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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

DL Crescita: Agevolazione Patent Box più “snella” con l’autodeterminazione in dichiarazione dei redditi.

NEWS Posted on Wed, June 05, 2019 13:50:59

POST 496

L’articolo 4 del cd. “D.L. Crescita” (Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019) è intervenuto in materia di “Patent Box” con l’obiettivo di rendere più celere per contribuente il procedimento attraverso il quale poter fruire della predetta agevolazione.

Si ricorda, in estrema sintesi, che Il “Patent Boxè un’agevolazione che consiste nella parziale esenzione (50%) dei redditi che derivano dall’utilizzo di alcuni beni immateriali. L’obiettivo è quello di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo, di incentivare il rientro in Italia dei beni immateriali che al momento risultano collocati all’estero, nonché il mantenimento di quelli che si trovano già in Italia per evitare una loro ricollocazione all’estero.

Con le novità introdotte dal Dl Crescita viene data la possibilità al contribuente di autodeterminare, in alternativa alla ordinaria procedura di ruling di cui all’articolo 31-ter del DPR 600/1973 e a decorrere dal periodo di imposta 2019, il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione il cui possesso va indicato nella dichiarazione dei redditi.

Il contenuto della documentazione sarà individuato da un futuro provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il prossimo 30 luglio 2019.

I contribuenti che eserciteranno l’opzione in commento dovranno poi ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, indicandola nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

L’opzione inoltre può essere esercitata anche nel caso in cui sia già stata avviata con l’Agenzia delle Entrate l’ordinaria procedura di ruling per annualità pregresse a condizione che non si sia già concluso il relativo accordo e previa comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di rinunciare alla procedura. Anche in tal caso l’agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione.

Infine il comma 2 dell’articolo 4 del DL Crescita prevede una esimente sanzionatoria secondo la quale in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa, determinato direttamente dal contribuente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione da infedele dichiarazione qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, con riferimento:

– all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati,

– ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

L’esimente sanzionatoria è inoltre consentita anche in sede di dichiarazione integrativa, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza
dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



“Mini IRES”: Novità del decreto crescita.

NEWS Posted on Tue, June 04, 2019 05:40:11

POST 495

L’articolo 2 del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) riscrive la disciplina dell’agevolazione “Mini Ires”, inizialmente introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, che prevedeva una riduzione dell’Ires al 15%, a fronte di utili accantonati a riserva, diverse da quelle non disponibili, di investimenti in beni strumentali nuovi e dell’assunzione di forza lavoro rispetto a quella in essere al 30 settembre 2018.

Le nuove norme, che si applicheranno già a partire dal 2019, per le società di capitali ed, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito d’impresa degli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevedono l’applicazione, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, delle seguenti aliquote:

22,5% per l’anno di imposta 2019,

– 21,5% per il 2020,

– 20,5% per il 2021,

– 20% dal 2022.

Il Decreto specifica, inoltre, che si considerano come non disponibili, le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da processi di valutazione (ad esempio le riserve per utili su cambi, le riserve da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, riserve da fair value le riserve da rivalutazioni di beni). Il primo periodo d’imposta in cui si applica l’agevolazione è il 2019, quindi i primi utili su cui calcolare la “Mini Ires” saranno quelli realizzati al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva nel corso del 2019.

L’incremento del patrimonio netto, invece, deve essere calcolato come differenza tra il patrimonio netto esistente alla fine di ciascun periodo d’imposta, senza tener conto del risultato dell’esercizio medesimo ed al netto degli utili accantonati a riserva agevolati negli esercizi precedenti, ed il patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato dell’esercizio stesso.

Esempio:

– Utile 2018: euro 1.000.000, integralmente accantonato a riserva disponibile nel 2019;

– Reddito imponibile Ires 2019: euro 1.500.000;

– Incremento patrimoniale: euro 1.000.000;

– L’Ires 2019 sarà pari a: euro 225.000 (1.000.000 di euro al 22,5%) più euro 120.000 (500.000 di euro x 24%), per un totale di euro 345.000.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica Treviso e Montebelluna



Cedolare secca anche in caso di conduttore imprenditore.

NEWS Posted on Fri, May 31, 2019 09:35:20

POST 494

Come noto la Legge di bilancio 2019 ha modificato la disciplina della cedolare secca estendendone l’applicazione anche ai contratti di locazione relativi ad immobili destinati all’uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 a condizione che la superficie complessiva dell’immobile, al netto delle pertinenze, non sia superiore a 600 metri quadrati.

In merito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50/E/2019 del 17 maggio 2019 ha chiarito che la nuova disciplina della cedolare secca, come modificata con la Legge di bilancio 2019, trova applicazione anche ai canoni derivanti dai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale (cat. C/1) conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Resta invece ferma l’inapplicabilità della “cedolare secca” alle locazioni aventi ad oggetto immobili abitativi concluse con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



La Legge sulla concorrenza, l’Enpaf, il nuovo contributo dello 0,5% e i problemi della categoria.

NEWS Posted on Thu, May 30, 2019 09:34:43


POST 493

Una delle poche opportunità che la Legge sulla concorrenza (Legge n.124/2017) ha offerto a quei “farmacisti-titolari” interessati non tanto a vendere, quanto piuttosto a conservare la loro farmacia, riguarda la possibilità di ampliare la compagine societaria attraverso il coinvolgimento di terzi, spesso famigliari, non-farmacisti.

È così accaduto che, a partire dalla seconda metà del 2017, molti titolari abbiano approfittato delle nuove disposizioni al fine di efficientare la propria struttura organizzativo-gestionale oppure per superare le problematiche connesse alla trasmissione ereditaria della Farmacia. Problematiche recentemente acuitesi con l’inasprimento dei termini di tolleranza per la “gestione provvisoria” (art. 7, comma 9, Legge n. 362/1991) ad opera prima di Bersani (Legge n. 248/2006) e poi di Monti (Legge n.27/2012).

Con stupore, rammarico, rabbia, rassegnazione, nelle ultime settimane molti di questi farmacisti sono stati raggelati dalla richiesta di un contributo annuale a favore dell’Enpaf.

Un nuovo, ulteriore contributo nella misura -udìte! udìte!- dello 0,5% del fatturato annuale della farmacia.

Il Regolamento emanato dall’Ente di previdenza lo scorso 16 aprile, richiamando testualmente il disposto normativo (art. 1, comma 441 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Legge di Bilancio per l’anno 2018) ha infatti previsto che: “a decorrere dal 1° gennaio 2018, le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all’ENPAF un contributo previdenziale pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell’IVA. Il contributo è versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio”.

Pertanto non solo le società di capitali, ma anche le società di persone (le S.a.s. e le S.n.c.) in cui il numero dei soci-non-farmacisti sia superiore al numero dei soci-farmacisti, sono obbligate al versamento del nuovo contributo.

Va tuttavia osservato che lo spirito della norma in realtà non era quello di colpire i farmacisti, ma obbligare le società di capitali titolari di farmacie private al versamento contributivo a favore dell’Ente previdenziale di categoria. Infatti, ciò che la norma doveva scongiurare erano i contraccolpi alle casse dell’Enpaf per effetto della progressiva acquisizione di farmacie private da parte delle società di capitali in seguito -appunto- alla nuova Legge sulla concorrenza.

Proprio per questo i senatori D’Ambrosio Lettieri e Mandelli già nel dibattito che portò alla formazione della Legge n.124/2017, avevano presentato un emendamento per cui: “le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato netto IVA. Il contributo dovrà essere versato all’Ente previdenziale annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio”.

L’emendamento non fu accolto. Tuttavia, gli stessi senatori non si scoraggiarono e alla prima occasione utile, nel corso dell’approvazione della Legge n. 205/2017, lo riproposero (emendamento n.41.0.52): questa volta con successo. Un successo che venne subito riconosciuto da tutta la categoria.

Invero, nell’iter parlamentare di conversione in Legge, il tenore della disposizione era stato in parte alterato, aggiungendo l’infelice il riferimento, per le sole società di persone, alla “maggioranza di soci non farmacisti”. Ciononostante lo spirito della norma non venne stravolto. Infatti, come si evince dagli atti parlamentari e in particolare dalla Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio, in commento appunto all’art.1, comma 441, il legislatore volle precisare che l’intento della norma era “rendere pressoché neutrale il prelievo contributivo rispetto allo status giuridico del titolare della farmacia privata, persona fisica o società”.

Lo stesso Enpaf, nella Newsletter n.1/2018, al riguardo ha prontamente affermato che: “La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, comma 441) ha stabilito che le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, dovranno versare all’Enpaf un contributo pari allo 0,5% sul fatturato al netto dell’Iva. Il contributo dovrà essere versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura di esercizio. La misura ha la finalità sostanziale di compensare il minor gettito che deriverà all’Enpaf dalla modifica introdotta dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza che ha previsto la possibilità della gestione societaria delle farmacie in capo a soggetti non farmacisti”.

In modo ancor più evidente il “Regolamento di attuazione relativo al contributo dello 0,5%”, licenziato in via provvisoria dallo stesso Consiglio nazionale dell’Enpaf, tenutosi il 24 aprile 2018, nel richiamare il dettato normativo (art. 1, comma 441, Legge n. 205/2017), precisò che: “per quanto riguarda le società di persone, la maggioranza dei soci non farmacisti deve essere individuata sulla base dell’ammontare delle quote di partecipazione e non del numero degli stessi”.

Il nuovo Regolamento, pubblicato il 16 aprile 2019, nel disciplinare l’ambito e le modalità di applicazione del contributo, si è tuttavia dimenticato di richiamare l’importante precisazione che “per quanto riguarda le società di persone, la maggioranza dei soci non farmacisti deve essere individuata sulla base dell’ammontare delle quote di partecipazione e non del numero degli stessi”.

Una dimenticanza non da poco, che costerà molti soldi a tanti farmacisti. Una norma che doveva essere a difesa della categoria, si è rivelata un boomerang, una pugnalata alle spalle.

Una vicenda -insomma- che lascia molto amaro in bocca e non solo perché fa in gran parte decadere uno dei pochi vantaggi della Legge sulla concorrenza, ma soprattutto perché esprime tutta la debolezza di una categoria da troppi anni vessata da norme contrarie.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



La regolarizzazione delle violazioni formali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

NEWS Posted on Wed, May 29, 2019 18:26:40

POST 492

Con la circolare n. 11/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione in relazione alla procedura di regolarizzazione delle violazioni formali di cui all’articolo 9 DL n. 119 del 23 ottobre 2018.

Nello specifico l’Agenzia è intervenuta elencando in maniera esemplificativa, e non esaustiva, le principiali fattispecie con riferimento alle quali è possibile ricorrere alla definizione in commento.

Cosa si può regolarizzare

Possono essere oggetto di definizione, purché commesse in annualità per le quali non è ancora decorso il termine di decadenza alla data del 24 ottobre 2018, ovvero contenute in atti o procedimenti pendenti alla data del 19 dicembre 2018 e non ancora divenuti definitivi alla data del versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione, le seguenti irregolarità, infrazioni o inosservanze:

· la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;

· l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA. Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;

· l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;

· l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;

· l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;

· l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto;

· l’erronea compilazione della dichiarazione d’intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;

· l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;

· la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

· le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;

· l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;

· l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

· la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

· la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;

· la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018;

· l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frodesolo nel caso in cui l’imposta risulti, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;

· l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;

· l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto ad esclusione delle omissioni relative all’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis (ad esempio l’opzione per il consolidato nazionale ovvero l’opzione per la cedolare secca);

· la mancata iscrizione al VIES.

Cosa non può essere regolarizzato

Sono invece escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9 le violazioni sostanzialiossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.

Sono, altresì, escluse, per espressa previsione normativa, le infrazioni, le inosservanze e le omissioni afferenti:

· ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro, l’imposta di successione, etc…);

· ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 (19 dicembre 2018);

· ad atti pendenti al 19 dicembre 2018 ma divenuti definitivi – a seguito di pronuncia giurisdizionale oppure per effetto di altre forme di definizione agevolata – anteriormente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;

· ad atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (c.d. voluntary disclosure), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura.

La definizione di cui all’articolo 9, inoltre,non può essere utilizzata per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Per l’effetto non rientrano nella definizione le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE.

La regolarizzazione, inoltre, non può riguardare le violazioni aventi ad oggetto omessi o tardivi pagamentie più in generale, le tutte violazioni riferibili al tributo aventi natura sostanziale.

Non può, quindi, essere definita:

· l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;

· la “tardiva” presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo;

· l’acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;

Sono escluse, altresì:

· l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta;

· l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;

· l’indicazione di componenti negativi indeducibili, come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.

· le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;

· l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.

Infine, sono escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9 le seguenti violazioni, considerate le ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce la dichiarazione:

· l’omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti;

· l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;

· gli errori collegati al visto di conformità (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale).

Come regolarizzare

La regolarizzazione di cui all’articolo 9 è subordinata all’osservanza, da parte degli interessati, dei seguenti adempimenti:

a. versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero – come precisato dal provvedimento – in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24, indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito utilizzando il codice tributo “PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI-definizioneagevolata-art.9del DL n.119/2018”.

b. “rimozione delle irregolarità od omissioni. La rimozione va effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020. Ne deriva, in generale, l’obbligo di rimuovere – per ciascun periodo d’imposta – tutte le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata.

Tuttavia, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse e solo in presenza di un giustificato motivo, è consentito provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ad esempio, mediante una lettera di compliance.

Così, ad esempio, se il contribuente riceve una lettera dicompliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, la stessa può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 abbia già provveduto al versamento della prima o unica rata per il medesimo periodo d’imposta. Se, invece, la medesima lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento dei 200 euro per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte nel termine sopra richiamato.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



IMU: nuove percentuali di deducibilità dal reddito d’impresa.

NEWS Posted on Mon, May 27, 2019 08:50:44

POST 491

L’articolo 3 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha modificato i limiti di deducibilità dal reddito di impresa dell’IMU pagata sugli immobili strumentali a decorrere dall’anno di imposta 2019.

Il D.L. prevede in particolare le seguenti nuove percentuali di deducibilità:

50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);

60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;

70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l’IMU risulta deducibile all’ulteriore condizione dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) ed è sempre indeducibile ai fini dell’Irap.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Decreto Crescita: guida alle misure per il rilancio delle imprese.

NEWS Posted on Sun, May 26, 2019 10:33:18


POST 490

Con la pubblicazione del Decreto Crescita sono state introdotte nuove misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane, con particolare attenzione verso il processo di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello del “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Di seguito i nuovi incentivi nel dettaglio.

Reintroduzione del superammortamento

Dopo essere stato tagliato dalla Legge di Bilancio 2019, il superammortamento ritorna con una maggiorazione sulle quote di ammortamento pari al 130% per gli investimenti in beni strumentali sostenuti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. Le nuove disposizioni contenute nel Decreto Crescita prevedono l’utilizzo del superammortamento per gli investimenti effettuati fino 30 giugno 2020, a condizione, che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti essere accettato dal venditore e sia già stato liquidato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.

Potenziamento della Nuova Sabatini

Il Decreto prevede novità anche per gli incentivi destinati ad agevolare l’accesso al credito per investimenti in beni strumentali, infatti, la Legge Sabatini viene potenziata estendendo a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile per ciascuna impresa, a differenza del limite di 2 milioni di euro precedentemente fissato. Le modifiche all’incentivo prevedono anche l’estensione della misura anche al finanziamento delle PMI impegnate in processi di capitalizzazione o di ricambio generazionale. I finanziamenti sono concessi a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza del piano di ammortamento del finanziamento. Il contributo previsto è in conto impianti rapportato agli interessi calcolati a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese.Inoltre, per i finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro il contributo viene erogato in un’unica soluzione e non più in sei rate.

Proroga del Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo

Il credito d’imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo è stato prorogato fino al 2023. L’incentivo prevede, per le imprese che investono fino ad un massimo 20 milioni di euro per le attività di Ricerca & Sviluppo, un credito d’imposta pari al 25% delle spese ammissibili calcolato sulla quota incrementale di spesa rispetto alla media dei costi sostenuti nel triennio 2012-2013-2014. La spesa incrementale a partire dal 2021 dovrà essere calcolata prendendo come riferimento la media degli investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo implementati nei tre periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2019.

Bando per attività di Ricerca & Sviluppo nell’ambito dell’economia circolare

L’agevolazione mira, attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica, a rendere i processi produttivi più efficienti in relazione al tempo e alle risorse impiegate e meno impattanti per l’ambiente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di recupero dei materiali e di minimizzazione degli scarti, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un’economia circolare a basse emissioni in tutti i settori. Con la pubblicazione di un apposito bando, verranno agevolati i progetti di Ricerca & Sviluppo con un importo compreso tra 500.000 e 2 milioni di euro per modernizzare il comparto industriale, apportando in questa maniera benefìci sia all’economia che all’ambiente.

L’agevolazione consiste in un mix di strumenti finanziari articolato come segue:

– Finanziamento agevolato per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;

– Contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese.

Al finanziamento agevolato dovrà essere associato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla banca finanziatrice scelta dall’impresa tra le banche aderenti alla convenzione. I due finanziamenti (agevolato e bancario) saranno poi regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, nell’ambito del quale il finanziamento bancario non potrà essere inferiore al 10% delle spese ammissibili.

Bando Digital Transformation

Il bando è finalizzato ad attuare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle piccole e medie imprese. Possono dunque accedere al contributo le PMI operanti nel settore manifatturiero o dei servizi, con almeno due bilanci depositati ed un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad almeno 500.000 euro. Saranno finanziati progetti di trasformazione tecnologia e digitale, con un importo minimo di 200.000 euro, diretti all‘implementazione di tecnologie 4.0, quali: advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, big data e analytics. Il contributo concesso sarà pari al 50% dei costi ammissibili. Per il biennio 2019/2020 sono stati stanziati 100 milioni di euro.

Credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali

L’incentivo supporta le imprese italiane nella diffusione del proprio business nei mercati internazionali. Il credito d’imposta in oggetto è rivolto a tutte le imprese esistenti dal 1° gennaio 2019 ed è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute nel 2019 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore fino ad un limite massimo di 60.000 €. Le spese ammissibili comprendono: affitti di stand, allestimenti di fiere ed eventi,attività promozionali, comunicazione del brand e dei prodotti,realizzazione di unità produttive in paesi esteri, produzione e vendita di prodotti nei mercati internazionali.Entro il 29 giugno 2019, mediante apposito decreto attuativo, ilMinistero dello Sviluppo Economico provvederà ad attivare la misura.

Modifiche alle procedure del Patent box

Il Patent box consiste nell’esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall’uso di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e tutto ciò che riguarda i processi, formule ed esperienze acquisite che possono essere giuridicamente tutelabili. Secondo l’articolo 4 del Decreto Crescita, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i titolari di reddito d’impresa potranno scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile. I contribuenti dovranno fornire tutte le informazioni necessarie preparando idonea documentazione, rispettando le indicazioni operative che saranno fornite dall’Agenzia delle entrate. I soggetti che optano per questa nuova procedura devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Introduzione di incentivi per la tutela del Made in Italy

In ottica di salvaguardia del Made in Italy,il Decreto Crescita introduce un apposito registro per la tutela dei marchi storici e un’agevolazione a favore dei consorzi nazionali che operano all’estero per tutelarne l’originalità dei prodotti italiani vittime del fenomeno di “Italian Sounding”.Il nuovo incentivo consiste in un contributo pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti vittime di imitazioni, entro un importo massimo annuale per beneficiario di 30.000 euro. Infine, sempre in tema incentivi a favore dell’internazionalizzazione, è stata introdotta l’estensione del Fondo Internazionalizzazione ai Paesi dell’Unione europea e la riprogrammazione dei bandi per le proprietà̀ intellettuale a sostegno di brevetti, marchi e disegni.

Voucher 3I “Investire in innovazione”

L’incentivo, a favore delle startup innovative, prevede un sostegno dei processi di innovazione nel triennio 2019/2021. Il voucher finanzia le spese di brevettazione di un’invenzione, di consulenza per ricerca sulla brevettabilità e le ricerche di anteriorità, la stesura della domanda di brevetto, il deposito presso l’ufficio italiano marchi e brevetti e l’estensione all’estero della domanda nazionale. L’intensità dl beneficio e la definizione delle modalità attuative è demandata ad un futuro decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

A cura di Villani & Partners



Modifiche al Fondo Indennizzo Risparmiatori.

NEWS Posted on Wed, May 15, 2019 09:50:33

POST 489

Il Decreto Crescita (art. 36 del D.L. 34/2019) ha apportato alcune modifiche alla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.) istituito con la Legge di Bilancio 2019 per rimborsare i risparmiatori “truffati dalle Banche”.

La principale modifica apportata comporta l’istituzione di un cd. “doppio binario” per i rimborsi e, segnatamente, (i) una procedura semplificata pressoché automatica a cui potranno accedere solamente i risparmiatori in possesso di determinati requisiti (ii) ed una procedura avanti ad una apposita commissione tecnica a cui dovranno accedere quei risparmiatori che non possiedano tali requisiti e che dovranno dimostrare di essere stati truffati.

Potranno accedere alla procedura di rimborso automatico i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali in possesso delle azioni o delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, o il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi, che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore alla data del 31.12.2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui si chiede il rimborso, di valore inferiore a Euro 100.000 (soglia che potrà essere elevata fino ad Euro 200.000 previo assenso della Commissione europea);

b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a Euro 35.000 nell’anno 2018.

Fermo quanto sopra si resta in attesa dell’approvazione dei decreti attuativi che dovranno fare luce sulle modalità del rimborso.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso



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