POST 17

Con il ddl stabilità 2016 il Governo è intervenuto con delle importanti novità in materia di IMU e TASI.
In prima battuta il ddl stabilità 2016 ridefinisce la tassazione relativa ai terreni agricoli prevedendo l’esenzione per quelli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e IAP di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola.

In tema di abitazione principale per quanto concerne le imposte IMU e TASI:

– per la prima (IMU – imposta municipale unica) viene confermata l’esenzione dal tributo per gli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (cd. abitazioni di lusso) già prevista con la L. 147/2014 la quale era intervenuta modificando le previsioni di cui all’art.13 c. 2 del dl 201/2011 le quali prevedevano la tassazione per tutte le abitazioni anchequelle principali non di lusso;

– per la seconda (TASI – tassa per i servizi indivisibili) il disegno di legge interviene modificando i commi 639 e 669 dell’art. 1 della L. 147/2014 riguardanti, rispettivamente, l’istituzione del tributo e del presupposto impositivo. Con tali modifiche vengono a delinearsi l’esenzione dall’imposta dell’abitazione principale sia per il proprietario dell’immobile che adibisce l’unità a tale scopo, sia per l’inquilino che ha destinato l’immobile a sua abitazione. L’esenzione viene tuttavia esclusa per i possessori di immobili di lusso, ovvero appartamenti alle categorie catastali come sopra individuate.

Viene inoltre stabilita la riduzione del prelievo a carico degli immobili destinati dai costruttori alla vendita per i quali l’aliquota ordinaria sarà pari al 0,1%. I Comuni potranno decidere di aumentare tale importo fino a 0,25%.

In ultimo il disegno di legge interviene anche in tema di IMU e TASI dovuta sui cd. “imbullonati” (ovvero quegli impianti e macchinari impiantati a terra) prevedendo che dalla prossima annualità d’imposta (2016) la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sarà effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso