POST 497

Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, noto anche come “Decreto Crescita”, ha introdotto importanti novità al regime agevolato previsto dall’articolo 16 del D.lgs 147/2015, il cd. regime degli “impatriati”.

Si ricorda in sintesi che il regime degli impatriati prevede un sensibile incentivo fiscale della durata di cinque periodi di imposta per i lavoratori residenti all’estero che trasferiscono la propria residenza in Italia.

Le modifiche apportate dall’articolo 5 del Dl Crescita al regime degli impatriati mirano ad intensificare l’attrattività al rientro per quei soggetti che hanno studiato o lavorato all’estero per un periodo di tempo minimo di due anni ampliando notevolmente il perimetro soggettivo di applicazione oltreché la misura dell’agevolazione.

Preliminarmente si precisa che le novità in commento saranno applicabili alle persone fisiche che trasferiranno la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2020 (ai fini fiscali il trasferimento in Italia deve avvenire dopo il 3 luglio 2019).

Chi può usufruire dell’agevolazione

I destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche, cittadini europei oppure di Stati con i quali l’Italia ha in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale, titolari di redditi da lavoro dipendente, assimilati e lavoro autonomo che:

non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta antecedenti il trasferimento in Italia;

– trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e si impegnano a mantenerla per almeno due anni;

prestano la loro attività lavorativa prevalentemente in Italia.

Le nuove misure agevolative

Al fine di rendere maggiormente attrattiva l’agevolazione in commento, come già accennato in premessa, il DL crescita apporta sensibili variazioni alla misura dell’agevolazione in quanto:

viene innalzata dal 50% al 70% la percentuale di esenzione del reddito imponibile ai fini Irpef prodotto in Italia (pertanto tassazione solo sul 30% del reddito);

vengono ridotti da cinque a due i periodi di imposta di residenza estera precedenti al trasferimento in Italia;

– viene eliminato l’obbligo, prima vigente, per i lavoratori impatriati di rivestire ruoli diretti ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;

– viene eliminata la necessità di dover prestare lavoro presso una azienda residente;

l’esenzione viene innalzata fino al 90% del reddito nei casi in cui la residenza venga trasferita in una regione del sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia);

– il beneficio viene prorogato di ulteriori 5 anni, nella misura del 50%, nei casi in cui il lavoratore, dopo il suo trasferimento in Italia, acquisti una unità abitativa di tipo residenziale in Italia ovvero che l’acquisto venga effettuato nei dodici mesi precedenti (l’acquisto può essere fatto anche dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli anche in comproprietà) ovvero abbia almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo. Nel caso in cui i figli minori o a carico o in affido preadottivo siano almeno tre l’agevolazione prevede l’esenzione al 90% dei redditi imponibili ai fini IRPEF anche nei cinque periodi di imposta successivi.

Non più necessaria l’iscrizione all’AIRE

Il decreto crescita introduce inoltre all’articolo 16 del D.lgs 147/2015 il comma 5 ter nel quale viene previsto che potranno accedere all’agevolazione anche gli “ex” residenti in Italia anche qualora non abbiano formalmente provveduto a cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente in Italia per iscriversi all’AIRE. La norma prevede infatti che saranno considerati residenti all’estero i cittadini italiani non iscritti all’AIRE purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

La medesima previsione di favore si applica poi anche ai lavoratori già impatriati al 31.12.2019.

Per tali soggetti infatti la normativa prevede una specie di “sanatoria” secondo cui, per gli anni di imposta per i quali sono stati notificati atti impositivi non definitivi e per i quali non siano trascorsi i termini per l’accertamento, gli stessi, ancorché non iscritti all’AIRE, sono ammessi all’agevolazione nella misura prevista (50% di esenzione per cinque periodi di imposta) dalla normativa vigente al 31.12.2018 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso