione di apposito decreto ministeriale da adottarsi entro il 31.1.2016.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Regime forfetario e minimi 2015: le ultime novità dal disegno di legge di stabilità 2016.

NEWS Posted on Thu, November 05, 2015 17:52:54

POST 18

Il disegno di legge di stabilità per il 2016 ridefinisce il nuovo regime
forfettario introdotto dalla legge di stabilità precedente che mira ad
inglobare tutti i regimi agevolati previsti fino ad oggi (minimi, nuove
attività produttive, ex minimi, etc).

Tali modifiche sono volte essenzialmente a rendere più conveniente
l’adesione al regime forfettario.

I punti di intervento sono i seguenti:


minori vincoli all’ingresso al regime forfettario per chi ha percepito
nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati;


riduzione dell’aliquota ordinaria per i primi 5 anni di attività;


aumento dei limiti dei ricavi conseguibili;


riduzione degli oneri contributivi previdenziali.

In prima battuta è stato rimodulato, in senso più favorevole al
contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l’accesso al regime in caso
di esercizio di una attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno
precedente a quello di applicazione del forfait. Viene infatti prevista la
impossibilità di accesso al regime da parte di quei contribuenti che abbiano
conseguito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente o assimilato
superiori a 30 mila euro. Viene tuttavia previsto che il rispetto di tale
soglia risulta irrilevante qualora il rapporto di lavoro sia cessato.

Viene inoltre abrogata la formula, prima prevista dal comma 54 lett. d)
della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), secondo cui per
l’accesso al regime agevolato era necessario che i redditi conseguiti
nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professioni:

fossero in misura prevalente rispetto a quelli di lavoro dipendente o
assimilati;

se sommati a quelli di lavoro dipendente non superassero i 20 mila euro.

Il disegno di legge inoltre prevede un’ulteriore incentivo per quanto
concerne l’avvio di nuove attività produttive. Viene infatti previsto che per
le stesse l’aliquota ordinaria di imposta viene ridotta dal 15% al 5% per i
primi cinque anni di attività (in luogo della precedente previsione che vedeva
la riduzione di un terzo dei redditi prodotti secondo le modalità di calcolo
forfetarie per i primi tre anni di attività).

Viene inoltre previsto che potranno avvalersi di detta previsione
agevolativa non solo coloro che adotteranno il regime in oggetto a partire dal
2016 ma anche coloro che vi hanno aderito a partire dal 2015 limitando però
l’applicazione dell’aliquota agevolata ai successivi 4 periodi (fino all’anno
di imposta 2019) avendo già usufruito, nel 2015, della riduzione di un terzo
del reddito imponibile.

Attraverso l’aggiornamento della
tabella di cui all’Allegato 4, annesso alla L. 190/2014 vengono infine rivisti
anche i limiti ai ricavi conseguibili attraverso un sensibile adeguamento al
rialzo che consentirà una maggiore possibilità di adesione al regime
forfettario.

Dal periodo di imposta 2016 le soglie di ricavi e compensi sono
generalmente incrementate di euro 10 mila, mentre per quanto concerne gli
esercenti arti e professioni e altre attività detta soglia è aumentata di euro
15 mila.

Riportiamo, in allegato pdf, la tabella con le nuove soglie.

In ultimo viene prevista l’applicazione del regime contributivo
previdenziale ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali possono
beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi in luogo
dell’esonero minimale prima previsto.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Novità in arrivo per IMU e TASI

NEWS Posted on Wed, November 04, 2015 00:34:55

POST 17

Con il ddl stabilità 2016 il Governo è intervenuto con delle importanti novità in materia di IMU e TASI.
In prima battuta il ddl stabilità 2016 ridefinisce la tassazione relativa ai terreni agricoli prevedendo l’esenzione per quelli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e IAP di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola.

In tema di abitazione principale per quanto concerne le imposte IMU e TASI:

– per la prima (IMU – imposta municipale unica) viene confermata l’esenzione dal tributo per gli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (cd. abitazioni di lusso) già prevista con la L. 147/2014 la quale era intervenuta modificando le previsioni di cui all’art.13 c. 2 del dl 201/2011 le quali prevedevano la tassazione per tutte le abitazioni anchequelle principali non di lusso;

– per la seconda (TASI – tassa per i servizi indivisibili) il disegno di legge interviene modificando i commi 639 e 669 dell’art. 1 della L. 147/2014 riguardanti, rispettivamente, l’istituzione del tributo e del presupposto impositivo. Con tali modifiche vengono a delinearsi l’esenzione dall’imposta dell’abitazione principale sia per il proprietario dell’immobile che adibisce l’unità a tale scopo, sia per l’inquilino che ha destinato l’immobile a sua abitazione. L’esenzione viene tuttavia esclusa per i possessori di immobili di lusso, ovvero appartamenti alle categorie catastali come sopra individuate.

Viene inoltre stabilita la riduzione del prelievo a carico degli immobili destinati dai costruttori alla vendita per i quali l’aliquota ordinaria sarà pari al 0,1%. I Comuni potranno decidere di aumentare tale importo fino a 0,25%.

In ultimo il disegno di legge interviene anche in tema di IMU e TASI dovuta sui cd. “imbullonati” (ovvero quegli impianti e macchinari impiantati a terra) prevedendo che dalla prossima annualità d’imposta (2016) la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sarà effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Reverse charge: cambiano le sanzioni.

NEWS Posted on Mon, November 02, 2015 22:39:00

POST 16

A partire dal 1° gennaio 2017 cambiano le sanzioni in materia di reverse charge, che saranno applicabili
non solo alle ipotesi di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8 DPR 633/72, ma anche
alle ipotesi di autofatturazione a carico dei cessionari/committenti (se
soggetti passivi) dei produttori agricoli in regime di esonero e nel caso di
inversione contabile nell’ambito degli acquisti intracomunitari.

Si riportano di seguito le principali novità:

– cessionario/committente che non assolve l’imposta mediante il
meccanismo del reverse charge (es.
non registra la fattura ovvero la registra ma senza integrazione e successiva
rilevazione sul registro degli acquisti e su quelle delle vendite):

§
sanzione che varia da un minimo di euro
500 ad un massimo di euro 20.000: è necessario tuttavia che la fattura sia
presente nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi e l’imposta,
se esposta, sia detraibile;

§
sanzione del 90%, nel caso in cui invece
l’IVA non sia detraibile;

§
sanzione proporzionale dal 5 al 10%
dell’imponibile, con un minimo di euro 1.000 nel caso in cui la fattura non sia
presente neppure nella contabilità ai fini IVA.

Attualmente le sanzioni variano dal 100 al 200% dell’imposta, con un
minimo di euro 258.

– cedente/prestatore applica l’iva (e la versa) in luogo del reverse charge:

§
sanzione a carico del cessionario/committente
da euro 250 ad euro 10.000, con solidarietà in capo al cedente/prestatore. Il cessionario/committente
avrà diritto di detrarsi l’iva (secondo le ordinarie regole).

Attualmente la sanzione prevista è del 3% dell’imposta con un minimo
di euro 258.

– cedente/prestatore emette fattura in regime di reverse charge in luogo di quello ordinario:

§
sanzione a carico del cedente/prestatore
da euro 250 ad euro 10.000, con solidarietà in capo al cessionario/committente.

Attualmente la sanzione prevista è del 3% dell’imposta con un minimo
di euro 258.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica –
Mestre Venezia



Disegno di legge di stabilità 2016: ammortamenti in 5 anni per avviamenti e marchi affrancati nell’ambito di operazioni straordinarie.

NEWS Posted on Mon, November 02, 2015 14:11:17

POST 15

Il nostro ordinamento tributario
prevede il regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie
quali fusioni, scissioni e conferimenti,
fatta salva la possibilità concessa dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR , di
affrancare i maggiori valori contabili iscritti in bilancio a seguito di tali
operazioni e costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, mediante
l’applicazione di un imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:


12% per maggiori valori fino a € 5.000.000;


14% per la parte compresa tra € 5.000.001 e €
10.000.000;


16% per la parte eccedente.

L’imposta sostitutiva deve essere
versata in tre rate annuali in misura pari al 30%, 40% e 30%, più interessi
sulla seconda e terza rata.

Con l’art. 15 comma 10 del D.L.
185/2008 (decreto anti-crisi) è stato introdotto, inoltre, il regime così detto
“derogatorio”, che consente di assoggettare ad imposta sostitutiva del 16% i
maggiori valori emersi da operazioni straordinarie ed allocati su attività
immateriali quali avviamento e marchi, ottenendo al contempo la possibilità di ammortizzare
i maggiori valori in 10 anni, anziché in 18, così come ordinariamente previsto
dall’art. 103 del TUIR.

In questo caso l’imposta
sostitutiva del 16% deve essere versata, in un’unica soluzione, entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso
del quale è stata posta in essere l’operazione. I maggiori valori assoggettati
a tale regime si considerano riconosciuti fiscalmente nel periodo d’imposta in
cui viene versata l’imposta sostitutiva, mentre con riferimento agli
ammortamenti, la deducibilità dei maggiori valori è ammessa solo a partire del
periodo d’imposta successivo.

Il disegno di legge di Stabilità
2016 interviene sul citato regime “derogatorio”, prevedendo per le operazioni
straordinarie poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015, e quindi a valere dal 2016, la riduzione da 10 a 5 anni del periodo di ammortamento dei maggiori
valori affrancati relativi a marchi ed avviamento
.

In sintesi: per le operazioni straordinarie perfezionate a partire
dal 2016 sarà possibile affrancare fiscalmente i maggiori valori di avviamento
e marchi, versando l’imposta sostitutiva del 16%, entro il 16 giugno 2017. I
valori affrancati saranno, quindi, riconosciuti fiscalmente a partire dal 2017,
mentre dal 2018 potranno essere dedotti gli ammortamenti sui maggiori valori in
misura pari ad un quinto anziché un decimo.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica – Montebelluna



Liquidazione IVA posticipata: la Cassazione ritorna sul comportamento da tenersi.

NEWS Posted on Mon, November 02, 2015 08:30:52

POST 14

La Cassazione con la Sentenza n. 15636/2015 ha fornito
alcuni chiarimenti in materia di IVA sul funzionamento del regime fiscale di
contabilità presso terzi.

La regola generale,
come è noto, prevede che la liquidazione IVA di un mese avvenga sulla base
delle operazioni poste in essere in tale stesso periodo.

Per chi affida la tenuta
della contabilità a terzi
invece l’Imposta sul valore aggiunto dovuta per
un mese può essere calcolata sulla base delle operazioni poste in essere
nel mese antecedente quello oggetto di liquidazione.

Un esempio chiarisce meglio il funzionamento. Si
prenda la liquidazione IVA del mese di luglio 2016. La regola generale prevede
che questa venga effettuata tenuto conto delle operazioni poste in essere in
tale mese e, se ne scaturisce un debito non compensabile, quest’ultimo formerà
oggetto di versamento nel corso del successivo mese di agosto. Nel regime di
contabilità presso terzi, invece, la liquidazione Iva del mese di luglio è effettuata
tenuto conto delle operazioni effettuate a giugno. Quanto al momento del
versamento nulla cambia, poiché l’eventuale debito dovrà essere versato sempre
nel mese di agosto.

In altre parole il regime di contabilità presso terzi
consente di utilizzare una diversa base di calcolo per determinare l’IVA dovuta
in relazione al singolo mese, ma non comporta alcun differimento del termine di
versamento rispetto all’ordinario regime contabile e per, dirlo con le parole
della Suprema Corte “non
comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici
dell’imposta; posto, infatti, che lo stesso legislatore prevede espressamente
che la liquidazione IVA, e quindi il suo versamento, debba essere effettuato
entro il termine previsto … e quindi entro il giorno 16 di ciascun mese
seguente, anche nell’ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di
contabilità presso terzi non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo
dell’imposta da versare (determinato dalla non pronta disponibilità della
documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell’ambito
della stessa azienda) corrisponda anche un diverso termine per effettuare il
versamento dell’imposta stessa”.

Resta fermo che essendo l’Iva un tributo “solare”, in
sede di dichiarazione annuale si dovrà effettuare un conguaglio, per
considerare tutte le operazioni poste in essere nel corso dell’anno.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia



Voluntary Disclosure: relazione accompagnatoria al 30 dicembre 2015 per tutti

NEWS Posted on Sat, October 31, 2015 10:43:38

POST 13

Vale per tutti i contribuenti la proroga al 30 dicembre 2015 del termine per la trasmissione agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della relazione di accompagnamento all’istanza di adesione alla procedura di Voluntary Disclosure: la proroga riguarda quindi sia le domande presentate entro il 30 settembre u.s. sia per quelle presentate o che saranno presentate entro il 30 novembre 2015.

Tale importante chiarimento ufficiale è contenuto in una errata corrige trasmessa al Senato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l’analisi tecnico normativa del D.L. 30 settembre 2015, n. 153 (in corso di conversione).

Nello stesso termine del 30 dicembre 2015 è possibile integrare le istanze già presentate o da presentarsi entro il 30 novembre 2015.

Per approfondimenti sul tema della voluntary disclosure si veda anche:
www.voluntarydisclosure.diegocavaliere.it

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Tassati i rimborsi chilometrici ‘da casa’ se superiori a quelli dalla sede di servizio

NEWS Posted on Sat, October 31, 2015 08:27:25

POST 12

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 92/E di ieri 30 Ottobre 2015 ha affrontato il tema dei rimborsi spese corrisposti ai dipendenti sotto forma di indennità chilometrica (argomento che l’Agenzia aveva già trattato con la circolare n. 326/E del 1997 e le risoluzioni n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e n. 53/E del 2009).

Come è noto i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

La Risoluzione 92/E di ieri specifica che:

1) laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR,

2) invece, nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso



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