POST 484

La Farmacia italiana sta vivendo da alcuni anni un processo di profonda trasformazione. La piccola farmacia tradizionale, molto professionalizzata, costruita sulla ricetta e preservata da una rigorosa regolamentazione del Settore, è ormai un lontano ricordo. Da un lato, le liberalizzazioni introdotte da Bersani, da Monti e dalla recente Legge sulla concorrenza di Renzi e Gentiloni; dall’altro, la progressiva genericazione del mercato del farmaco, l’evoluzione tecnologica e lo sviluppo dell’e-commerce, hanno trasformato la farmacia in un negozio “non-ben-definito” e con una forte connotazione commerciale.

In realtà, ancora nel 2009 si era teorizzato un modello di “Farmacia professionale”, in cui il farmacista avrebbe riacquistato un ruolo di centralità all’interno del Servizio sanitario nazionale attraverso l’erogazione di importanti servizi a favore della popolazione e a supporto o addirittura in sostituzione del Servizio sanitario nazionale.

La Legge n.69/2009, il D.Lgs n.153/2009 e i successivi Decreti Ministeriali attuativi avevano infatti sancito la possibilità per le farmacie di svolgere:

  1. prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: quali i test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; i test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; i test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; i test ovulazione, gravidanza e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine; i test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
  2. servizi di secondo livello: rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, prevedendo l’inserimento in farmacia di defibrillatori semiautomatici e l’utilizzo di dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa, della capacità polmonare tramite auto – spirometria, della saturazione percentuale dell’ossigeno, della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali; ma anche l’utilizzo di dispositivi per l’effettuazione di elettrocardiogrammi in tele-cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
  3. servizi professionali resi da operatori socio-sanitari: per l’effettuazione (a domicilio o presso i locali della farmacia) di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, come per esempio quelle di infermieri e fisioterapisti.

La “Farmacia dei servizi”, secondo le intenzioni della norma, doveva quindi essere una “Farmacia evoluta e professionalizzata”, in grado di svolgere un fondamentale ruolo di presidio sanitario del territorio.

Si ritiene infatti che l’assistenza continuativa, resa possibile dalla professionalità, dall’organizzazione imprenditoriale e dalla capillarità del servizio farmaceutico territoriale, possa favorire la prevenzione, l’aderenza terapeutica, il controllo delle cronicità e la deospedalizzazione con indubbio vantaggio non solo dei clienti-pazienti, ma anche della spesa sanitaria dello Stato.

Tuttavia, malgrado le meritevoli intenzioni del legislatore, la “Farmacia dei servizi” si è finora principalmente sostenuta sulle spalle (già molto provate!) delle farmacie che in questi anni, pur di soddisfare le esigenze della propria clientela, hanno fatto diversi investimenti e avuto molti costi, a fronte di ricavi spesso contenuti o addirittura assenti. Lo Stato non ha fatto la sua parte, lasciando da sole le farmacie, con l’inevitabile conseguenza che la “Farmacia dei servizi” nel nostro Paese non è mai pienamente decollata.

Una svolta positiva, in questo difficile contesto, è però rappresentata dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, meglio nota come Legge di bilancio 2018, che all’art. 1, commi da 403 a 406, ha previsto l’avvio in forma sperimentale della remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

L’obiettivo della Legge è verificare in che modo e in quale misura la Sanità pubblica sia avvantaggiata dal sostenere i costi per l’erogazione dei servizi da parte delle farmacie al fine quindi di favorirne lo sviluppo.

La sperimentazione, iniziata nel 2018 nelle Regioni di Piemonte, Lazio e Puglia, continuerà quest’anno in Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, per terminare il prossimo anno in Veneto, Umbria e Campania.

Lo scorso 21 marzo si è insediato il Gruppo di lavoro ministeriale che dovrà entro quattro mesi individuare quali tra i servizi previsti dal D.Lgs. n.153/2009 e dai successivi decreti attuativi, saranno testati secondo i budget di spesa stabiliti Regione per Regione. Sebbene gli importi stanziati non siano elevati, è un segnale politico molto importante: la Farmacia e la “Farmacia dei servizi” meritano attenzione e sostegno! Un primo importante passo verso la piena realizzazione della “Farmacia dei servizi”.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia