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Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità di trasformare la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche in uno sconto del corrispettivo dovuto al soggetto che ha eseguito i lavori.

Nello specifico, la norma prevede che per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche (rispettivamente interventi ex art. 14 e 16 del D.L. 63/2013), il soggetto che ha diritto alle relative detrazioni fiscali può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Lo sconto sul corrispettivo viene rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Ferme restando tutte le previgenti disposizioni normative in merito ad interventi ammissibili, ammontare di spesa e percentuali di detrazione, il contribuente può quindi ora optare per tre diverse possibilità per l’utilizzo della detrazione:

– utilizzo “diretto” della detrazione;

– sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore;

– cessione del credito derivante dalla detrazione a favore di terzi.

Il fornitore che si accorda con il proprio cliente per applicare lo sconto sul corrispettivo, dovrà anticipare la somma, che gli sarà poi rimborsata, per pari importo, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, per importo pari allo sconto praticato e utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

La norma prevede che tali compensazioni non siano soggette ai “normali” limiti previsti per le compensazioni (700.000 euro per compensazioni annuali e 250.000 euro di credito imposta).

La norma è chiaramente di interesse per il contribuente che intende eseguire i lavori perché consente uno sconto immediato del corrispettivo dovuto ed è ancor più interessante per i soggetti che non hanno capienza d’imposta per poter beneficiare della detrazione.

Resta invece dubbia la convenienza e/o opportunità per il fornitore che dovrebbe concedere uno sconto immediato a fronte di un credito di imposta che può essere recuperato solo in cinque anni.

Rinviamo ogni ulteriore chiarimento al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà disciplinare le modalità attuative della nuova disposizione normativa, comprese le modalità di esercizio dell’opzione, che dovrà naturalmente essere effettuata d’intesa con il fornitore.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso