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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Agevolazioni fiscali per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Fri, June 14, 2019 05:31:39

POST 504

La Legge di Bilancio 2019, al suo articolo 1 commi 273 e 274, ha introdotto l’articolo 24 ter del TUIR il quale regola un nuovo regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del TUIR, in uno dei comuni delle regioni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

A tali soggetti è infatti consentito optare per l’applicazione di una imposta sostituiva con aliquota al 7% per tutti i redditi, di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero.

Per poter applicare la predetta agevolazione la norma prevede che l’opzione:

§ può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

§ è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta;

§ è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

Si evidenzia inoltre che, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 274 della Legge di Bilancio 2019, i pensionati che esercitano l’opzione non sono tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi relativo agli obblighi di segnalazione delle attività detenute fuori dall’Italia (cd. monitoraggio fiscale) e sono esenti dall’Ivie e dall’Ivafe.

Con il provvedimento n. 167878/29019 del 31 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta definendo le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dall’articolo 24-ter, comma 1, del TUIR.

Modalità di esercizio dell’opzione

L’opzione è esercitabile dal periodo di imposta 2019 e la stessa si perfeziona con l’indicazione della stessa nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta nel quale il soggetto ha trasferito la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del TUIR.

Nella dichiarazione dei redditi il contribuente dovrà quindi segnalare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa di cui all’articolo 24ter del TUIR ed inoltre indicare:

– gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva(ex comma 8 articolo 24-ter del TUIR);

– lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a, del TUIR;

l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.

La facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione.

Per quanto concerne l’individuazione del della popolazione residente nel Comune del Mezzogiorno in cui viene trasferita la residenza, il Provvedimento ha chiarito come si dovrà fare riferimento, al fine di vedere rispettata la condizione di stabilire la residenza in un comune a bassa densità abitativa, al dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

Tale dato avrà poi rilevanza per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.

Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza

L’opzione ha validità per tutta la durata del regime ovvero per i cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.

Gli effetti agevolativi del regime cessano al termine del periodo ordinario previsto oppure possono:

essere revocati dallo stesso contribuente in uno dei periodi successivi a quello in cui è stata esercitata l’opzione per il regime;

decadere qualora:

o vengano meno i requisiti previsti dalla norma;

o vi sia un omesso o parziale versamento delle imposte dovute;

o qualora la residenza sia spostata in un comune italiano diverso da quelli “agevolati” o all’estero.

La revoca dell’opzione e la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Versamento dell’imposta

Con riferimento al versamento dell’imposta sostituiva il Provvedimento chiarisce come la stessa debba essere versata in un’unica soluzione entro la data per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Veneto: pubblicato il bando per investimenti in macchinari, impianti e hardware dedicato alle imprese manifatturiere.

NEWS Posted on Wed, June 12, 2019 06:10:19

POST 503

La Regione Veneto ha recentemente pubblicato un nuovo bando, dedicato alle imprese del settore manifatturiero, finalizzato ad agevolare l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per la produzione digitale. L’intervento intende sostenere l’innovazione di prodotto e di processo e l’ammodernamento di macchinari ed impianti. La dotazione finanziaria è pari a 16 milioni di euro.

Le spese ammissibili, da sostenersi a partire dal 9 luglio 2019 ed entro maggio 2021, sono le seguenti:

a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale nuovi (compresa l’installazione e il software collegato);

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, funzionali alla realizzazione del progetto proposto nel limite massimo del 50% delle spese di cui al punto a) ed entro il limite di 100.000 euro;

c) consulenze specialistiche (nel limite massimo del 20% delle spese di cui al punto a);

d) rilascio di certificazioni di sistemi di gestione in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e/o del Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS III, UNI ISO 14040:2006 e UNI ISO 14044:2006.

Le spese potranno riguardare anche le tecnologie legate al Piano Industria 4.0, per le quali è stato predisposto un apposito sportello di presentazione delle domande.

Il bando prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 150.000 euro corrispondente ad una spesa rendicontata di 500.000 euro. L’importo minimo dei progetti è fissato in 60.000 euro.

Per la presentazione delle domande sono previsti due sportelli a seconda che il progetto preveda o meno spese ammissibili per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti al modello “Industria 4.0”:

– Sportello A “Industria 4.0” (domande con spese ammissibili per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti al modello “Industria 4.0”) dal 9 luglio 2019 al 16 luglio 2019;

– Sportello B (domande per progetti non legati ad Industria 4.0) dal 18 luglio 2019 al 25 luglio 2019.

A cura di Villani & Partners



La proroga dei versamenti al 22 luglio sembra essere più vicina.

NEWS Posted on Tue, June 11, 2019 09:02:50

POST 502

Dopo la firma del DPCM da parte del ministro dell’economia, i versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti ai nuovi ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) avranno una proroga di 20 giorni dal termine originario (1° luglio). Saranno interessati alla proroga lavoratori autonomi, ditte e società obbligati per il primo anno alla compilazione degli Isa, ma anche contribuenti “collegati” a chi deve compilare le “pagelle fiscali”, come per esempio, i soci di società di persone e quelli di Srl in trasparenza o collaboratori di imprese familiari, professionisti e mini-imprese nel regime dei minimi e dei forfettari

Tuttavia, l’Iter per la conferma della proroga dovrà essere completato con la firma del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e con la successiva registrazione alla Corte dei Conti prima della pubblicazione finale in “Gazzetta Ufficiale”.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso



Nuovi chiarimenti sull’utilizzo delle perdite pregresse e il ricalcolo del credito per imposte estere in sede di accertamento e adesione.

NEWS Posted on Tue, June 11, 2019 08:30:18

POST 501

Di recente, con la circolare n. 4/2019, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a dirimere alcuni dubbi di carattere operativo con riferimento allo scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento e dell’ipotesi di ricalcolo del credito per le imposte pagate all’estero ai fini della detrazione dalle maggiori imposte accertate.

Riguardo all’utilizzabilità delle perdite pregresse, ai sensi dell’art. 84 del Tuir (nel limite massimo dell’80% del reddito imponibile), in sede di accertamento l’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il Contribuente in dichiarazione abbia utilizzato solo parzialmente le predette perdite ad abbattimento del reddito sfruttando, ai sensi del comma 1 art. 84 del TUIR ultimo periodo, eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte, versamenti in acconto o eccedenze, è possibile ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse dichiarato ab origine il proprio imponibile nella misura corretta.

Pertanto nel caso in cui un contribuente presenti perdite pregresse pari a 1.200 e un imponibile di 1.000, si supponga che lo stesso utilizzi ritenute e crediti per 800 e perdite pregresse per 200 (nei limiti quindi dell’80 per cento). L’ufficio successivamente contesta un maggior imponibile di 700. In tale situazione se il contribuente avesse dichiarato correttamente il proprio reddito questo sarebbe stato pari a 1.700 (1.000 + 700). Tenuto conto che l’80% di 1.700 (reddito che avrebbe dovuto dichiarare) è pari a 1.360, con riferimento al maggiore imponibile accertato di 700 il contribuente potrà chiedere la compensazione integrale con le perdite pregresse. In tal modo il totale delle perdite compensate sarà pari a 900, ancora inferiore all’80% del reddito imponibile pari a 1.360.

Con riferimento invece al calcolo della detrazione per le imposte pagate all’estero nel caso in cui venga accertato un maggior reddito prodotto in Italia, l’Agenzia delle Entrate specifica che, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento, dovrà aversi riguardo, in sede di accertamento con adesione, al ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta.

In tale ipotesi, infatti, il credito per le imposte pagate all’estero sarebbe stato detratto dall’imposta italiana nella misura conseguente al corretto imponibile dichiarato.

In questo senso viene pertanto precisato che la detrazione del credito per le imposte pagate all’estero, riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ai sensi del comma 6 dell’articolo 165 del TUIR, se ancora disponibile, possa essere riconosciuta, previo riscontro documentale da parte dell’Ufficio, in detrazione dalla maggiore imposta definita su richiesta del contribuente in sede di contraddittorio nell’ambito del procedimento di adesione.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Interventi di riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche – detrazione d’imposta oppure sconto diretto del corrispettivo.

NEWS Posted on Sun, June 09, 2019 10:49:24

POST 500

Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità di trasformare la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche in uno sconto del corrispettivo dovuto al soggetto che ha eseguito i lavori.

Nello specifico, la norma prevede che per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche (rispettivamente interventi ex art. 14 e 16 del D.L. 63/2013), il soggetto che ha diritto alle relative detrazioni fiscali può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Lo sconto sul corrispettivo viene rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Ferme restando tutte le previgenti disposizioni normative in merito ad interventi ammissibili, ammontare di spesa e percentuali di detrazione, il contribuente può quindi ora optare per tre diverse possibilità per l’utilizzo della detrazione:

– utilizzo “diretto” della detrazione;

– sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore;

– cessione del credito derivante dalla detrazione a favore di terzi.

Il fornitore che si accorda con il proprio cliente per applicare lo sconto sul corrispettivo, dovrà anticipare la somma, che gli sarà poi rimborsata, per pari importo, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, per importo pari allo sconto praticato e utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

La norma prevede che tali compensazioni non siano soggette ai “normali” limiti previsti per le compensazioni (700.000 euro per compensazioni annuali e 250.000 euro di credito imposta).

La norma è chiaramente di interesse per il contribuente che intende eseguire i lavori perché consente uno sconto immediato del corrispettivo dovuto ed è ancor più interessante per i soggetti che non hanno capienza d’imposta per poter beneficiare della detrazione.

Resta invece dubbia la convenienza e/o opportunità per il fornitore che dovrebbe concedere uno sconto immediato a fronte di un credito di imposta che può essere recuperato solo in cinque anni.

Rinviamo ogni ulteriore chiarimento al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà disciplinare le modalità attuative della nuova disposizione normativa, comprese le modalità di esercizio dell’opzione, che dovrà naturalmente essere effettuata d’intesa con il fornitore.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Regime transitorio dei dividendi da partecipazioni qualificate.

NEWS Posted on Sat, June 08, 2019 06:30:33

POST 499

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 56/E pubblicata il 6 giugno 2019, è intervenuta per precisare che, nonostante la lettera della norma, la disciplina transitoria in materia di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate può trovare applicazione anche sulla base di delibere adottate fino al 31.12.2017.

Come è noto, la Legge di bilancio 2018 ha rivisto il regime impositivo dei dividendi conseguiti da persone fisiche non imprenditori, estendendo alle partecipazioni qualificate la disciplina vigente partecipazioni non qualificate con la previsione della applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26%.

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018, seguendo ilprincipio di cassa (data di percezione del dividendo).

Tuttavia, il legislatore, ha introdotto uno specifico regime transitorio, in forza del quale “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.

Pertanto, per gli utili deliberati dal 01.01.2018 al 31.12.2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, in forza del quale gli utili derivanti da partecipazioni qualificate sono tassati nella seguente misura:

  • 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al12.2007,
  • 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 12.2007,
  • 58,14% per utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 12.2016.

Sulla base del tenero letterale della norma sono sorti dubbi con riferimento all’applicabilità della disciplina transitoria sopra esposta nel caso in cui la distribuzione degli utili sia stata deliberata entro il 31.12.2017.

Tuttavia, come giustamente ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione in esame, ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017”.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Tutor di apprendisti, stage e praticanti: obbligo di pagamento dei premi inali anche per i soggetti normalmente non tenuti all’iscrizione.

NEWS Posted on Fri, June 07, 2019 10:24:38

POST 498

Il Centro Studi e Ricerche dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano coglie l’occasione di un quesito pubblicato a febbraio 2019, per trattare l’argomento dell’obbligo assicurativo INAIL per tutti i soggetti a cui venga affidato il tutoraggio di apprendisti, stagisti, tirocinanti e praticanti.

Nello specifico il quesito sottoposto riguarda la richiesta da parte dell’ente di estendere la tutela assicurativa ad un avvocato che risulta tutor formativo di un apprendista assunto presso il proprio studio professionale.

Si ricorda che i professionisti, come anche, per esempio, i titolari di ditta individuale di tipo commerciale, non sono soggetti generalmente assicurabili presso l’INAIL, ai sensi del D.P.R. 1124/65.

L’INAIL, con nota interna del 18/01/2016, è intervenuto sull’argomento sostenendo che l’obbligo di pagamento del premio ricade su tutti i soggetti che ricoprano il ruolo di tutor, seppure si tratti di personale privo di tutela assicurativa obbligatoria (come, nella fattispecie, un avvocato).

L’impianto teorico si basa sull’assunto che l’art. 4 del D.P.R. 1124/65 al punto 5) cita tra i soggetti da assicurare “gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale”, richiamati anche dall’art. 1 al punto 28).

Le istruzioni operative diffuse il 19/06/1998 alle Unità Centrali e Territoriali dell’INAIL avevano già precedentemente precisato che “…il responsabile aziendale dell’ inserimento dei tirocinanti, indicato dalle aziende ospitanti, dovrà – ove ne ricorra l’obbligo – risultare inserito nella posizione (assicurativa) della ditta ospitante»; con tali istruzioni si intende che qualora il tutor sia impegnato, anche momentaneamente, nello svolgimento delle attività previste al punto 28) dell’art. 1 e al punto 5) dell’art. 4, è necessariamente soggetto all’obbligo di versamento del premio assicurativo INAIL.

Pertanto, per riassumere e chiarire, i professionisti (es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri, geometri..) e gli imprenditori individuali commerciali (es. gli agenti e rappresentanti, i consulenti aziendali organizzati in ditta individuale) nel caso ricoprano la carica di tutor per un apprendista, uno stagista, un tirocinante, un praticante, hanno l’obbligo di:

· attivare una posizione INAIL aziendale (se non già in possesso per la copertura di eventuali dipendenti o collaboratori familiari)

· di versare il premio assicurativo per il tutor in base alla classificazione del rischio a cui è sottoposto per tutta la durata del tutoraggio

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



DECRETO CRESCITA: Ampliata l’agevolazione per gli “impatriati”.

NEWS Posted on Thu, June 06, 2019 12:10:44

POST 497

Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, noto anche come “Decreto Crescita”, ha introdotto importanti novità al regime agevolato previsto dall’articolo 16 del D.lgs 147/2015, il cd. regime degli “impatriati”.

Si ricorda in sintesi che il regime degli impatriati prevede un sensibile incentivo fiscale della durata di cinque periodi di imposta per i lavoratori residenti all’estero che trasferiscono la propria residenza in Italia.

Le modifiche apportate dall’articolo 5 del Dl Crescita al regime degli impatriati mirano ad intensificare l’attrattività al rientro per quei soggetti che hanno studiato o lavorato all’estero per un periodo di tempo minimo di due anni ampliando notevolmente il perimetro soggettivo di applicazione oltreché la misura dell’agevolazione.

Preliminarmente si precisa che le novità in commento saranno applicabili alle persone fisiche che trasferiranno la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2020 (ai fini fiscali il trasferimento in Italia deve avvenire dopo il 3 luglio 2019).

Chi può usufruire dell’agevolazione

I destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche, cittadini europei oppure di Stati con i quali l’Italia ha in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale, titolari di redditi da lavoro dipendente, assimilati e lavoro autonomo che:

non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta antecedenti il trasferimento in Italia;

– trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e si impegnano a mantenerla per almeno due anni;

prestano la loro attività lavorativa prevalentemente in Italia.

Le nuove misure agevolative

Al fine di rendere maggiormente attrattiva l’agevolazione in commento, come già accennato in premessa, il DL crescita apporta sensibili variazioni alla misura dell’agevolazione in quanto:

viene innalzata dal 50% al 70% la percentuale di esenzione del reddito imponibile ai fini Irpef prodotto in Italia (pertanto tassazione solo sul 30% del reddito);

vengono ridotti da cinque a due i periodi di imposta di residenza estera precedenti al trasferimento in Italia;

– viene eliminato l’obbligo, prima vigente, per i lavoratori impatriati di rivestire ruoli diretti ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;

– viene eliminata la necessità di dover prestare lavoro presso una azienda residente;

l’esenzione viene innalzata fino al 90% del reddito nei casi in cui la residenza venga trasferita in una regione del sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia);

– il beneficio viene prorogato di ulteriori 5 anni, nella misura del 50%, nei casi in cui il lavoratore, dopo il suo trasferimento in Italia, acquisti una unità abitativa di tipo residenziale in Italia ovvero che l’acquisto venga effettuato nei dodici mesi precedenti (l’acquisto può essere fatto anche dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli anche in comproprietà) ovvero abbia almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo. Nel caso in cui i figli minori o a carico o in affido preadottivo siano almeno tre l’agevolazione prevede l’esenzione al 90% dei redditi imponibili ai fini IRPEF anche nei cinque periodi di imposta successivi.

Non più necessaria l’iscrizione all’AIRE

Il decreto crescita introduce inoltre all’articolo 16 del D.lgs 147/2015 il comma 5 ter nel quale viene previsto che potranno accedere all’agevolazione anche gli “ex” residenti in Italia anche qualora non abbiano formalmente provveduto a cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente in Italia per iscriversi all’AIRE. La norma prevede infatti che saranno considerati residenti all’estero i cittadini italiani non iscritti all’AIRE purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

La medesima previsione di favore si applica poi anche ai lavoratori già impatriati al 31.12.2019.

Per tali soggetti infatti la normativa prevede una specie di “sanatoria” secondo cui, per gli anni di imposta per i quali sono stati notificati atti impositivi non definitivi e per i quali non siano trascorsi i termini per l’accertamento, gli stessi, ancorché non iscritti all’AIRE, sono ammessi all’agevolazione nella misura prevista (50% di esenzione per cinque periodi di imposta) dalla normativa vigente al 31.12.2018 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



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