POST 505

Con alcune recenti ed importanti sentenze (cause riunite C-116/16 e C- 117/16, riferite all’applicazione della direttiva comunitaria sui dividendi “madre-figlia”, e cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16, riguardanti il trattamento fiscale della direttiva “interessi-canoni”) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha formulato interessanti considerazioni relativamente alla definizione antielusiva di “Beneficiario effettivo”.

Nello specifico i giudici unionali hanno ribadito come le esenzioni fiscali previste dalle normative comunitarie siano riservate ai soli “beneficiari effettivi” e delle stesse non possono quindi giovarsi fraudolentemente e abusivamente soggetti “artatamente” interposti.

Per determinare la pratica abusiva la Corte sottolinea come la stessa debba connaturarsi di circostanze oggettive per le quali risulti, nonostante il rispetto formale delle previsioni normative, che l’obiettivo principale della norma agevolativa non sia stato conseguito, oltreché di un elemento soggettivo consistente nella volontà di creare appositamente una struttura artificiosa volta esclusivamente a creare le condizioni per l’ottenimento della sola agevolazione fiscale comunitaria.

Costituiscono quindi, a titolo di esempio, indicatori della natura abusiva dello sfruttamento delle agevolazioni previste dalla norma comunitaria in materia di dividendi e interessi e canoni:

il trasferimento dei proventi percepiti ad un soggetto terzo, integralmente o quasi, entro un lasso di tempo molto breve;

– il fatto che la società interposta realizzi un utile imponibile insignificante;

– il fatto che l’unica attività della società interposta sia quella di percepire i proventi e di ritrasferirli a terzi (questione da valutare in base al bilancio, ai costi effettivamente sostenuti, al personale impiegato, alla disponibilità di locali e attrezzature ecc.).

In entrambi i casi (interessi e dividendi), sono le Amministrazioni fiscali a dover dimostrare la sussistenza di pratiche abusive. Tuttavia, le Amministrazioni fiscali potranno negare le agevolazioni dimostrando tutti gli elementi costitutivi delle pratiche abusive volte solo al conseguimento dell’indebito vantaggio fiscale pur non avendo l’obbligo di individuare i beneficiari “finali”. Queste infatti dovranno esclusivamente accertare che il preteso beneficiario altro non è che un soggetto interposto la cui unica finalità è quella di portare al gruppo vantaggi fiscali altrimenti indebiti.

In altre parole con queste pronunce la Corte di Giustizia UE ha precisato come debba considerarsi“Beneficiario effettivo”esclusivamente il soggetto che percepisce i redditi essendone il titolare giuridico e potendone disporre pienamente senza avere alcun obbligo di immediata retrocessione verso altri soggetti ad esso collegati, per i quali le agevolazioni in questione non avrebbero potuto essere applicate.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso