POST 485

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha fornito le indicazioni per le nuove modalità di presentazione delle richieste di assegni per il nucleo familiare a decorrere dal 1 aprile 2019.

Per i dipendenti di aziende del settore privato non agricolo le domande dovranno essere inoltrate telematicamente direttamente all’INPSe non saranno più raccolte in modalità cartacea dal datore di lavoro.

La domanda di ANF dovrà essere presentata dal lavoratore all’INPS mediante uno dei seguenti canali:

  • Direttamente dal richiedente tramite la sezione dedicata all’interno del sito www.inps.it, per coloro che siano in possesso del PIN dispositivo per l’accesso alla piattaforma. Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Tramite i Patronati e intermediari dell’Istituto, anche per gli utenti non in possesso di PIN.

A seguito della richiesta l’ente individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata oppure tramite gli intermediari che hanno presentato la richiesta. Saranno inviati al richiedente solamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.

La procedura telematica è prevista anche per le richieste di variazione delle condizioni di spettanza (es. nascita di figli) durante il periodo di validità di una domanda precedentemente presentata.

A seguito delle richieste di autorizzazione all’inserimento di familiari nel nucleo familiare (mod. ANF42), per le quali è già in vigore l’inoltro telematico (es. in caso di separazione/divorzio dei genitori), non verranno più inviati ai richiedenti i provvedimenti di accoglimento (mod. ANF43), ma l’istituto provvederà automaticamente all’istruttoria della domanda di ANF rendendo disponibile la consultazione degli importi riconosciuti con le modalità sopra indicate. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (mod. ANF58).

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione viene erogata direttamente dall’Istituto. Pertanto il dipendente dovrà presentare domanda telematica, entro il limite prescrizionale di cinque anni, con le modalità sopra indicate, oltre alla possibilità di contattare il Contact Center telefonico, se in possesso di PIN.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione anche del datore di lavoro, che potrà prenderne visione tramite il Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del richiedente.

Sulla base degli importi individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà successivamente calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Si consiglia quindi di avvisare i dipendenti che non intendano presentare le domande autonomamente, affinché, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi tramite i CAF/Patronati, richiedano anche l’invio della domanda di ANF con decorrenza della nuova annualità dal 1 luglio 2019.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro