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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Tassazione dei canoni di locazione non riscossi.

NEWS Posted on Tue, July 23, 2019 08:04:13


POST 512

L’articolo 3-quinquies del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha modificato il disposto dell’articolo 26 del Tuir anticipando il momento in cui è possibile evitare la tassazione dei canoni di locazione non riscossi relativi ai contratti di locazione di immobili abitativi.

L’articolo 26 del Tuir prevede infatti che la tassazione dei canoni di locazione non percepiti deve avvenire fino a che non giunga a termine il procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Solamente a partire da questo momento è possibile non assoggettare a tassazione i canoni non percepiti, mentre per quelli non percepiti nei precedenti periodi d’imposta (già tassati) è prevista l’attribuzione di un credito d’imposta.

Con la modifica apportata dal Decreto Crescita il momento in cui è possibile escludere dalla tassazione i canoni non percepiti è anticipato alla data dell’intimazione dello sfratto per morosità o dell’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e non pagati.

La modifica opera, tuttavia, esclusivamente per i nuovi contratti di locazione abitativa stipulati a partire dal prossimo 1° gennaio 2020.

Si precisa infine che relativamente ai contratti di locazione ad uso non abitativo l’articolo 26 Tuir non prevede alcun rimedio, ragione per cui è necessario ottenere la risoluzione del contratto per evitare la tassazione dei canoni non percepiti.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Il Credito d’imposta per fiere internazionali è legge: a breve il decreto attuativo.

NEWS Posted on Thu, July 11, 2019 06:32:34

POST 511

Il 29 giugno 2019 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di Conversione n. 58-2019 del Decreto Crescita. La Legge conferma l’introduzione di un Credito d’imposta volto a supportare la partecipazione delle imprese italiane, esistenti alla data del 1° gennaio 2019, a fiere internazionali.

Il Credito d’imposta verrà riconosciuto nella misura del 30% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 60.000 euro e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e nel rispetto del regime De minimis.

Le spese ammissibili saranno:

– Spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi;

– Allestimento degli spazi espositivi;

Attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Una novità importante introdotta nella Legge di Conversione del Decreto è la possibilità di usufruire dell’agevolazione per partecipare anche per fiere internazionali che si svolgono in Italia e non più solo all’estero.

L’incentivo, ripartito in tre quote annuali di pari importo, sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo stanziato dalla Legge di Conversione, che è pari a 5 milioni di euro per il 2020.

Con successivo provvedimento il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, approverà le disposizioni attuative della misura che, oltre all’elenco delle fiere internazionali per cui sarà ammesso il credito, riguarderanno anche le tipologie di spese ammesse e le procedure per l’ammissione al beneficio.

A cura di Villani & Partners



La Farmacia entra nell’era dello scontrino elettronico.

NEWS Posted on Mon, July 01, 2019 10:48:16

POST 510

Malgrado la fatturazione elettronica sia già una realtà fin dal 1° gennaio scorso, pur con le deroghe per quanto concerne le cessioni e prestazioni rientranti nel Sistema tessera sanitaria; malgrado l’esclusione prevista fino al 1° gennaio 2020 per tutte le farmacie con un volume d’affari inferiore a euro 400 mila; malgrado la “proroga di fatto” operata attraverso la moratoria delle sanzioni per i primi 6 mesi, prevista dall’art. 12-quinquies del DL 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019; malgrado tutto ciò, a decorrere dal 1° luglio 2019, ai sensi dell’art. 2 del DLgs n.127 del 5 agosto 2015, la maggior parte delle nostre farmacie (che hanno un volume d’affari superiore a euro 400 mila!) è obbligata alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Da oggi quindi anche lo scontrino, che rispetto alla fattura è certamente il documento di certificazione fiscale prevalente in farmacia, è diventato elettronico.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.15/E pubblicata il 29 giugno scorso è andata in soccorso di quelle molte farmacie che non si sono attrezzate per tempo, magari perché hanno sperato fino all’ultimo in una più decisa proroga (poi non arrivata) oppure con la scusa della (del resto reale) carenza nel mercato di registratori di cassa telematici (in grado di assolvere ai nuovi obblighi),

L’Agenzia ha chiarito che questi “ritardatari”, che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico, potranno fino all’attivazione di un Registratore Telematico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ovvero i corrispettivi di luglio, entro agosto; quelli di agosto, entro settembre; ecc.) servendosi dei “vecchi registratori di cassa in uso”, rilasciando lo scontrino fiscale al cliente e compilando Il Registro dei corrispettivi.

La Circolare ha anche preannunciato che le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri saranno presto definite da uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Nel frattempo è stato attivato all’interno dell’Area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) un nuovo servizio per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi che consente ai soggetti interessati di predisporre online un documento commerciale, inserendo i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico) e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Il documento potrà essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se il cliente è d’accordo, trasmesso via email.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



E’ ufficiale la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 per i soggetti ISA.

NEWS Posted on Sat, June 29, 2019 07:58:10

POST 509

Nella giornata di ieri 27 giugno 2019, è stata confermata la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte Irpef, Ires, Irap e dell’Iva, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

La disposizione di legge, approvata dal Senato, prevede che: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamentirisultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3”.

Sembra possibile affermare che tutti i soggetti possano beneficiare della proroga, anche se esclusi dall’applicazione degli Isa (come, ad esempio, i contribuenti minimi e forfettari); il fattore discriminante sembra essere rappresentato dalla tipologia di attività svolta, che deve essere inclusa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Inoltre, possono beneficiaredella proroga i soci delle societàche svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza.

Restano esclusi della prorogai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Corrispettivi telematici: niente proroga.

NEWS Posted on Fri, June 28, 2019 11:38:25


POST 508

Con l’approvazione del cd. Decreto Crescita è stata confermato l’avvio dal prossimo 1° luglio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.

Per i soggetti con volume d’affari inferiore a detto limite l’obbligo scatterà dal prossimo 1° gennaio.

Abbandonata ogni speranza di una proroga, più che giustificabile considerati i problemi nell’approvvigionamento dei registratori di cassa di nuova generazione, il provvedimento ha però previsto le seguenti novità:

trasmissione dei dati: pur rimanendo con frequenza giornaliera la memorizzazione dei dati, l’invio dei dati dei corrispettivi dovrà essere effettuato entro 12 gg. dall’effettuazione dell’operazione;

regime sanzionatorio: non verranno applicate sanzioni se la trasmissione telematica viene effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’IVA. La moratoria delle sanzioni è prevista per i primi 6 mesi.

Es: la trasmissione dei dati dei corrispettivi di luglio 2019 può essere effettuata entro il mese di agosto.

Si ricorda che è stato previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l’adeguamento al nuovo obbligo, con un massimo di € 250 in caso di acquisto di un nuovo registratore o di € 50 in caso di adattamento del registratore in uso.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 successivamente alla registrazione della fattura di acquisto e a condizione che la fattura sia stata pagata con modalità tracciabili.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Scambio di lettere brevi manu equiparato alla spedizione.

NEWS Posted on Mon, June 17, 2019 22:52:36

POST 507

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19799/2018, confermando l’orientamento già espresso con la propria sentenza n. 30179/2017, ha statuito che, ai fini della formalizzazione di un accordo commerciale a mezzo “scambio di corrispondenza”, lo scambio delle lettere perfezionato mediante la consegna brevi manu è equiparato a quello realizzato a mezzo servizio postale con la conseguente che diviene del tutto irrilevante la mancanza della prova dell’avvenuta spedizione da una parte all’altra dei documenti redatti in forma di proposta e accettazione spesso contestata dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Tax subsidy scheme for foreign pensioners who transfer their residence to Italy: the provision issued by the Inland Revenue.

NEWS Posted on Mon, June 17, 2019 13:43:25

POST 506

Article 1, paragraphs 273 and 274 of the 2019 Budget Law, introduced article 24 ter of the Income Tax Code (TUIR) which regulates a new optional regime for natural persons receiving a pension income, who transfer their residence to Italy, pursuant to Article 2, paragraph 2 of the Income Tax Reform, in any of the boroughs of the regions of Sicily, Calabria, Sardinia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise and Puglia with a maximum population of 20,000 inhabitants.

These subjects are in fact allowed to opt into the subsidy scheme for the application of a 7% substitute tax applicable to all categories of income, received from a foreign source or produced abroad.

In order to apply the aforementioned tax subsidy, the law foresees that the scheme:

§ can be opted into by natural persons who have not been fiscally resident in Italy in the five tax periods prior to that in which the subsidy scheme becomes effective, and who transfer their residence from Countries with which administrative cooperation agreements are in force;

§ is opted into on the tax return form relating to the tax year in which their residence is transferred to Italy and becomes effective from that tax year onwards;

§ is valid for the first five tax years following the year in which it becomes effective.

It should also be noted that, pursuant to the provisions of article 1, paragraph 274 of the 2019 Budget Law, pensioners who opt into this scheme are not required to complete Section RW of the Italian Tax Return Form concerning the reporting obligations of assets held outside Italy (so-called tax monitoring) and are exempt from Ivie and Ivafe tax.

With provision no. 167878/29019 of 31 May 2019, the Inland Revenue intervened by defining the methods used to opt into and opt out of this subsidy scheme, the cessation of the effects and the payment methods of the substitute tax as well as the information source to identify the Boroughs with the characteristics foreseen by article 24-ter, paragraph 1, of the Income Tax Code (TUIR).

How to opt into the scheme

The scheme can be opted into from the 2019 tax year and is concluded with the indication of the same in the tax return form referring to the tax period in which the subject transferred his/her residence in Italy pursuant to article 2, paragraph 2 of the Income Tax Code.

The tax payer shall therefore declare to be eligible to opt into the subsidy scheme in the Tax Return form, pursuant to Article 24ter of the Income Tax Code, and also indicate:

– the States or foreign territories for which the tax payer intends to opt out of the substitute tax scheme(under paragraph 8 article 24-ter of the Income Tax Code);

– the State of residence of the foreign entity paying the pension income referred to in Article 49, paragraph 2, letter a, of the Income Tax Code;

the amount of foreign income subject to the substitute tax.

The faculty to opt out of the substitute tax scheme with reference to the income produced in one or more States or foreign territories, may also be exercised in the tax return forms relating to the tax years subsequent to that in which the opt in was exercised.

As regards the identification of the population residing in the Borough in Southern Italy to which the residence is transferred, the Provision clarified how to refer, in order to ensure compliance with the condition of establishing one’s residence in a borough with a low population, to the data resulting from the “Annual Borough Population Census” published on the website of the National Statistics Institute (ISTAT) relative to January 1st of the year prior to the first year of validity of the scheme.

This data will then be relevant for each of the scheme validity periods provided that the tax payer does not transfer his or her residence to another Italian borough.

Termination of the effects, opting out of the scheme and expiry date

The scheme is valid for the entire duration of the five tax periods subsequent to the one in which the opt in was exercised, unless a termination of the effects, opting out of the scheme or expiry of the scheme occurs.

The subsidising effects of the scheme terminate at the end of the ordinary period envisaged or may:

be opted out of by the same tax payer in one of the periods subsequent to the one in which the opt in was exercised;

expire if:

o the requirements envisaged by the law are no longer met;

o there is omitted or partial payment of the taxes due;

o if the residence is moved to an Italian borough other than those “subsidised” or abroad.

The opt out and the expiry of the scheme preclude the possibility of opting in again.

Tax payment

As regards the payment of the substitute tax, the Provision clarifies how the same shall be paid in a single instalment within the income tax payment deadline.

Alberto Simonetti
Chartered Accountant – Studio EPICA Treviso



Corte di Giustizia UE: recenti orientamenti in tema di Beneficiario effettivo.

NEWS Posted on Sat, June 15, 2019 08:49:08

POST 505

Con alcune recenti ed importanti sentenze (cause riunite C-116/16 e C- 117/16, riferite all’applicazione della direttiva comunitaria sui dividendi “madre-figlia”, e cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16, riguardanti il trattamento fiscale della direttiva “interessi-canoni”) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha formulato interessanti considerazioni relativamente alla definizione antielusiva di “Beneficiario effettivo”.

Nello specifico i giudici unionali hanno ribadito come le esenzioni fiscali previste dalle normative comunitarie siano riservate ai soli “beneficiari effettivi” e delle stesse non possono quindi giovarsi fraudolentemente e abusivamente soggetti “artatamente” interposti.

Per determinare la pratica abusiva la Corte sottolinea come la stessa debba connaturarsi di circostanze oggettive per le quali risulti, nonostante il rispetto formale delle previsioni normative, che l’obiettivo principale della norma agevolativa non sia stato conseguito, oltreché di un elemento soggettivo consistente nella volontà di creare appositamente una struttura artificiosa volta esclusivamente a creare le condizioni per l’ottenimento della sola agevolazione fiscale comunitaria.

Costituiscono quindi, a titolo di esempio, indicatori della natura abusiva dello sfruttamento delle agevolazioni previste dalla norma comunitaria in materia di dividendi e interessi e canoni:

il trasferimento dei proventi percepiti ad un soggetto terzo, integralmente o quasi, entro un lasso di tempo molto breve;

– il fatto che la società interposta realizzi un utile imponibile insignificante;

– il fatto che l’unica attività della società interposta sia quella di percepire i proventi e di ritrasferirli a terzi (questione da valutare in base al bilancio, ai costi effettivamente sostenuti, al personale impiegato, alla disponibilità di locali e attrezzature ecc.).

In entrambi i casi (interessi e dividendi), sono le Amministrazioni fiscali a dover dimostrare la sussistenza di pratiche abusive. Tuttavia, le Amministrazioni fiscali potranno negare le agevolazioni dimostrando tutti gli elementi costitutivi delle pratiche abusive volte solo al conseguimento dell’indebito vantaggio fiscale pur non avendo l’obbligo di individuare i beneficiari “finali”. Queste infatti dovranno esclusivamente accertare che il preteso beneficiario altro non è che un soggetto interposto la cui unica finalità è quella di portare al gruppo vantaggi fiscali altrimenti indebiti.

In altre parole con queste pronunce la Corte di Giustizia UE ha precisato come debba considerarsi“Beneficiario effettivo”esclusivamente il soggetto che percepisce i redditi essendone il titolare giuridico e potendone disporre pienamente senza avere alcun obbligo di immediata retrocessione verso altri soggetti ad esso collegati, per i quali le agevolazioni in questione non avrebbero potuto essere applicate.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



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