POST 487

Con la circolare n. 9/E dello scorso 10 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di fornire maggiori indicazioni circa le modalità di applicazione del regime agevolato cd.forfettario alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 e chiarire così alcuni dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicazione delle stesse.

Si ricorda infatti che le modifiche introdotte dall’articolo 1 commi da 9 a 11 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) hanno ampliato l’ambito di applicazione del cd. regime forfettario, introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

In primo luogo è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, elevata a 65 mila euro. Sono poi stati abrogati i limiti relativi ai beni strumentali (20 mila euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5 mila euro).

Con riferimento invece alle cause ostative all’applicazione dal regime agevolato la Legge di bilancio 2019 ha modificato quanto previsto alle previgenti lettere d) e dbis) del comma 57 dell’articolo 1 Legge 190/2014.

La partecipazione di controllo in s.r.l.

Quanto alla nuova formulazione della lettera d) questa ha confermato quanto previsto nella precedente versione ovvero che non possono avvalersi del regime forfettario coloro i quali detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari mentre l’elemento di novità apportato consiste nel vietare l’applicazione del regime agevolato anche ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Con riferimento quindi alla partecipazione in società a responsabilità limitata e all’associazione in partecipazione perché operi la causa ostativa è necessario che siano contemporaneamente presenti il requisito del controllo (diretto o indiretto) da parte del contribuente e che l’attività esercitata dalla srl o dall’associazione in partecipazione sia riconducibile a quella svolta dal soggetto che intende applicare il regime agevolato.

La novellata causa di esclusione ha quindi fin da subito generato profondi dubbi interpretativi in relazione a cosa dovesse intendersi per:

§ controllo diretto o indiretto di una società a responsabilità limitata;

§ riferibilità diretta o indiretta all’attività svolta dall’esercente attività di impresa, arti e professioni.

Quanto al primo punto la circolare interviene specificando che “per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre rifarsi all’articolo 2359, primo e secondo comma codice civile” pertanto il controllo diretto si avrà quando:

a. il contribuente detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;

b. il contribuente dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

c. il contribuente detiene un controllo dominante sulla società in forza di particolari vincoli contrattuali.

Il requisito del controllo indiretto invece risulterà soddisfatto ogni qualvolta verranno integrate le condizioni di cui ai precedenti punti a e b computando anche i voti spettanti a società controllate dal contribuente ovvero a società fiduciarie ovvero al coniuge o a partenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.

Con riferimento invece al secondo punto la circolare in commento ha precisato che per attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti e professioni occorre avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati.

Assumeranno quindi esclusiva rilevanza non le sezioni ATECO e i conseguenti codici ATECO formalmente dichiarati dal contribuente e dalla S.r.l. controllata, ma quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate.

Si precisa che con riferimento alla presente causa ostativa la stessa assumerà rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla società partecipata.

Tuttavia la circolare lascia aperto un periodo transitorio secondo cui qualora il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfettario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020.

Attività svolta verso datori o ex datori di lavoro

La lettera d-bis)d el comma 57 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 è invece stata riformulata prevedendo che non possono avvalersi del regime agevolato quelli esercenti attività di impresa arti o professioni che svolgono la propria attività prevalentemente verso datori di lavoro ovvero soggetti con cui sono intercorsi datori di lavoro nei due periodi di imposta precedenti a quello di inizio dell’attività ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili.

La circolare 9/E del 10 aprile 2019 ha quindi specificato che il requisito della prevalenza andrà inteso in senso assoluto, con la conseguenza che, per integrare la causa ostativa, occorrerà che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero verso soggetti a questi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50 per cento del totale.

Quanto invece alla locuzione “datori di lavoro” viene precisato come la lettera d-bis) ricomprenda nel suo ambito di applicazione soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR.

Relativamente ai redditi di cui all’articolo 50 del TUIR viene tuttavia precisato che non rientrano in ogni caso nell’ambito di applicazione della causa ostativa, i percettori di reddito di cui allo stesso articolo 50 comma 1 lettere c), d), f), g), h), h-bis), i) e d e) del TUIR.

Con riferimento alle categorie di cui alla lettera cbis)viene invece precisato che la causa ostativa non si applica ai revisori e ai sindaci ma si applica invece agli amministratori e collaboratori.

La locuzione utilizzata dalla causa ostativa in esame riguardante i “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili” ai datori di lavoro riguarda invece i soggetti controllanti, controllati e collegati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Infine con la modifica apportata al testo normativo dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, è stato precisato che la causa ostativa non si applica nei confronti di quei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso