POST 491

L’articolo 3 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha modificato i limiti di deducibilità dal reddito di impresa dell’IMU pagata sugli immobili strumentali a decorrere dall’anno di imposta 2019.

Il D.L. prevede in particolare le seguenti nuove percentuali di deducibilità:

50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);

60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;

70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l’IMU risulta deducibile all’ulteriore condizione dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) ed è sempre indeducibile ai fini dell’Irap.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia