POST 496

L’articolo 4 del cd. “D.L. Crescita” (Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019) è intervenuto in materia di “Patent Box” con l’obiettivo di rendere più celere per contribuente il procedimento attraverso il quale poter fruire della predetta agevolazione.

Si ricorda, in estrema sintesi, che Il “Patent Boxè un’agevolazione che consiste nella parziale esenzione (50%) dei redditi che derivano dall’utilizzo di alcuni beni immateriali. L’obiettivo è quello di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo, di incentivare il rientro in Italia dei beni immateriali che al momento risultano collocati all’estero, nonché il mantenimento di quelli che si trovano già in Italia per evitare una loro ricollocazione all’estero.

Con le novità introdotte dal Dl Crescita viene data la possibilità al contribuente di autodeterminare, in alternativa alla ordinaria procedura di ruling di cui all’articolo 31-ter del DPR 600/1973 e a decorrere dal periodo di imposta 2019, il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione il cui possesso va indicato nella dichiarazione dei redditi.

Il contenuto della documentazione sarà individuato da un futuro provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il prossimo 30 luglio 2019.

I contribuenti che eserciteranno l’opzione in commento dovranno poi ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, indicandola nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

L’opzione inoltre può essere esercitata anche nel caso in cui sia già stata avviata con l’Agenzia delle Entrate l’ordinaria procedura di ruling per annualità pregresse a condizione che non si sia già concluso il relativo accordo e previa comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di rinunciare alla procedura. Anche in tal caso l’agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione.

Infine il comma 2 dell’articolo 4 del DL Crescita prevede una esimente sanzionatoria secondo la quale in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa, determinato direttamente dal contribuente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione da infedele dichiarazione qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, con riferimento:

– all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati,

– ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

L’esimente sanzionatoria è inoltre consentita anche in sede di dichiarazione integrativa, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza
dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso